Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4301
CASS
Sentenza 29 aprile 1999

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In caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario. (Fattispecie relativa a condanna in primo grado della società realizzatrice di un comprensorio immobiliare, sulla base di una convenzione di lottizzazione, a completare un impianto di depurazione e a rimborsare le somme spese da terzi per opere di sua spettanza, con intervento in appello del liquidatore concordatizio al fine di chiedere il rigetto delle domande o la dichiarazione della loro inopponibilità al gestione dei beni ceduti; la S.C., in base al riportato principio, ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di appello aveva ritenuto inammissibile tale intervento per ritenuto difetto di legittimazione passiva del liquidatore concordatizio).

Il consorzio di manutenzione costituito dai proprietari delle singole unità immobiliari derivanti da una lottizzazione basata su convenzione urbanistica con il Comune, prevedente a carico del contraente privato la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non è legittimato a chiedere alla società lottizzatrice l'adempimento delle relative prescrizioni, poiché non è stato parte della convenzione urbanistica stessa, avente natura contrattuale e una correlativa efficacia "inter partes", e neanche è interessato all'esecuzione delle opere di urbanizzazione quale soggetto passivo delle obbligazioni "propter rem" che gravano sui proprietari "pro tempore" per oneri relativi alle opere di urbanizzazione, a norma dell'art. 28 della legge n. 765 del 1967. Tuttavia lo stesso consorzio, ove abbia provveduto ad eseguire una spesa relativa ad opere di urbanizzazione che avrebbero dovuto essere eseguite dalla società lottizzatrice, è legittimato ad agire contro quest'ultima a titolo di ripetizione di indebito soggettivo oppure (in relazione all'ipotesi in cui tale azione sia infondata nel merito, per mancanza del requisito dell'errore del "solvens") in via di surrogazione, ai sensi dell'art. 2036, terzo comma, e 1203, quinto comma, cod. civ., nei diritti al riguardo dei singoli proprietari nei confronti della stessa società.

In caso di trasferimento d'azienda, si verifica il trasferimento al soggetto acquirente di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, a norma dell'art. 2558 cod. civ., con conseguente responsabilità dell'acquirente dell'azienda per l'inadempimento dei relativi contratti, a prescindere alla riscontrabilità delle relative poste passive nelle scritture contabili. (Nella specie si era verificato il conferimento ad una società del ramo di un'altra azienda comprensivo delle attività produttive e di commercializzazione inerenti ad una lottizzazione immobiliare e il giudice di merito, con la sentenza confermata sul punto dalla S.C., aveva ritenuto la società cessionaria di tale ramo aziendale responsabile per l'inadempimento delle obbligazioni - relative all'esecuzione di opere di urbanizzazione - già contrattualmente assunte dal soggetto cedente nei confronti di acquirenti di unità immobiliari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4301
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4301
    Data del deposito : 29 aprile 1999

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