Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 3
In caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario. (Fattispecie relativa a condanna in primo grado della società realizzatrice di un comprensorio immobiliare, sulla base di una convenzione di lottizzazione, a completare un impianto di depurazione e a rimborsare le somme spese da terzi per opere di sua spettanza, con intervento in appello del liquidatore concordatizio al fine di chiedere il rigetto delle domande o la dichiarazione della loro inopponibilità al gestione dei beni ceduti; la S.C., in base al riportato principio, ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di appello aveva ritenuto inammissibile tale intervento per ritenuto difetto di legittimazione passiva del liquidatore concordatizio).
Il consorzio di manutenzione costituito dai proprietari delle singole unità immobiliari derivanti da una lottizzazione basata su convenzione urbanistica con il Comune, prevedente a carico del contraente privato la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non è legittimato a chiedere alla società lottizzatrice l'adempimento delle relative prescrizioni, poiché non è stato parte della convenzione urbanistica stessa, avente natura contrattuale e una correlativa efficacia "inter partes", e neanche è interessato all'esecuzione delle opere di urbanizzazione quale soggetto passivo delle obbligazioni "propter rem" che gravano sui proprietari "pro tempore" per oneri relativi alle opere di urbanizzazione, a norma dell'art. 28 della legge n. 765 del 1967. Tuttavia lo stesso consorzio, ove abbia provveduto ad eseguire una spesa relativa ad opere di urbanizzazione che avrebbero dovuto essere eseguite dalla società lottizzatrice, è legittimato ad agire contro quest'ultima a titolo di ripetizione di indebito soggettivo oppure (in relazione all'ipotesi in cui tale azione sia infondata nel merito, per mancanza del requisito dell'errore del "solvens") in via di surrogazione, ai sensi dell'art. 2036, terzo comma, e 1203, quinto comma, cod. civ., nei diritti al riguardo dei singoli proprietari nei confronti della stessa società.
In caso di trasferimento d'azienda, si verifica il trasferimento al soggetto acquirente di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, a norma dell'art. 2558 cod. civ., con conseguente responsabilità dell'acquirente dell'azienda per l'inadempimento dei relativi contratti, a prescindere alla riscontrabilità delle relative poste passive nelle scritture contabili. (Nella specie si era verificato il conferimento ad una società del ramo di un'altra azienda comprensivo delle attività produttive e di commercializzazione inerenti ad una lottizzazione immobiliare e il giudice di merito, con la sentenza confermata sul punto dalla S.C., aveva ritenuto la società cessionaria di tale ramo aziendale responsabile per l'inadempimento delle obbligazioni - relative all'esecuzione di opere di urbanizzazione - già contrattualmente assunte dal soggetto cedente nei confronti di acquirenti di unità immobiliari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4301 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LIQUIDATORE CONCORDATIZIO DEI BENI DELLA SOCIETÀ GENERALE IMMOBILIARE SOGENE SpA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso l'avvocato FRANCO PASTORE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO MANUTENZIONE E SERVIZI OLGIATA,
CO GU,
ES LD,
S.G.I. SOGENE CASA SpA,
SOCIETÀ GENERALE IMMOBILIARE SOGENE SpA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 05667/96 proposto da:
CONSORZIO MANUTENZIONE E SERVIZI OLGIATA, in persona dell'Amministratore Giudiziario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENETO 96, presso l'avvocato GIOVANNI LUCENTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PARSITALIA COSTRUZIONI incorporante la SOCIETÀ GENERALE IMMOBILIARE SOGENE CASA SpA, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DENZA 15, presso l'avvocato STEFANO MASTROLILLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE LAVAGGI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
LIQUIDAZIONE CONCORDATIZIA, S.G.I. SOGENE CASA SpA, CO GU, ES LD,
SOCIETÀ GENERALE IMMOBILIARE SOGENE SpA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^ 05834/96 proposto da:
PARSITALIA COSTRUZIONI Srl incorporante la SOCIETÀ GENERALE IMMOBILIARE SOGENE CASA SpA, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DENZA 15, presso l'avvocato STEFANO MASTROLILLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE LAVAGGI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CO GU, ES LD, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VENETO 96, presso l'avvocato NICOLA TROILO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI SAN BONIFACIO ALESSANDRO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
CONSORZIO MANUTENZIONE E SERVIZI OLGIATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENETO 96, presso l'avvocato GIOVANNI LUCENTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
LIQUIDAZIONE CONCORDATIZIA DEI BENI DELLA SOCIETÀ GENERALE IMMOBILIARE SOGENE SpA,
SOCIETÀ GENERALE IMMOBILIARE SOGENE SpA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3873/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 30/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
uditi per il resistente e ricorrente incidentale, Parsitalia Costruzioni, gli Avvocati Lavaggi e Mastrolilli, che si riportano agli scritti difensivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento del primo motivo del ricorso del Consorzio e secondo motivo Parsitalia;
l'accoglimento del secondo motivo del Consorzio e l'inammissibilità del primo motivo Parsitalia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il consorzio Servizi e manutenzioni Olgiata, si rivolge al Tribunale di Roma, con atto del 3 gennaio 1986, convenendo in giudizio la società Generale immobiliare Sogene s.p.a. e la SGI Sogene casa s.p.a. Assume l'istante che l'Olgiata romana s.p.a. aveva a suo tempo realizzato il comprensorio della tenuta Olgiata e i proprietari dei singoli lotti avevano costituito il Consorzio Olgiata, allo scopo di provvedere alla manutenzione. Inoltre, la società aveva stipulato con l'amministrazione comunale una convenzione di lottizzazione per realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Sennonché, la società immobiliare Sogene S.p.a., succeduta in tutti i rapporti facenti capo all'Olgiata romana s.p.a. aveva realizzato solo in parte l'impianto di depurazione, nonostante fosse decorso il termine di dieci anni dalla stipula della convenzione. Inoltre, la società immobiliare Sogene aveva conferito il proprio complesso immobiliare nella Sogene casa s.p.a.
Nel processo si costituiva la sola Sogene casa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché quello attivo del Consorzio, mentre la società immobiliare Sogene s.p.a. preferiva rimanere contumace.
Intervenivano nel giudizio due proprietari consorziati, VE e CO, chiedendo l'esecuzione delle opere previste nella convenzione di lottizzazione ed il secondo anche il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 15.2.1992,ha accolto la domanda e, riconoscendo valore normativo alla convenzione di lottizzazione, ha ritenuto la legittimazione attiva del Consorzio, avente compito istituzionale di provvedere alla manutenzione dei beni e dei servizi imposti con la convenzione condannando in solido entrambe le convenute a completare l'impianto di depurazione, a sostituire le tubazioni dell'impianto di irrigazione (acciaio al posto dell'eternit), a rimborsare il Consorzio del costo della costruzione del pozzo n. 83.
La Sgi Sogene casa ha proposto appello insistendo sul doppio difetto di legittimazione attiva e passiva e sul rigetto della domanda degli interventori. La società immobiliare Sogene s.p.a. rimaneva contumace, mentre interveniva in giudizio la liquidazione concordatizia della predetta Sogene s.p.a., chiedendo il rigetto della domanda o l'inopponibilità della stessa al Concordato. Con sentenza del 30.12.1995, la Corte d'appello di Roma ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva del Consorzio per non essere stato parte della convenzione di lottizzazione del comprensorio dell'Olgiata, stipulata il 9.12.1968, e di cui ha chiesto l'adempimento. Le convenzioni di lottizzazione, infatti non hanno valore normativo erga omnes con efficacia nei confronti di tutti i soggetti interessati alla corretta panificazione del territorio, ma efficacia contrattuale limitata ai soggetti che l'hanno posta in essere. Inoltre, il Consorzio non è titolare ne' di un diritto reale nè di un diritto personale di godimento sugli immobili in questione. Accogliendo in questi limiti l'appello della Sogene casa s.p.a., ha ordinato al Consorzio la restituzione di quanto percepito in base alla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. Il difetto di legittimazione del Consorzio non travolge tuttavia la legittimazione dei proprietari interventori, qualificabile, come intervento volontario adesivo autonomo, ormai incontestabile sulla base della riconosciuta qualità di proprietari di singoli lotti. Nei confronti degli interventori sussiste la legittimazione passiva della s.p.a Sogene casa, obbligata quale cessionaria del ramo di impresa comprensivo della. lottizzazione dell'Olgiata. Infatti il comprensorio dell'Olgiata pervenuto alla Società immobiliare Sogene s.p.a., a seguito dell'incorporazione dell'Olgiata romana s.p.a. nel 1973, nel 1981 sottoscrisse l'aumento della interamente controllata Sogene casa s.p.a. mediante il conferimento dell'intero comprensorio dell'Olgiata. È stato ribadito il diritto degli interventori a chiedere il completamento delle opere di urbanizzazione previste nella convenzione di lottizzazione, mentre è stato ribadito il rigetto della domanda di risarcimento avanzata dall'interventore CO, per non aver provato il danno che assume subito. Nella contumacia della Società generale immobiliare Sogene s.p.a., la Corte ha ritenuto inammissibile l'intervento della liquidazione concordatizia con cui si intende impugnare la condanna della Società generale immobiliare Sogene s.p.a., in quanto nella controversia promossa nei confronti di imprenditore ammesso al concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori la legittimazione passiva spetta all'imprenditore e non al liquidatore giudiziale in quanto la procedura del concordato non incide sulla capacità processuale del debitore. I giudici del merito hanno altresì respinto la domanda subordinata della liquidazione concordatizia di inopponibilità della sentenza di condanna emessa nei confronti della debitrice non costituita Società generale immobiliare Sogene s.p.a., stante il carattere obbligatorio del concordato preventivo ex art.184 l. fall, per tutti i crediti anteriori al decreto di apertura della procedura del concordato. Avverso questa decisione ha proposto ricorso il liquidatore concordatario della Sgi Sogene casa s.p.a. sulla base di quattro motivi. Resistono il Consorzio di manutenzione Olgiata con controricorso e ricorso incidentale, nonché la Parsitalia costruzioni s.r.l. incorporante della Sgi Sogene casa s.p.a. Anche gli interventori resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti tutti i ricorsi principali ed incidentali, anche d'ufficio, ai sensi dell'art.335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni separatamente proposte avverso la stessa decisione impugnata.
Con i primi due motivi del proposto ricorso principale, si censura l'impugnata sentenza per aver dichiarato inammissibile l'intervento del liquidatore concordatizio in grado di appello e per aver ritenuto che la legittimazione passiva spettasse all'imprenditore ammesso al concordato e non al liquidatore concordatario, mentre la controversia in esame rientra tra quelle spettanti in via esclusiva al liquidatore trattandosi di lavori da effettuarsi sugli immobili della Sogene, già facenti parte del comprensorio dell'Olgiata ed ora ceduti al consorzio. In ogni caso, la legittimazione all'adempimento farebbe capo al liquidatore che sarebbe quindi legittimato a partecipare al processo. La censura è fondata.
Il concordato preventivo con cessione dei beni, ai sensi dell'art. 182 l. fall., prevede la nomina di uno o più liquidatori, al fine di procedere alla liquidazione dei beni ceduti , senza la necessità di una preventiva autorizzazione del giudice delegato. La legittimazione a stare in giudizio è del debitore che non perde la proprietà sui beni ceduti per effetto della sentenza di omologazione.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere la legittimazione passiva del solo debitore per i giudizi di accertamento dei crediti e del solo liquidatore in tutte le controversie relative al realizzo dell'attivo o alla ripartizione delle somme in favore dei creditori. Nel primo caso, si è ritenuto che nella controversia promossa per far valere una pretesa creditoria nei confronti di imprenditore ammesso al concordato preventivo, la legittimazione passiva spetta all'imprenditore medesimo, e, quindi, in caso di società, al suo organo rappresentativo e non al commissario giudiziale o al liquidatore giudiziale (in caso di concordato con cessione dei beni), posto che detta procedura non incide sulla capacità processuale del debitore (Cass., sez. I, 6.4.1995, n 4033). Nel concordato preventivo per cessione di beni, infatti, il liquidatore giudiziale, in quanto mandatario preposto alla vendita dei beni medesimi, è legittimato a stare in giudizio per tutte le controversie che abbiano per oggetto il realizzo dell'attivo o la ripartizione delle somme in favore dei creditori, mentre al debitore concordatario spetta la legittimazione passiva nei giudizi promossi dai creditori ed aventi per oggetto l'accertamento della sussistenza dei crediti (Cass., 1.3.1988, n. 2135). La legittimazione del solo debitore non toglie che ove a seguito di concordato preventivo per cessione dei beni, si controverta giudizialmente sulla natura concorsuale o prededucibile di un credito si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario del debitore e del liquidatore giudiziale nei cui confronti la relativa sentenza di accertamento è destinata ad operare in modo diretto ed inscindibile, ma il litisconsorzio pur se invocato nella fattispecie non è applicabile perché non si discute sul realizzo dell'attivo o sulla ripartizione delle somme, ma solo sull'accertamento del credito (Cass. 28.5.1987, n. 4779). Su questo indirizzo la giurisprudenza successiva ha avuto modo di affermare che ove il debitore sia ammesso al concordato preventivo, con cessione dei beni, mentre permane la legittimazione dell'imprenditore nelle azioni indicate nell'art. 167, 1^ comma, l. fall., ad essa si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario, qualora si tratti di domande di condanna o comunque idonee ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato. Infatti se il creditore agisca chiedendo non solo l'accertamento del proprio diritto, ma anche l'immediato ed integrale soddisfacimento di esso, senza assoggettamento alla "falcidia" concordataria, la legittimazione passiva rispetto alla relativa domanda deve essere riconosciuta pure al commissario giudiziale ed al liquidatore della cessio bonorum, in considerazione dell'interferenza della domanda medesima sulle posizioni degli altri creditori, nonché sulle operazioni di liquidazione e gli adempimenti connessi (Cass., 29.9.1993 n. 9758; Cass., sez. lav., 15.1.1997 n. 363). L'accoglimento dei primi due motivi e la riconosciuta legittimazione del liquidatore concordatario della Sgi sogene s.p.a. comportano l'assorbimento del terzo motivo con si deduce l'incostituzionalità dell'art.182 l. fall. per l'esclusione della legittimazione del liquidatore nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento dei crediti, nonché del quarto relativo all'inopponibilità al liquidatore di una decisione formatasi successivamente alla sentenza di omologazione del concordato. Con il primo motivo del ricorso incidentale del Consorzio. si censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto il difetto di legittimazione ad agire del consorzio insistendo sul valore normativo della convenzione.
Il motivo non è fondato. Il Consorzio non ha partecipato alla convenzione di lottizzazione e pertanto non può ritenersi legittimato per il solo fatto di essere stato costituito con il compito istituzionale di provvedere alla manutenzione dei beni dei consorziati anche se imposti con la convenzione di lottizzazione tra i quali i servizi di fognatura e di depurazione biologica. La giurisprudenza ha sempre conferito valore inter paries e non erga omnes alla prescrizioni della convenzione di lottizzazione, in considerazione della natura contrattuale delle convenzioni urbanistiche. Infatti, il comune non può modificare d'imperio un elemento del contratto, come la quantificazione degli oneri di urbanizzazione, così i privati non possono, dopo aver accettato in convenzione di ancorare il momento della determinazione degli oneri al rilascio delle concessioni edilizie finali, poi pretendere l'applicazione del diverso criterio della presentazione delle domande di concessione contenuto in una disposizione regolamentare sopravvenuta. L'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte di quelle di urbanizzazione secondaria - cui, a norma del 5^ comma, n. 2 art. 28 1. 6 agosto 1967 n. 765, è subordinata l'autorizzazione per la lottizzazione - costituisce, secondo il 7^ comma dello stesso art. 28, un'obbligazione propter rem che grava sul proprietario pro tempore. Con la conseguenza che dette opere interessano coloro che sono proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia e che ben possono essere persone diverse da quelle che stipularono la convenzione, per avere da queste acquistato una parte del suolo su cui far sorgere singoli o gruppi di lotti (Cass., sez. I, 20.12.1994, n. 10947). Ne consegue che il consorzio non essendo ne' proprietario di lotti, ne' avendo comunque partecipato alla convenzione , non è legittimato a chiederne l'adempimento o l'esatto adempimento delle opere di urbanizzazione mancanti o difettose.
Fondato è invece il secondo motivo del ricorso incidentale del Consorzio, il quale per far funzionare gli impianti ha effettuato a proprie spese, debitamente documentate e non contestate, un pozzo, il n.83 che avrebbe dovuto essere realizzato dalla Sgi Sogene s.p.a. Orbene, mentre il giudice di primo grado, anche a seguito della espletata perizia ha condannato la società a rimborsare il Consorzio delle spese da questo sostenute ai fini dell'indispensabile realizzazione di un'opera di urbanizzazione primaria, i giudici del gravame, partendo dalla ritenuta carenza di legittimazione passiva hanno escluso invece la legittimità dell'eseguito pagamento. La motivazione dei giudici del gravarne non merita di essere condivisa. Non v'ha dubbio che nella specie il pozzo andava realizzato a cura e spese delle società originariamente convenute, mentre nessun dovere di realizzare quest'opera incombeva sul consorzio. Di fronte alla costruzione del pozzo n.83, il consorzio non agisce per la realizzazione della convenzione di lottizzazione, ma a titolo di indebito, sicché non può opporsi la carenza di legittimazione, come ha fatto il giudice a quo, essendo il titolo diverso, sicché il Consorzio può sempre ripetere quanto ha incontestabilmente pagato. Ma se anche la ripetizione non fosse ammessa( in carenza non della legittimazione, ma dell'indebito soggettivo, con il conseguente diritto del solvens alla ripetizione), ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui ben sapendo di non essere debitore( non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore) in questa ipotesi, vi è luogo quanto meno alla surrogazione del solvens nei diritti del creditore, ai sensi dell'art. 2036, 3^ comma, c.c ) e dell'Art. 1203 n. 5 (Cass., 28.11.1981,n. 6346). Passando infine all'esame del ricorso incidentale Parsitalia costruzioni s.r.l., quale incorporante della Sgi Sogene casa s.p.a., osserva il collegio che la doglianza si basa sulla ritenuta insussistenza del diritto degli intervenienti CO e VE, in quanto la convenzione tra il comune gli originari lottizzanti non si estenderebbe a favore dei successivi acquirenti dei lotti. La censura è del tutto infondata.
Si è già detto che l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte di quelle di urbanizzazione secondaria costituisce un'obbligazione propter rem ambulatoriamente ancorata al soggetto che è proprietario pro tempore. Ma v'è di più. La sentenza impugnata ha affermato che non essendo stata impugnata la pronuncia relativa all'autonoma legittimazione degli interventori, si è avuto il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con la conseguente incontestabilità della legittimazione ad agire degli interventori.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale la Parsitalia costruzioni s.r.l., proposto in via subordinata, si censura l'impugnata sentenza per quanto attiene alla legittimazione passiva della incorporata Sgi Sogene casa s.p.a. In proposito i giudici di merito hanno ritenuto che, avendo la società generale immobiliare Sogene conferito alla Sogene casa s.p.a. il proprio ramo di azienda edilizia concernente la promozione, l'esecuzione e la commercializzazione del "ramo di impresa di cui faceva parte anche l'iniziativa immobiliare relativa al comprensorio dell'Olgiata" trattandosi di un conferimento in natura nel suo complesso, l'acquirente subentra in tutti i rapporti, per cui se è vero che i costi di urbanizzazione non risultano compresi tra le poste passive, nè ricorre un'espressa assunzione di debito da parte della Sgi Sogene casa s.p.a., tuttavia sussiste parimenti, ai sensi dell'art.2558 c.c, una successione a titolo particolare nei singoli rapporti, con conseguente responsabilità per inadempimento dei contratti da parte dell'acquirente dell'azienda. Tale decisione è corretta.
In altri termini, è da considerarsi effetto naturale della fattispecie traslativa dell'azienda, il trasferimento in blocco di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, non aventi carattere personale. Sicché nel caso di trasferimento di azienda, qualunque sia la forma giuridica adottata, il cessionario succede, sulla base di una cessione ex lege (Cass., 19.6.1996, n. 5636; Cass., 5.5.1995, n. 4873). La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti (i primi due del ricorso principale ed il secondo del ricorso incidentale del consorzio). La causa va rimessa ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma che provvederà anche sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi. accoglie il primo e secondo motivo e dichiara assorbiti il terzo e quarto motivo del ricorso principale;
rigetta il primo ed accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale del Consorzio;
rigetta il ricorso incidentale della Parsitalia costruzioni s.r.l. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione, il 11 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999