Sentenza 8 aprile 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza" che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla L. 22 aprile 2005 n. 69, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza In Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. Da tali indici è possibile prescindere solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la ricorrenza della suddetta condizione nei confronti di un cittadino rumeno, privo di attività lavorativa, richiesto in consegna per un reato commesso circa 1 anno prima dell'emissione del m.a.e.)
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- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 18626 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18626 Anno 2013 Presidente: MILO NICOLA Relatore: LANZA LUIGI Data Udienza: 23/04/2013 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Costea Ion Gheorghe ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, 14 marzo 2013, che ne ha disposto la consegna allo Stato di Romania, in adesione al mandato di arresto europeo n.2 del 5 giugno 2012 del Tribunale ordinario di Elusi ed in 2 relazione alla condanna, definitiva, di cui alla sentenza n.56 del 10 febbraio 2012 dello stesso Tribunale di condanna per il delitto di furto aggravato. I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte. Lamenta il ricorrente …
Leggi di più… - 2. MAE esecutivo prevale su esigenze processuali italiane (Cass. 21323/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2010, n. 13517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13517 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 08/04/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 548
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 12129/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DU ON EA N. IL 22/12/1988;
avverso la sentenza n. 5/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 11/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Volpe per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Spafford per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma in data 11.3.2010 ha disposto la consegna del cittadino romeno DU ON EA per l'esecuzione della pena detentiva di un anno per il delitto di furto in appartamento, inflittagli dal Tribunale di Craiova con sentenza del 25.2.2009 (mae 38 del 22.6.2009), ricorre nell'interesse del DU il difensore fiduciario con questi tre motivi:
- non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r, nella parte in cui non consente che anche per il residente non cittadino possa disporsi l'esecuzione della pena in Italia: il ventunenne DU vivrebbe in Italia con la madre da almeno tre anni - pur con ritorni occasionali in Romania - e qui sarebbe fidanzato con una connazionale che pure vivrebbe e lavorerebbe in Roma, dove dimorerebbero anche altri suoi parenti;
proprio tale situazione di consolidato "stabilimento" avrebbe giustificato la già avvenuta concessione degli arresti domiciliari presso la residenza della madre;
- l'imputato non avrebbe avuto notizia del processo, celebrato in contumacia e con il difensore d'ufficio; ne' dalla sentenza impugnata o dal mandato di arresto europeo si comprenderebbe se ci si trovi in una situazione che legittimi il diritto ad un nuovo giudizio, in relazione all'eventuale ritualità solo formale della citazione;
- la reiezione della richiesta di revoca della misura cautelare, contenuta nella sentenza, sarebbe "gravemente carente" avendo ritenuto una gravità di fatti (vi è mae anche per altro furto commesso da minorenne, davanti alla sezione per i minorenni della Corte distrettuale romana) frutto dell'equivoco di una duplice revoca della medesima sospensione condizionale di pena ed un insussistente pericolo di fuga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato: consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2.1 Quanto al primo motivo, è vero che la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale sollecitata dal ricorrente è già stata con più ordinanze proposta da questa Corte di legittimità al Giudice delle leggi (Sez. 6, ord. 33511 del 15.7 - 27.8.2009, rv 244756; Sez. F., ord. 34213 del 1 - 4.9.2009, rv 244387).
Essa, però, non è rilevante nel presente giudizio.
La nozione di residenza che viene in considerazione per l'applicazione della L. n. 69 del 2005 in particolare dell'art. 19, lett. C) e, secondo il dubbio di costituzionalità richiamato, dell'art. 18, lett. R) non si riferisce al mero dato formale anagrafico. È infatti "residente", a questi fini, solamente il soggetto che abbia con il territorio italiano un radicamento reale e non estemporaneo (Sez. 6, sent. 7108 del 12-18.2.2009, rv 243077;
Sez. F., sent. 36322 del 15 - 18.9.2009, rv 245117), tra i cui indici concorrenti vanno indicati: la non illegalità della presenza per il cittadino non comunitario, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della presenza, la sede quantomeno principale - se non esclusiva - e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali, la distanza temporale tra commissione del reato, condanna all'estero ed inizio della presenza in Italia (sul punto si veda anche Corte di giustizia delle Comunità europee, sent. 11 luglio 2008, causa C- 66/08, Kozlowski, Racc. pag. 1 - 6041, punto 31). In altri termini, poiché la ratio del rifiuto di consegna è ravvisabile nell'importanza attribuita dalla legislazione comunitaria e nazionale alla possibilità di aumentare le opportunità del "reinserimento sociale" della persona ricercata alla scadenza della pena cui quest'ultima è stata condannata, condizione necessaria per il rifiuto è la prova di un precedente effettivo "inserimento sociale" (o "sufficiente integrazione") nel territorio. Solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno per un periodo ininterrotto di cinque anni, conformemente alle condizioni previste dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è possibile prescindere dalla valutazione di tali specifici elementi sintomatici (arg. ex Corte di giustizia delle Comunità europee, sent. 6 ottobre 2009, causa C- 123/08, Wolzenburg). Nel caso del ricorrente va esclusa la sussistenza di un'effettiva residenza in atto. Lo stesso non svolge ne' ha svolto alcuna attività lavorativa o di studio (neppure dedotta); solo una parte del suo nucleo familiare è in Italia (il padre risulta dagli atti vivere tuttora in Romania); il reato per cui è richiesta la consegna è stato commesso nella notte tra il 18 ed il 19 aprile 2008; il ricorrente è stato identificato con documento romeno;
ha rilevanza non solamente suggestiva la circostanza che il DU sia stato arrestato alle ore 10 di un giorno feriale mentre si aggirava nei giardinetti di una piazza romana. Si tratta di elementi di fatto (conoscibili e valutabili da questa Corte di legittimità in ragione della peculiare competenza nel merito che la disciplina del mandato di arresto europeo le attribuisce) tutti univocamente escludenti la sussistenza in atto di una residenza nei termini prima esposti.
2.2 Il secondo motivo è pure infondato. Questa Corte ha già insegnato, con specifico riferimento all'ordinamento romeno, che poiché questo prevede espressamente che in caso di condanna in contumacia l'interessato possa richiedere la rimessione in termini e, nel caso di estradizione, accedere ad un ulteriore grado di giudizio dinanzi al giudice di primo grado, non è necessaria l'apposizione della condizione corrispondente (Sez. 6, sent. 39152 del 16- 17.10.2008, rv 242232; Sez. 6, sent. 17643 del 28-30.4.200, rv 239651). Nella specie risulta tra l'altro dalla sentenza romena risulta che il DU ha reso dichiarazioni (confessorie) sui fatti per cui è stato processato.
Il terzo motivo - di cui in questa sede la Corte può conoscere, pur attenendo il medesimo allo stato cautelare, che è aspetto autonomo e distinto dalla decisione di consegna, soggetto ad autonoma impugnazione con ricorso in cassazione per violazione di legge ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 7 in relazione all'art.719 c.p.p., diversa dall'impugnazione anche per il merito avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna, disciplinata dall'art. 22 legge citata, in ragione della tempestività della censura e appunto della competenza pure per tale materia - è sostanzialmente inammissibile, in ragione dell'esecutività della consegna, che consegue a questa decisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010