Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2010, n. 13517
CASS
Sentenza 8 aprile 2010

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In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza" che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla L. 22 aprile 2005 n. 69, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza In Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. Da tali indici è possibile prescindere solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la ricorrenza della suddetta condizione nei confronti di un cittadino rumeno, privo di attività lavorativa, richiesto in consegna per un reato commesso circa 1 anno prima dell'emissione del m.a.e.)

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2010, n. 13517
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13517
Data del deposito : 8 aprile 2010

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