Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5776
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Sentenza 11 giugno 1999

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. Alla parte che denuncia la violazione di tali regole incombe l'onere di fornire, al di là delle indicazioni degli articoli di legge in materia, la specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse. (Nella specie la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva interpretato il contratto collettivo aziendale per i dipendenti della Banca nazionale dell'agricoltura in data 10 maggio 1991 nel senso che, richiedendo l'art. 24 del citato contratto una stabile assegnazione nella categoria dei quadri per almeno quattro mesi al fine dell'acquisizione della relativa qualifica, doveva escludersi che la riclassificazione delle mansioni operata dal contratto stesso avesse comportato per il ricorrente un'assegnazione automatica nelle superiori funzioni corrispondenti alla qualifica stessa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5776
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5776
    Data del deposito : 11 giugno 1999

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