Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. Alla parte che denuncia la violazione di tali regole incombe l'onere di fornire, al di là delle indicazioni degli articoli di legge in materia, la specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse. (Nella specie la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva interpretato il contratto collettivo aziendale per i dipendenti della Banca nazionale dell'agricoltura in data 10 maggio 1991 nel senso che, richiedendo l'art. 24 del citato contratto una stabile assegnazione nella categoria dei quadri per almeno quattro mesi al fine dell'acquisizione della relativa qualifica, doveva escludersi che la riclassificazione delle mansioni operata dal contratto stesso avesse comportato per il ricorrente un'assegnazione automatica nelle superiori funzioni corrispondenti alla qualifica stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5776 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano Buccarelli Presidente
Dott. Guglielmo Sciarelli Consigliere
Dott. Alberto Spanò Cons. relatore
Dott. Luciano Vigolo Consigliere
Dott. Antonio Lamorgese Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT OL, elettivamente domiciliato in Roma, via della Balduina n. 66, presso l'avv. Giuseppe Spagnuolo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Gramsci n. 20, presso l'avv. Guido Conti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 48/96 del 12 aprile 1996 - 18 aprile 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
Udito l'avv. Guido Conti per la controricorrente;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23 giugno 1992 AT OL conveniva la Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A. dinanzi al Pretore di Nocera Inferiore chiedendo il riconoscimento della qualifica superiore di quadro, in applicazione del contratto collettivo aziendale del 10 maggio 1991, avendo lavorato dall'1.1.1992 presso l'Agenzia di Pagani con le mansioni di operatore unico di sportello, con responsabilità di "valori" nell'ambito di unità operativa di sette dipendenti. Resisteva la Banca Nazionale dell'Agricoltura.
Con sentenza n. 157/95 del 20 aprile 1995 il Giudice adito accoglieva la domanda con ogni conseguenza di legge.
A seguito di appello della Banca Nazionale dell'Agricoltura il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza 48/96 del 12 - 18 aprile 1996, riformava la pronuncia di primo grado e respingeva le domande tutte avanzate dal AT OL.
Osservava al riguardo che l'inserimento nei quadri aziendali era stato richiesto in applicazione dell'accordo collettivo bancario del maggio 1991 ove si riservava tale qualifica ai responsabili dei valori preposti ad unità organizzate composte da almeno sette operatori di sportello.
Riteneva in fatto che il lavoratore non aveva dimostrato di essere responsabile dei "valori" sin dall'1.1.1992.
Interpretava poi il contratto collettivo nel senso che solo l'assegnazione stabile delle predette funzioni poteva comportare l'acquisizione della qualifica, non anche un'assegnazione provvisoria.
Riconduceva nell'ambito dell'art. 2103 cc anche la riclassificazione delle mansioni ed escludeva quindi l'automaticità dell'attribuzione della qualifica di quadro, ritenendo applicabile l'art. 24 del contratto in premessa, ove si richiedeva per l'avanzamento un'assegnazione minima di quattro mesi.
Propone ricorso per cassazione il AT e deduce cinque motivi. La Banca Nazionale dell'Agricoltura resiste con controricorso. Il ricorrente deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione agli elementi acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, nonché il difetto di motivazione sullo stesso punto.
In particolare il AT assume di essere stato preposto sin dal giugno 1991 ad uno sportello con sette dipendenti e di aver quindi svolto da tale data le mansioni di responsabile di "valori", come risulta dalla documentazione prodotta, che afferma non essere stata esaminata dal Tribunale. Pone l'accento sull'organigramma attestato dalla B.N.A. alla data del 31 dicembre 1991 e sostiene che da tale documento risulta che esso ricorrente era responsabile dei valori Il motivo non è fondato.
Ed invero il controllo sulla logicità del giudizio, riservato alla Corte Suprema, non può risolversi in un'ulteriore valutazione degli elementi sottoposti all'esame del giudice del merito, con apprezzamento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. Altro è l'insufficienza della motivazione, ossia la mancanza di ragioni, altro l'ingiustizia della decisione, ossia la mancanza di buone ragioni. La sentenza di merito è valida purché il giudice dica quali argomenti lo abbiano guidato a decidere come ha deciso. La bontà della soluzione adottata non può essere sindacata in cassazione sulla base di critiche che attengono alla inadeguatezza della decisione per un diverso apprezzamento delle risultanze di causa. La Corte regolatrice è tenuta soltanto a verificare la sussistenza di "ragioni sufficienti", posto che all'obbligo formale di motivare si affianca l'obbligo di esprimere in modo adeguato il proprio convincimento, risolvendo la questione di fatto secondo canoni metodologici indicati nel codice di rito e comunque desumibili dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. La lunga ed approfondita elaborazione giurisprudenziale ha ben posto in rilievo che il controllo sulla motivazione non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice a quo, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale si può valutare solamente la legittimità della base di quel convincimento e neppure consente di valutare l'eventuale ingiustizia in fatto della sentenza, ma solo un mero sintomo di ingiustizia;
pertanto -il vizio riscontrato deve riguardare un punto decisivo, tale, cioè da rendere possibile una diversa soluzione ove il relativo errore non fosse stato commesso (ex pluribus, Cass., 16 gennaio 1996 n: 326, Cass. 29 febbraio 1992, n. 2476; Cass. 16 aprile 1988, n. 2989; Cass. 5 novembre 1987 n. 8118; Cass. 15 dicembre 1987, n. 9280; Cass. 17 giugno 1985, n. 3653; Cass. 2 febbraio 1982, n. 625, Cass. 16 giugno 1981, n. 3920). L'identificazione del punto (o dei punti) oggetto della lacuna lamentata non può essere rimessa alla Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata: per il principio di autosufficienza del ricorso e per il carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della parte ricorrente indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, sotto il profilo dell'apprezzamento della "causalità dell'errore" e quindi della decisività di tali circostanze (v. Cass. 18 settembre 1986, n. 5656). Il ricorrente AT compie una rilettura delle deposizioni testimoniali e della documentazione acquisita nel corso del giudizio di merito, accreditando una interpretazione diversa rispetto a quella accolta dal Tribunale ma non indica l'errore logico in cui il Tribunale sarebbe incorso nel dare conto del suo convincimento. Risulta invero immune da vizi logici l'argomentazione svolta dal Collegio di merito nel senso che non si è verificata un'assegnazione automatica nelle funzioni superiori per effetto della riclassificazione delle mansioni operata con l'accordo del 1991, atteso che l'art. 23 di detto accordo richiede un'assegnazione effettiva nel ruolo per almeno quattro mesi.
Alla luce dei principi sopra. richiamati non è quindi consentito far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti al convincimento della parte e neppure può essere proposto un diverso coordinamento dei dati acquisiti posto che tali aspetti del giudizio rientrano nell'ambito della valutazione delle prove e dell'apprezzamento dei fatti ed attengono al libero convincimento del giudice, non già ai possibili vizi logici di tale convincimento (cass., 22.12.1997 n. 12960). Col secondo mezzo si denuncia la violazione dell'art. 1362 c.c. quanto all'interpretazione dell'accordo collettivo 10 maggio 1991 e della circolare 31 maggio 1991, nonché il vizio di motivazione sul punto decisivo della controversia relativa al riconoscimento della qualifica di quadro. Si duole in particolare il ricorrente che il Tribunale abbia contestato lo svolgimento delle mansioni di "responsabile dei valori" sulla base di una pretesa (ma non spiegata) differenza tra questa qualifica e quella di "capo ufficio-cassiere" o di "capo Ufficio - responsabile di sportello".
La doglianza non è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nell'affermare che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (ex pluribus: Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 1998, n. 5094, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 1998, n. 3921), e incombe alla parte che denuncia la violazione di tali regole l'onere, al di là della indicazioni degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse (Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5346).
Il Tribunale ha, con argomentazione corretta e coerente, posto in rilievo che solo l'assegnazione stabile e non una mera assegnazione provvisoria alle corrispondenti funzioni puo comportare l'acquisto della qualifica di quadro.
Del pari corretta sotto il profilo logico - argomentativo appare l'affermazione che la riclassificazione delle mansioni rientra nell'ambito dell'art. 2103 cc e va quindi esclusa l'automaticità dell'attribuzione della qualifica di quadro in mancanza di espressa previsione di un termine minimo, dovendosi invece applicare l'art. 24 del contratto collettivo che richiede un'assegnazione minima di quattro mesi.
Tale valutazione, effettuata anche in relazione al criterio dettato all'art. 1363 codice civile, mediante interpretazione complessiva delle varie clausole, appare infatti conforme, al dettato normativo Al riguardo il ricorrente si limita a contrapporre una sua lettura dell'accordo collettivo 10 maggio 1991, lamentando la mancata considerazione del comportamento successivo della Banca, in particolare della circolare n. 269 del 31 maggio 1991. Il ricorrente non indica però gli atti della fase di merito dai quali risulti essere stata prospettata l'esistenza di tale circolare e precisate le conseguenze che se ne dovevano trarre in sede di interpretazione del contratto collettivo.
Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documenti), in quale atto del processo l'argomento sarebbe stato introdotto o trattato. Si deve dunque considerare l'argomento come nuovo, introdotto per la prima volta nel giudizio di legittimità, non suscettibile di accoglimento in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810,
Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). Col terzo mezzo si denuncia il vizio di motivazione sul punto decisivo della controversia relativo allo svolgimento delle mansioni di fatto di responsabile dei valori.
In particolare si lamenta che si sia fatto riferimento alla data del primo gennaio 1992, mentre a quella data già era maturato il diritto all'inquadramento nella categoria superiore per essere decorso il semestre giugno - dicembre 1991, con l'assegnazione alle funzioni superiori di "responsabile dei valori" avente alle dipendenze 7 addetti.
La doglianza si risolve in una trasposizione verbale del primo motivo siccome intesa ad accreditare una diversa valutazione delle risultanze di causa.
Assume il AT che non sono stati chiariti i compiti svolti da tutti gli impiegati addetti alla filiale di Pagani sia nel secondo semestre 1991 sia nel primo semestre 1992.
Il ragionamento svolto dal Tribunale appare peraltro coerente poiché dal dato non contestato che le nomine di altri sei dipendenti come operatori di sportello presso l'Agenzia di Pagani "seguirono" quella del AT, risalente al 5 giugno 1991, si trae la conseguenza che il numero complessivo di sette operatori si concretizzò solamente nel dicembre 1991 e pertanto a tale data non era trascorso il quadrimestre di svolgimento di mansioni superiori. Non possono quindi trovare ingresso in questa sede di legittimità considerazioni volte ad ottenere un nuovo esame del merito. Col quarto mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
In particolare si lamenta l'omessa valutazione dei mezzi di prova offerti ovvero delle buste paga e dei rendiconti giornalieri sottoscritti dai cassieri e controfirmati dal AT, in tutto il periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo accordo del 10 maggio 1991, ed ancora della mancata considerazione delle deposizioni testimoniali assunte.
Anche tale doglianza si risolve in una pretesa di rivedere la valutazione del giudice di merito. Invero il Tribunale non pone in dubbio che il AT abbia svolto le mansioni di responsabile dei valori ma nega che ciò comporti lo svolgimento di mansioni proprie della categoria dei quadri per il periodo di quattro mesi posto che la previsione contrattuale della presenza di almeno sette operatori di sportello nell'unità organizzata ebbe a verificarsi solamente nel dicembre 1991 e non già nel giugno dell'o stesso anno. Col quinto mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cc, 112 e 346 cpc e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, num. 3 e 5 cpc, con riferimento all'omessa valutazione del giudicato formatosi tra le stesse parti a seguito di mancata opposizione avverso decreto ingiuntivo recante la condanna della Banca dell'Agricoltura al pagamento delle differenze salariali commisurate alla qualifica di "quadro" per le funzioni di fatto esercitate dal gennaio 1992 all'aprile 1995.
Anche tale motivo va disatteso poiché il Tribunale ha posto in evidenza che alla data di proposizione del gravame il ricorso per decreto ingiuntivo non era stato ancora proposto.
La Corte richiama ancora il principio di autosufficienza ed osserva che il ricorrente non indica gli atti del giudizio di merito dai quali tale affermazione dovrebbe ricevere smentita e neppure precisa la data in cui il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto definitivo. D'altro canto è appagante il rilievo svolto nella sentenza impugnata nel senso che l'irretrattabilità del decreto riguarderebbe unicamente le differenze salariali nel periodo di riferimento mentre l'accertamento o il disconoscimento della qualifica superiore sono destinati a protrarre i loro effetti nel periodo successivo. Si impone dunque la reiezione del ricorso.
Attesa l'obbiettiva difficoltà della controversia e la presenza di discordanti decisioni dei Giudici del merito si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999