Sentenza 3 giugno 2016
Massime • 1
Il divieto, ai sensi dell'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, non si estende agli arresti domiciliari o alle altre più tenui misure coercitive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2016, n. 29621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29621 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2016 |
Testo completo
29 62 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 819 - Presidente - Sent. n. sez. Giovanni Conti CC 03/06/2016 Anna Criscuolo R.G.N. 18754/2016 Orlando Villoni Laura Scalia Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IV RI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/03/2016 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni dell'avvocato Francesco Anelli, in sostituzione dell'avvocato Stefania Pierro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO M 1. Con ordinanza emessa in data 4 marzo 2016, e depositata il 31 marzo 2016, il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento di richiesta di riesame presentata da RI NI, ha sostituito nei confronti dello stesso la misura ra degli arresti domiciliari a quella della custodia in carcere, ritenendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a quattro episodi di acquisito e detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo eroina, commessi in concorso con altri tra il dicembre 2013 ed il gennaio 2014. Il provvedimento impugnato ha giudicato sussistente il pericolo concreto ed attuale di recidiva specifica, sia per la pluralità e le modalità dei fatti in contestazione, sia per il contributo prestato, già nella fase precedente al primo degli acquisti in contestazione, al progetto di porre in essere un'attività di narcotraffico, pur rilevando che il NI è incensurato, non ha carichi pendenti e si è trasferito dal maggio 2015 in località della provincia di Salerno diversa da quella in cui dimorano i concorrenti, dandosi ad attività lavorativa lecita. L'ordinanza, inoltre, ha annullato l'originario provvedimento cautelare limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per insussistenza dei gravi indizi.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari indicata in epigrafe, l'avvocato Stefania Pierro, quale difensore di fiducia del NI, articolando, congiuntamente, due motivi, nei quali si lamenta violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 273, 274 e ss. cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. Si deduce dopo aver segnalato che l'originaria ordinanza non avrebbe - applicato alcuna misura cautelare per i quattro episodi di acquisto di eroina, ma solo per la partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico che il - provvedimento impugnato è contraddittorio, per aver dato atto dell'esistenza di elementi contrastanti, anche favorevoli all'indagato, e non ha posto adeguata attenzione al requisito della concretezza della pericolosità, proprio in considerazione dei predetti elementi favorevoli (incensuratezza, assenza di carichi pendenti e comportamento processuale). Si aggiunge, inoltre, che il giudice del riesame avrebbe dovuto valutare se la pena in concreto eseguibile all'esito del giudizio sia inferiore ai tre anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate. Tribunale di Salerno era stata disposta non solo per il reato associativo, maви 2. Occorre preliminarmente precisare che l'ordinanza genetica del G.i.p. del 2 anche per i quattro episodi di acquisto e detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo eroina. Invero, pur in presenza di un dispositivo privo di specifiche indicazioni in proposito, atteso il difetto nello stesso di qualunque menzione di quanto deciso con riferimento ai capi di imputazione sub B), Bbis), Bter) e Bquater), chiarissime sono le indicazioni contenute nella parte motiva dell'ordinanza, in particolare alle pagg. da 20 a 23, quanto ai gravi indizi, e alle pagg. 37 e 38, quanto alle esigenze cautelari;
inoltre, a pag. 38, si precisa espressamente che anche per il NI, «posta la esistenza indiscutibile di esigenze cautelari collegate sia all'art. 74 del T.U. 309/90 che agli artt. 110 c.p. e 73 del medesimo T.U., non può che applicarsi la misura cautelare della custodia in carcere». Inoltre, la legittimità di una lettura integrata tra dispositivo e motivazione dell'ordinanza genetica in materia cautelare è sicuramente ammissibile, perché la stessa è atto che viene depositato nella sua interezza, e, quindi, recante sia il dispositivo, sia la motivazione. Tale soluzione, del resto, è in linea con quanto ritiene la giurisprudenza in riferimento alle sentenze caratterizzate da pubblicazione contestuale di motivazione e dispositivo, rappresentando che, quando questi due elementi sono formati e pubblicati in un unico documento, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione (così, tra le tantissime, Sez. n. 938 del 23/09/2015, dep. 2016, Pop, Rv. 265734, nonché Sez. 3, n. 40542 del 18/06/2014, Scafuro, Rv. 260653). Si può pure aggiungere che, nella giurisprudenza di legittimità, si è ritenuto doveroso procedere ad una lettura integrata di dispositivo e motivazione anche in riferimento alle ordinanze emesse in sede di riesame, sul rilievo che, nelle stesse, in quanto provvedimenti camerali, le due parti sono inscindibilmente collegate (cfr. Sez. 6, n. 5087 del 23/01/2014, Bartolone, Rv. 258050). -3. Tanto precisato, deve escludersi che il provvedimento impugnato che ha confermato l'ordinanza genetica nella parte in cui questa aveva disposto la misura per i quattro episodi di acquisto e detenzione illecita di sostanza stupefacente, sostituendo però alla misura della custodia in carcere quella degli arresti domiciliari sia contraddittorio o lacunoso in ordine al profilo della - concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede. Invero, il Tribunale del riesame ha formulato un giudizio di pericolosità valorizzando non solo la gravità e reiterazione dei fatti addebitati al NI, e precisamente quattro episodi, avvenuti tra il dicembre 2013 ed il gennaio 2014,, di acquisto all'ingrosso di eroina (nell'ultimo caso, per un quantitativo pari a più 3 дя di 80 grammi, da cui ricavare ben 832 dosi medie singole ad effetto drogante) in concorso con un pregiudicato estremamente pericoloso, ES RO, il quale era uscito dal carcere nel 2011 dopo oltre dodici anni detenzione per i reati di omicidio e partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti;
è stato infatti richiamato anche il contributo prestato dall'indagato, ancor prima di porre in essere i fatti in contestazione, al progetto del medesimo ES di porre in essere l'attività di narcotraffico, accompagnando quest'ultimo presso il carcere di Secondigliano per incontrare la persona dalla quale sarebbero state successivamente acquistate le partite di eroina. Questi elementi, per la loro vicinanza nel tempo, per la loro reiterazione, e per la loro idoneità ad evidenziare collegamenti con ambienti criminali, sono sicuramente idonei a rappresentare un concreto (ed anche attuale) pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie di quelle per cui si procede. Né tale valutazione è contraddittoria con la rappresentazione di elementi positivi a favore del NI, quali l'incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti, il trasferimento in luogo diverso da quello in cui ha intrattenuto i contatti con i coindagati, e l'assunzione di un'attività lavorativa lecita. Invero, questi elementi sono stati considerati in una prospettiva di equilibrio e di bilanciamento rispetto agli elementi negativi ed hanno condotto, in termini immuni da vizi logici o giuridici, ad una valutazione di idoneità ed adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituita perciò a quella della custodia in carcere.
4. Ancora, deve escludersi che il giudice del riesame abbia illegittimamente omesso di valutare se la pena in concreto eseguibile all'esito del giudizio fosse inferiore ai tre anni. Invero, l'ordinanza impugnata ha applicato la misura degli arresti domiciliari, mentre l'obbligo di valutare se la pena detentiva irrogata sarà superiore ai tre anni è previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. esclusivamente quando deve essere applicata la custodia cautelare in carcere, né vi è ragione per procedere ad interpretazioni analogiche (cfr. in questi termini, Sez. 2, n. 4418 del 14/01/2015, Alami, Rv. 262377). condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. M 5. All'infondatezza delle ragioni addotte, segue il rigetto del ricorso e la . 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente processuali. Così deciso il 3 giugno 2016 Il Consigliere estensore Antonio Corbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 LUG 2016 IL FUNZIONARIS IUDIZIARIO DI PUCC Dott.ssa Silvam 5 al pagamento delle spese Il Presidente Giovanni Conti Демк F - :