Sentenza 12 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di delitti contro l'onore, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l'"animus iniurandi vel diffamandi", essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente.
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Il provvedimento giurisdizionale può integrare il reato di diffamazione quando le espressioni contenute nella motivazione, pur non essendo estranee al thema decidendum, risultino ultronee rispetto alla trattazione dello stesso e si risolvano in un'aggressione verbale individuale (argumentum ad hominem) diretta alla persona anziché all'attività svolta, avulsa dalle inferenze strettamente attinenti all'adozione dell'atto e non coniugabile con la natura e le finalità proprie dell'esercizio della giurisdizione. La squalificazione personale del soggetto è irrilevante rispetto alle conclusioni sostenute nel dispositivo e costituisce esorbitanza dal perimetro della funzione giudicante. La …
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La massima In tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato. (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto esorbitante dai limiti della critica legittima l'accusa di "assoluta incapacità ad organizzare il reparto" rivolta al direttore di un Pronto Soccorso da un …
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La massima Integra il delitto di diffamazione l'invio di una lettera di contestazione in cui un dipendente venga qualificato come "clochard" in modo dispregiativo in relazione all'aspetto ritenuto trasandato, non potendo ritenersi configurabile l'esimente del diritto di critica, in quanto tale appellativo, pur in sé non offensivo, assume tale valenza ove venga utilizzato in maniera dispregiativa, con riferimento al vestiario ed alle sembianze, e con modalità del tutto gratuite ed eccentriche rispetto al contesto espressivo di riferimento (Cassazione penale sez. V - 14/10/2020, n. 33115); Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
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La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della rettifica della notizia giornalistica falsa, ex art. 8, l. 8 febbraio 1948, n. 47, non riveste efficacia scriminante, in quanto non elimina gli effetti negativi dell'azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge citata (Cassazione penale sez. V - 17/10/2019, n. 48077). Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di D.V.A. e C.A. per i reati di diffamazione a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2012, n. 4364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4364 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 12/12/2012
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 3076
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 17718/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 21/01/2011 del Tribunale di Messina R.G. 18/2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giuseppe De Marzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/01/2011, il Tribunale di Messina ha confermato la decisione del Giudice di pace di Messina, il quale aveva affermato la responsabilità di RO AD in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p., perché aveva offeso la reputazione di DA RO RO, affiggendo in data 05/09/2007 nell'atrio del condominio "La Gardenia" un avviso di imminente distacco della fornitura idrica ad opera dell'AMAM, a seguito della presunta "persistenza del debito" di alcuni condomini espressamente indicati, tra i quali lo stesso DA.
1.1. Il Tribunale, per un verso, ha sottolineato che era persino dubbia la fondatezza della totale richiesta del saldo nei confronti del DA, il quale aveva preso in locazione l'appartamento, quando già era maturata una parte del debito;
per altro verso, ha rilevato, richiamando la sentenza n. 716 del 2008 di questa Corte, che la condotta dell'amministratore non poteva ritenersi scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p. dal momento che egli aveva affisso l'avviso sulla porta dell'ascensore del palazzo, in tal modo operando una comunicazione percepibile da chiunque avesse frequentato l'immobile e che andava perciò al di là dell'ambito di potenziale interesse della notizia.
Il Tribunale ha escluso che l'AD sarebbe stato costretto a tale comportamento, per la stringente necessità di informare i condomini del rischio di imminente distacco dell'erogazione idrica, nell'impossibilità di convocare l'assemblea o di inviare delle missive, dal momento che era emerso dall'istruttoria espletata in primo grado che non veniva convocata l'assemblea da almeno tre anni e che l'AD era a conoscenza da tempo di una situazione debitoria nei confronti dell'AMAM.
Quanto al profilo legato all'elemento psicologico, il Tribunale, dopo avere ricordato che nel reato di diffamazione il dolo dell'agente è generico, ha rilevato che, alla stregua dell'oggettivo significato delle espressioni adoperate e del silenzio serbato per lungo tempo dall'amministratore sulla richiesta del DA di addebitargli solo i consumi a lui effettivamente riconducici, era evidente l'intento di sottoporre ad una "pubblica gogna" coloro che non avevano pagato le quote.
2. Nell'interesse dell'AD viene proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., violazione degli art. 595 e 51 c.p., dal momento che nel condominio non esisteva una sala riunioni e che comunque non era quella la sede più adatta per poter diffondere tra i condomini interessati una comunicazione urgente. In definitiva, l'amministratore, avendo appreso a seguito della comunicazione del 04/09/2007 ad opera dell'AMAM, che il fornitore del servizio idrico intendeva procedere entro quarantotto ore all'interruzione dello stesso, aveva perseguito non lo scopo di diffamare, ma quello di scongiurare un evento altrimenti non evitabile.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., violazione dell'art. 42 c.p., per assenza di dolo, dal momento che l'amministratore non era animato dalla volontà di utilizzare frasi offensive, ma solo dalla necessità di informare tempestivamente i condomini dell'imminente interruzione del servizio idrico. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che, secondo quanto già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 35543 del 18/09/2007, Donato, Rv. 237728), integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile - non già ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti - ma ad un numero indeterminato di altri soggetti.
Nella specie, il ricorso reitera le difese già disattese con puntuale motivazione da giudice di merito, non contestando il fondamento obiettivo della conclusioni raggiunta dalla sentenza impugnata, secondo cui l'amministratore era da tempo a conoscenza della situazione di morosità verso l'AMAM, con la conseguenza che ben avrebbe potuto assumere tempestive iniziative di recupero e di risoluzione del contenzioso con il DA.
L'esattezza del percorso argomentativi è confermata dal rilievo che, se davvero la prospettiva dell'amministratore fosse stata quella dell'informazione celere rispetto all'imminente interruzione del servizio, attraverso modalità comunicative potenzialmente percepibili da terzi estranei al condominio, egli avrebbe dovuto calibrare il contenuto dell'informazione a tale esigenza, evitando di menzionare anche l'identità dei condomini morosi.
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (V. ad. Es. Sez. 5, n. 7597 del 11.5.1999, Beri Riboli, rv. 213631), in tema di delitti contro l'onore, non è richiesta la presenza di un animus iniuriandi vel diffamandi, ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013