Sentenza 28 settembre 2012
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M. a formulare la relativa imputazione. (Fattispecie nella quale il G.i.p., accolta la richiesta di archiviazione in ordine ai reati di violazione di domicilio, furto e minaccia, ha ordinato l'imputazione per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2012, n. 42508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42508 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2012 |
Testo completo
42508 /1 2 Sentenza n. 1321 Registro generale n. 45093-11. Camera di consiglio del 28 settembre 2012 (n. 1 del ruolo) REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione sesta penale Composta dai Signori: dott. Adolfo Di Virginio Presidente 1. dott. Arturo Cortese Consigliere Pierluigi Di Stefano 2. dott. Francesco Serpico Consigliere 3. dott. Vincenzo Rotundo Consigliere Consigliere 4. dott. Emanuele Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di CC AR LU, nata a [...] 1'8-8-54, e di EV IO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 19-11-10 del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza;
udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, dott. Alfredo Montagna, con le quali si chiede il rigetto dei ricorsi.. Fatto e Diritto 1 . Con l'ordinanza indicata in epigrafe il GIP di Monza in data 19-11-10 ha disposto l'archiviazione del procedimento penale n. 6702-09 R.G..N.R. a carico di CC AR LU e di EV IO con riferimento ai reati di cui agli artt. 614, 624-625 e e 612 c.p. ascritti ai predetti ai capi A), B) e C), disponendo contestualmente la formulazione della imputazione per il diverso reato di cui all'art. 392 c.p., ravvisabile nei fatti oggetto del procedimento. 2 . Ricorrono per cassazione CC AR e EV IO, tramite il loro difensore, chiedendo l'annullamento della suindicata ordinanza, ritenuta abnorme limitatamente alla disposta imputazione coatta, per essersi il GIP appropriato di un potere di impulso riservato in via esclusiva al Pubblico Ministero, contestualmente ledendo i diritti di difesa dei due indagati.
3.. I ricorsi sono infondati. Questa Corte ritiene di dover aderire all'orientamento secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il GIP, investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M. a R₁ formulare la relativa imputazione (Cass. Sez. 5, 7-10-2008 n. 43262; Sez. 6, 23-5- 2007 n. 22563; Sez. 1, 24-11-2006 n. 41207, e, da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 9005 del 20/01/2010, Rv. 246407, Iannantuono). Trattasi di principio pienamente condivisibile, che parte dell'esatto rilievo secondo cui, una volta formulata la richiesta di archiviazione, il "thema decidendum" che investe il GIP non si modella sulla base di una specifica domanda, ma sulla base delle risultanze processuali, dalle quali il GIP può trarre elementi per disporre la formulazione in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato. In definitiva, l'ordinanza impugnata, al di là delle espressioni usate, non può essere intesa come contestuale archiviazione ed imputazione coatta in riferimento agli stessi fatti (Sez. 6, Sentenza n. 41409 del 13/10/2009, Rv. 245476, Anzellotti), ma unicamente come imputazione coatta in relazione a quei medesimi fatti, diversamente qualificati. D'altra parte è stato già chiarito che é legittimo, in quanto rientra nel potere di controllo del Giudice sulla completezza e congruità delle indagini previsto dall'art. 409 cod. proc. pen., il provvedimento con cui il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del P.M., nell'accogliere tale richiesta, ordini all'organo inquirente l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di diversa ipotesi criminosa in ordine al fatto oggetto di investigazioni e contestualmente indichi specificamente le ulteriori indagini da espletare, fissandone il termine (Sez. 6, Sentenza n. 22563 del 23/05/2007, Rv. 236702. Del Prete). Ne deriva che l'ordinanza in esame, così qualificata, non può considerarsi abnorme. 4 . Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, nella camera di consiglio del 28 settembre 2012. Presidente Il Consigliere estens VincenzoRefund DEPOSITATO IN CANCELLERIA 31 OTT 2012 IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO: 2 Piera Esposito