Sentenza 23 maggio 2007
Massime • 1
È legittimo, in quanto rientra nel potere di controllo del giudice sulla completezza e congruità delle indagini previsto dall'art. 409 cod. proc. pen., il provvedimento con cui il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del P.M., nell'accogliere tale richiesta, ordini all'organo inquirente l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di diversa ipotesi criminosa in ordine al fatto oggetto di investigazioni e contestualmente indichi specificamente le ulteriori indagini da espletare, fissandone il termine.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2007, n. 22563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22563 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 23/05/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 1154
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 16773/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELA REPUBBLICA DI NAPOLI;
avverso l'ordinanza emessa in data 20.03.2006, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 4, dal G.I.P. del Tribunale di Napoli;
nel procedimento penale iscritto nei confronti di:
DE RE PP, nato a [...] il [...];
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le requisitore scritte del Procuratore Generale in sede (S.P.G. Dott. Mario Favalli), che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica della difesa dell'indagato. FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica di Napoli propone ricorso per la cassazione dell'epigrafata ordinanza emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli ex art. 409 c.p.p., comma 4, deducendone l'abnormità processuale siccome indebitamente limitativa dei poteri e delle iniziative riconosciute al pubblico ministero nel vaglio della notizia di reato.
Le sequenze temporali delle evenienze che scandiscono la vicenda processuale incentrata sulla posizione dell'indagato EL TE PP e di cui l'impugnata ordinanza costituisce l'attuale epilogo sono sintetizzabili attraverso i seguenti passaggi:
- il 30.3.2005 AC AZ sporge denuncia-querela nei confronti del coniuge legalmente separato PP EL TE (decreto di omologazione Tribunale civile Napoli 11.2.1997), affermando che lo stesso per alcuni mesi ha omesso di corrisponderle l'assegno di mantenimento ed altresì che nel medesimo periodo avrebbe attuato una progressiva dismissione del proprio patrimonio immobiliare suscettibile di apprezzamento ai sensi dell'art. 388 c.p., comma 1;
- il p.m. iscrive procedimento penale nei confronti del EL TE in ordine al reato di cui all'art. 570 cpv. c.p., n. 2 e, svolte indagini preliminari ed interrogato -su sua richiesta (art. 415 bis c.p.p.) - l'indagato, formula il 15.12.2005 richiesta di archiviazione della notizia di reato;
richiesta cui ritualmente si oppone la persona offesa AZ, adducendo la mancata effettuazione di accertamenti in merito alla pur paventata opera di dismissione patrimoniale del EL TE;
- all'esito dell'udienza camerale celebrata ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 2 e art. 410 c.p.p., comma 3 il g.i.p., rilevata la fondatezza della richiesta di investigazioni suppletive enunciata dall'opponente p.o., dispone con la citata ordinanza del 20.3.2006:
- l'archiviazione degli atti per il reato di cui all'art. 570 c.p. attribuito al EL TE;
- l'iscrizione a cura del p.m. nel registro delle notizie di reato dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 388 c.p. parimenti ascrivibile all'indagato EL TE;
- l'effettuazione da parte del p.m. di specifiche indagini inerenti detta fattispecie di reato (esame della p.o.; acquisizione di copia degli atti di compravendita stipulati dall'indagato e di altri documenti;
accertamenti sulle disponibilità bancarie dell'indagato all'atto delle avvenute cessioni immobiliari;
consulenza tecnica sulla congruità dei prezzi convenuti nell'ambito di tali cessioni);
- assegna al p.m., per lo svolgimento delle specificate indagini, termine fino al 30.6.2006.
- il procedente p.m., disposta la formazione di autonomo fascicolo processuale formato da copia integrale degli atti del procedimento archiviato dal g.i.p. (per il reato di cui all'art. 570 c.p.), ne ordina la rubricazione al nome dell'indagato PP EL TE, che iscrive nel registro N.R. per l'ipotesi di cui all'art. 388 c.p.. Col ricorso proposto avverso l'indicata ordinanza 20.3.2006 del g.i.p. del Tribunale di Napoli il pubblico ministero campano adduce l'anomalia o abnormità processuale del provvedimento, laddove il g.i.p. - travalicando i poteri ad esso propri di mero controllo (postumo) sull'operato del p.m. - impone al p.m. l'esecuzione delle individuate indagini integrative o suppletive in un termine diverso da quello ordinario previsto dalla legge per le indagini preliminari (art. 407 c.p.p.: sei mesi per il reato ex art. 388 c.p.), in tal modo anticipando il "controllo" in una fase in cui il p.m., non ha ancora assunto le sue autonome determinazioni sulla configurata fattispecie di reato. Per il ricorrente l'abnormità dell'ordinanza del g.i.p. si radicherebbe nella assegnazione di un termine di indagine diverso da quello ordinario in riferimento ad una ipotesi di reato non ancora valutata dal p.m. Ad avviso del ricorrente il g.i.p. "avrebbe dovuto limitarsi ad indicare la diversa ed ulteriore fattispecie di reato ravvisata in atti senza indicare ne' il tipo e le modalità delle indagini da fare, ne' il termine nel quale compierle". L'ordinanza impugnata avrebbe, per ciò, dato luogo ad una "inammissibile alterazione del sistema processuale", produttiva di "arbitraria limitazione dei poteri e delle facoltà del p.m.". Premesso che l'ordinanza adottata dal g.i.p. ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 4, con cui si indicano al p.m. ulteriori indagini da effettuare, non è impugnabile e che il ricorso per cassazione proposto dal p.m. potrebbe ritenersi ammissibile soltanto in presenza di connotazioni di abnormità del provvedimento, occorre verificare se ed in quale misura trovino credito le censure di abnormità delineate dal p.m. ricorrente.
La risposta non può che essere negativa, poiché tali censure si rivelano destituite di giuridico fondamento, essendo frutto di erroneo inquadramento della latitudine della categoria concettuale di notizia di reato recepita dall'ordinamento processuale e dei poteri di controllo ed intervento dallo stesso ordinamento riconosciuti al g.i.p. in ordine al corretto esercizio dei doveri del p.m. inerenti l'obbligatorietà dell'azione penale costituzionalmente garantita (art. 112 Cost.). In vero nel caso di specie il g.i.p. non ha trasmodato dalle facoltà attribuitegli dall'art. 409 c.p.p. in relazione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero. Se deve ritenersi pacifico - come affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte e come non dubita lo stesso ricorrente p.m. - che il g.i.p. investito da una richiesta di archiviazione possa ordinare al p.m. l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altre ipotesi criminose diverse da quelle originariamente ritenute dal p.m. e perfino nei confronti di persone diverse dall'originario indagato, non può non constatarsi che nella vicenda integrante l'odierno ricorso la notizia di reato non è mutata o è venuta precisandosi nel corso delle indagini, essendo rimasta la medesima fin dall'origine, quale configurata nell'iniziale denuncia-querela della persona offesa, che esplicitamente prospettava condotte del marito riconducibili al paradigma dell'art. 388 c.p., comma 1, prima o piuttosto che all'ipotesi sanzionata dall'art. 570 c.p.. Ed allora è agevole osservare che la notizia di reato, intesa quale compendio storico di accadimenti e di condotte umane esauritesi o sviluppatesi in un determinato contesto spazio-temporale, modale e referenziale, unitariamente apprezzabile (quali che siano le singole o plurime ipotesi di reato in esso compendio individuabili), nel caso dell'attuale indagato PP EL TE rinviene la sua valutabile fonte conoscitiva in evenienze emergenti già all'atto dell'iniziale instaurazione del procedimento penale e della iscrizione nel registro delle notizie di reato (quale che sia stato il titolo di reato iscritto). Procedimento penale che ha mantenuto intatte la sua unicità e la sua unitarietà evolutive, a nulla rilevando la circostanza per cui il ricorrente p.m. - con ogni probabilità erroneamente interpretando l'ordinanza impugnata quale fonte o veicolo di una "nuova" e diversa notizia di reato (quella afferente, appunto, all'art. 388 c.p.) - abbia ritenuto di dover procedere alla formazione per cd. stralcio di un nuovo procedimento penale (con relativa nuova annotazione nel sistema informatico Re.Ge. al nome del EL TE). Incombente ultroneo da cui il p.m. avrebbe anche potuto astenersi e che comunque non immuta la genetica unicità della fonte cognitiva della notizia di reato e della corrispondente unitarietà del procedimento e dell'area delle indagini preliminari che attingono la posizione del medesimo indagato.
A conferma delle sviluppate considerazioni è sufficiente sottolineare come la descritta unitaria apprezzabilità della notizia di reato in rapporto ai poteri di controllo e di impulso del g.i.p. sia segnatamente puntualizzata, tra le molte decisioni di legittimità, dalla sentenza delle Sezioni Unite penali di questa S.C. n. 22909 del 31.5.2005 (rie. Minervini, CED n. 231162), non a caso evocata dallo stesso g.i.p. nella denunciata ordinanza del 20.3.2006. La decisione delle S.U. esplicitamente menziona sentenze delle sezioni semplici che hanno chiarito come nella dialettica dei rapporti tra p.m. e g.i.p. il g.i.p. adito da una richiesta di archiviazione del p.m. sia investito della conoscenza dell'intera notizia di reato e non solo dell'imputazione che il p.m. ha ritenuto di dover elevare (tant'è che l'effetto preclusivo previsto dall'art.414 c.p.p. per la riapertura delle indagini abbraccia tutti i reati i reati configurabili in base alla notizia di reato cui pertiene il decreto di archiviazione). L'unitaria e complessiva apprezzabilità della notizia di reato da parte del g.i.p. è, del resto, ulteriormente ribadita dalla citata sentenza delle S.U., laddove si precisa che "al g.i.p. è rimessa la cognizione della richiesta del p.m. non interclusa in sè bensì in relazione a tutta l'attività svolta dall'organo inquirente, ciò vuoi dire che il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale deve avvenire attraverso il vaglio e l'apprezzamento di tutte le risultanze delle indagini preliminari".
Da quel che si è chiarito discende, quindi, che nessun vulnus alle prerogative del pubblico ministero è stato inferto dall'impugnata ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Napoli, che - lungi dal valicare o lambire gli addotti confini dell'abnormità - è corretta espressione delle attribuzioni di controllo del g.i.p. previste dall'art. 409 c.p.p. in merito alla completezza delle indagini svolte dal p.m.. L'ordinanza si è limitata, nell'ambito di una medesima notizia di reato, cioè nell'ambito di un unitario e definito contesto comportamentale dell'indagato EL TE (come tale, per altro, oggetto dell'iniziale denuncia-querela della p.o.), ad indicare al p.m. la necessità di eseguire ulteriori indagini, fissandone contestualmente il relativo termine. Un contesto comportamentale rispetto al quale il p.m. ben avrebbe potuto o dovuto autonomamente, nell'esercizio del suo potere-dovere di azione, esperire quelle medesime indagini specificate dal g.i.p., che ne ha ravvisato l'indispensabilità ai fini delle conclusive determinazioni decisorie sulla complessiva posizione processuale dell'indagato. Di tal che il termine fissato per l'esaurimento di tali cd. coatte indagini, integrative del substrato conoscitivo di una stessa notizia di reato nel senso sostanziale prima precisato (a prescindere dal nomen iuris conferitole dal procedente p.m.), non esplica alcuna interferenza - come erroneamente supposto dal ricorrente p.m. - sul termine ordinatorio proprio delle indagini afferenti ad una ipotetica nuova o del tutto diversa notizia di reato, non già emergente dalle indagini e dagli sviluppi dell'udienza camerale disposta ex art. 409 c.p.p. a fronte di una onnicomprensiva richiesta di archiviazione del p.m. definitoria dell'intera posizione dell'indagato. Conseguentemente non può che dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal p.m..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2007