Sentenza 13 ottobre 2009
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p. contestualmente deliberi l'archiviazione del procedimento e trasmetta gli atti al P.M. perché formuli una nuova imputazione per gli stessi fatti e a carico del medesimo indagato, ma in ordine a diversi titoli di reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2009, n. 41409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41409 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2009 |
Testo completo
M 4140 9 / 09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 13/10/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N..1662 Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Presidente
Dott. ANTONIO AGRO'
- Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 7911/2009 Dott. GIORGIO COLLA
Dott. GIOVANNI CONTI
- Consigliere -
Dott. CARLO CITTERIO Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ROMA nei confronti di:
1) ANZELLOTTI MAURO N. IL 12/09/1965
2) ERCOLANI TIZIANA N. IL 14/01/1965
avverso il decreto n. 7676/2007 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 08/01/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/ sentite le conclusioni del PG Dott. per l'annullamento serta rinvio
Udit i difensor Avv.;
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza dell'8.1.2009 il GIP di Roma accoglieva la richiesta di archiviazione proposta nel procedimento de quo dal pubblico ministero in ordine ai delitti di cui agli artt. 572
e 610 c.p., ritenendo che gli episodi riferiti non integrassero tali delitti, soli ipotizzati dalla parte pubblica;
riteneva
tuttavia contestualmente che i fatti per cui si era proceduto integrassero "gli estremi della violazione di cui all'art. 635
ripetuta nel tempo", ed ordinava la formulazione c.p.
dell'imputazione relativamente a questa fattispecie normativa. 2. Ricorre per cassazione il pubblico ministero deducendo l'abnormità del provvedimento ed osservando che per il delitto di cui all'art. 635 c.p. non era stata effettuata alcuna iscrizione nel registro delle notizie di reato e che comunque quel reato era di competenza del giudice di pace. In particolare argomenta che il potere di ordinare la formulazione dell'imputazione, anche per reati diversi da quelli ipotizzati sarebbe esercitabile solo nel caso di diniego delladall'accusa,
richiesta di archiviazione. 2.1 Il procuratore generale in sede ha presentato scritte per l'annullamento senza rinvioconclusioni dell'impugnato decreto, deducendo che tale soluzione sarebbe
preferibile rispetto a quella che considera l'ordine di
formulazione dell'imputazione, in casi analoghi, quale mera
trasmissione di notitia criminis.
Considerato in diritto 3. La questione di diritto devoluta a questa Corte di legittimità dal ricorso è se costituisca atto abnorme il decreto con cui il GIP, accogliendo espressamente la richiesta di archiviazione in ordine a determinati fatti ed a determinati soggetti e in relazione a fattispecie incriminatrici per le quali
è intervenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato,
possa contestualmente, per i medesimi fatti e nei confronti dei
r Corte di Cassazione - Sesta Sezione penale-7911/09 RG 2
medesimi soggetti, ordinare la formulazione di imputazione per diversa fattispecie incriminatrice.
Osserva il Collegio che il GIP, quando è richiesto di archiviare il procedimento, esercita il suo potere di controllo confrontandosi con la notizia di reato, intesa tuttavia quale fatto о fatti emergenti dall'integralità dei risultati dell'indagine (Corte cost. sent. 478 del 1993), e non con una specifica imputazione (Sez.2, sent. 19447 del 3.4 6.6.2006 in
-
proc. Filippone): oggetto della valutazione e decisione sulla
richiesta di archiviazione è pertanto l'intera situazione fattuale risultante dagli atti, e non una, ° più, specifiche ipotesi di qualificazione giuridica della stessa o di parti della stessa.
Il GIP è quindi libero di dare alla situazione fattuale emergente dagli atti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dal pubblico ministero, e oggetto di corrispondente iscrizione nel registro delle notizie di reato, proprio perché il thema decidendum si modella non sulla base di una specifica domanda bensì sulle risultanze processuali (Sez. 5, sent. 43262 del 7.10 19.11.2008 in proc. Frizzo;
Sez. 5, ord.
-
13.6.2005 in proc. Zamponi).22390 del 10.51 In esito a tale riqualificazione può ordinare nuove indagini ovvero la formulazione dell'imputazione. E la
possibilità che l'imputazione venga quindi formulata, a seguito dell'ordine del giudice, per un titolo di reato diverso da quello o quelli indicati nel registro delle notizie di reato costituisce pertanto una conseguenza fisiologica all'esercizio di tale
legittimo potere.
Presupposto di entrambe le alternative è tuttavia il non accoglimento della richiesta di archiviazione (art. 409.4 e .5
c.p.p.) per i medesimi fatti e per i medesimi soggetti nei cui confronti si è proceduto. Diverso è il caso della archiviazione parziale quando,
essendosi proceduto per più fatti, ciascuno oggetto di potenziale differente ed autonoma valutazione di rilevanza penale e
conseguente qualificazione giuridica, ovvero nei confronti di soggetti diversi, del tutto compatibile è la coesistenza nel per taluni di medesimo decreto della decisione di archiviazione
Corte di Cassazione Sesta Sezione penale 7911/09 RG 3 tali fatti e/o soggetti
- e della decisione di procedere ad ulteriori indagini ovvero alla formulazione dell'imputazione per altri fatti e/o soggetti - e ciò anche nei casi di contestuale ordine di iscrizione di terzi fino a quel momento non indagati, per differenti ulteriori ipotesi di reato (Sez. 6, sent. 10542 del 21.2 12.3.2007 in proc. Sanzo).- pertantoCiò che non è consentito dal sistema l'accoglimento della richiesta di archiviazione per singole possibili qualificazioni giuridiche di fatti per i quali si ritiene contestualmente la rilevanza penale, sia pure a diverso titolo. Né in tale caso è appunto possibile parlare di archiviazione parziale, posto che questa è ammissibile in relazione ai fatti oggetto delle notizie di reato e non alle
possibili alternative qualificazioni giuridiche dei medesimi.
In altri e conclusivi termini, non è ammessa dal sistema l'archiviazione sulle ipotesi astratte di qualificazione giuridica, ma solo sulla rilevanza penale del fatto rispetto a tutte le qualificazioni giuridiche in astratto possibili per quella vicenda (apprezzata nei suoi contenuti di evento,
condotte, soggetto/i). Con tali premesse, il decreto impugnato deve essere considerato nella sua concreta configurazione atto proceduralmente abnorme, laddove il GIP ha contemporaneamente da un lato deliberato
- per gli stessi fatti ed a carico dello stesso soggetto l'archiviazione per talune ipotesi di reato e 1
dall'altro riqualificato gli stessi fatti, a carico dello stesso soggetto, ordinando al pubblico ministero la formulazione di questa imputazione, dando così luogo a due deliberazioni contestuali tra loro sistematicamente incompatibili.
Consegue l'annullamento senza rinvio del decreto, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso: la decisione sulla pendente richiesta di archiviazione dovrà valutare se accoglierla per l'irrilevanza penale dei fatti in ordine ai quali si è proceduto, definendo in tal senso il
procedimento allo stato degli atti;
ovvero procedere alla
riqualificazione dei medesimi fatti, provvedendo conseguentemente a disporre nuove indagini о all'ordine di formulazione
dell'imputazione o ad altro ulteriore corso, tenuto conto della Corte di Cassazione Sesta Sezione penale 7911/09 RG competenza per materia in ordine al reato eventualmente
ipotizzato, anche ai sensi dell'art. 22.1 c.p.p..
P.q.m.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e
Tribunale di Roma dispone trasmettersi gli atti al
13/ 10/2009. Così deciso in Roma, il
Il Presidente Il Consigliere estensore
Giovanni de Roberto Carlo Citterio еее сег Слисний
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 28 OTT 2009
3
1
0
IL CANCELLIERE C1 SUPER
LI CA
Serve
Corte di Cassazione Sesta Sezione penale - 7911/09 RG