Sentenza 24 novembre 2006
Massime • 1
In tema di indagini, non é abnorme il provvedimento del G.i.p. che disponga l'archiviazione in conformità con la richiesta formulata dal P.M. e, nel contempo, ordini l'imputazione coatta relativamente ad altri reati non contemplati nella richiesta di archiviazione. (In motivazione la Corte osserva che, una volta formulata la richiesta di archiviazione, il "thema decidendum" che investe il P.M. non si modella sulla base di una specifica domanda, ma sulla base delle risultanze processuali, dalle quali il G.i.p. può trarre elementi per disporre la formulazione in ordine a ulteriori fatti costituenti reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2006, n. 41207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41207 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 24/11/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3517
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 009992/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di FOGGIA;
nei confronti di:
1) CE RI MA N. IL 12/09/1956;
avverso ORDINANZA del 23/11/2005 GIP TRIBUNALE di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. FAVALLI Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
1. Questo procedimento penale trae origine dalla denuncia di un lavoratore che non era stato riassunto dal suo datore di lavoro nonostante un provvedimento di reintegrazione del giudice del lavoro. Il 21 giugno 2005 il procuratore della Repubblica di Foggia chiedeva l'archiviazione del procedimento aperto nei confronti di LA OS AR, indagato per aver violato l'art. 388 c.p.p., per mancanza di un elemento costitutivo del reato ipotizzato, ma il gip, con l'ordinanza qui impugnata (che è del 23 novembre 2005), rigettava la richiesta di archiviazione, imponendo al PM di formulare una diversa imputazione, in quanto, a suo avviso, il fatto rientrava nella fattispecie di cui all'art. 650 c.p.p. (inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia).
Ricorre per cassazione il PM il quale deduce, sotto il profilo della violazione di legge, l'abnormità del provvedimento emesso, in quanto il PM non è vincolato alla qualificazione giuridica data dal gip, al quale non spetta di impartire al PM direttive vincolanti in ordine al contenuto dell'imputazione.
2. Il ricorso non è fondato.
L'ordinanza del gip che non accogliendo la richiesta di archiviazione, disponga la formulazione dell'imputazione non è di regola impugnabile, come si desume dall'art. 409 c.p.p., u.c., che ammette l'impugnabilità soltanto dei provvedimenti di archiviazione, e dalla Legge Delega 15 febbraio 1987, n. 81, direttive nn. 50 e 51 che, prevedendo l'introduzione di un procedimento in camera di consiglio con il contraddittorio delle parti in materia di archiviazione, non contemplano alcun mezzo di gravame (Cass., 26 gennaio 1993, Fico, in CED Cass., n. 193549). Nel caso in esame si è in presenza di un'imputazione coatta relativa a un reato diverso (e in uh certo senso alternativo a) da quello ipotizzato dal PM e per il quale è stata formulata una richiesta di archiviazione, condivisa peraltro dal gip (non sussisteva il reato di cui all'art. 388 c.p. per difetto di un suo elemento costitutivo). Situazione diversa da quella sottoposta non di rado all'esame di questa Corte Suprema, relativa a ordinanze con le quali il gip disattende la richiesta di archiviazione formulata dal PM ma gli indica temi in ordine alla esatta qualificazione giuridica del fatto (Cass., 11 luglio 1991, Surtiwan, in Riv. pen., 1992, 787), ovvero di imputazione coatta non contrastata dal PM e formulata sulla falsariga di quanto disposto dal gip (Cass., 11 maggio 1994, Rubino, in CED Cass., n. 198993).
Sennonché, di fronte a un'imputazione coatta, sostitutiva di quella originariamente formulata dal PM, si tratta di stabilire, in presenza del rifiuto del PM di accoglierla, se ci sia la possibilità di ricorrere o meno per Cassazione.
Per legittimare l'impugnazione occorre o il provvedimento sia abnorme oppure sia stato emesso senza l'osservanza delle regole del contraddittorio. Questa seconda ipotesi va scartata subito in quanto un'eventuale imputazione coatta che si riveli erronea sul piano della qualificazione giuridica può consentire il ricorso per Cassazione solo quando sia stata violata disposizione di cui all'art. 178 c.p.p. e non quando l'ordinanza del gip sia stata emessa con le forme e le garanzie di cui all'art. 127 c.p.p. (cfr. Cass., 26 maggio 1990, Torsiello, in Arch. nuova proc. penale, 1991, 279; Id., 9 luglio 1992, in CED Cass., n. 192811), come è avvenuto nel caso in esame. Resta da vedere se l'ordinanza impositiva di un'imputazione coatta diversa da quella originaria sia abnorme, perché non riconducile ad alcuno degli schemi disciplinati nel sistema processuale e che, per la sua non prevedibilità, non può rientrare fra gli atti impugnabili, come tali tassativamente previsti, ovvero l'atto sia stato emesso in assoluta carenza di potere o il cui contenuto sia avulso da ogni previsione normativa (Cass., 10 aprile 1992, Ghermofer, in CED Cass., n. 191166).
Questa Corte ha avuto occasione di riconoscere la legittimità del provvedimento del gip che abbia disposto l'archiviazione conformemente alla richiesta del PM e nel contempo gli abbia ordinato di formulare l'imputazione relativamente ad altri reati non contemplati nella richiesta di archiviazione (Cass., 11 maggio 1994, Rubino, in Giust. pen., 1995, 3^, 286), e questo perché, una volta formulata la richiesta di archiviazione, il thema decidendum che investe il PM non si modella sulla base di una specifica domanda, ma sulla base delle risultanze processuali, dalle quali il gip può trarre elementi per disporre la formulazione in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato.
Nel caso in esame il dissenso tra il gip e il PM trae origine da divergenti valutazioni in ordine alla riconducibilità dei fatti in una figura di reato diversa da quella per la quale è stata richiesta l'archiviazione. In questo caso la preminenza del principio di obbligatorietà dell'azione penale fa sì che prevalga la valutazione del giudice, cui è attribuito il potere-dovere di ordinare che l'azione penale venga esercitata attraverso la formulazione dell'imputazione, quale che essa sia (così Corte Cost., 12 giugno 1991, n. 263). Alla luce di queste considerazioni, l'ordinanza del gip, ancorché discutibile, non è affatto abnorme, essendosi limitata a ipotizzare l'eventuale ricorrenza nell'inosservanza dolosa di un provvedimento del giudice dato per ragioni di giustizia del reato previsto dell'art. 650 c.p..
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2006