Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2003, n. 12360
CASS
Sentenza 4 febbraio 2003

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In tema di caccia, la polizia giudiziaria può legittimamente procedere al sequestro probatorio delle armi e delle cartucce appartenenti a chi sia stato trovato in atteggiamento venatorio in violazione dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), atteso che l'art. 28 della citata legge attribuisce espressamente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria il potere di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2003, n. 12360
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12360
    Data del deposito : 4 febbraio 2003

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