Sentenza 4 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di caccia, la polizia giudiziaria può legittimamente procedere al sequestro probatorio delle armi e delle cartucce appartenenti a chi sia stato trovato in atteggiamento venatorio in violazione dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), atteso che l'art. 28 della citata legge attribuisce espressamente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria il potere di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2003, n. 12360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12360 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Claudio Vitalone Presidente
2. Dott. Guido De Maio Consigliere
3. Dott. Alfredo Maria Lombardi "
4. Dott. Aldo Fiale "
5. Dott. Amedeo Franco "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO AS, nato a [...] il [...];
CO UC, nato a [...] il [...];
EL IO, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza emessa il 28 ottobre 2002 dal tribunale di Benevento, quale giudice del riesame;
nella udienza in camera di consiglio in data 4 febbraio 2003;
sentita la relazione fatta dal consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Geraci, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
. Svolgimento del processo Con l'ordinanza in epigrafe, il tribunale di Benevento, quale giudice del riesame, respinse l'istanza di riesame proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti del decreto in data 7 ottobre 2002 con cui il pubblico ministero presso il tribunale di Benevento aveva convalidato il sequestro probatorio di tre fucili da caccia, cartucciere e cartucce eseguito dalla polizia giudiziaria il 6 ottobre 2002 in relazione al reato di cui agli arti. 21, primo comma, lett. e), e 30, primo comma, lett. d), della legge n. 157 del 1992. Gli indagati propongono ricorso per cassazione deducendo:
a) error in iudicando e in procedendo;
illogicità della motivazione;
violazione degli arti. 3 legge 24 novembre 1981, n. 689, e 42 cod. pen. nonché degli artt. 5 e 47 cod. pen. Lamentano che essi, con l'istanza di riesame, avevano eccepito la insussistenza dello elemento psicologico della contravvenzione contestata e la ravvisabilità invece della loro buona fede, in considerazione dell'assenza di qualsiasi indicazione o perimetrazione dell'area protetta. Il tribunale, invece di esaminare questa eccezione e di valutare la buona fede, ha illogicamente rilevato che la mancanza di perimetrazione e tabellazione era irrilevante ai fini costitutivi del parco. Senonché la stessa norma regionale prevede che il parco debba essere tabellato, di modo che la mancanza di tale adempimento esclude la presunzione di colpa. E`poi manifestamente illogico il riferimento alla circostanza che essi, quali cacciatori residenti nelle vicinanze, avrebbero dovuto essere a conoscenza del territorio, perché tale argomentazione non tiene conto del fatto che il parco del Taburno è stato istituito solo nell'aprile 2002. Il tribunale non ha poi tenuto conto dell'altra eccezione secondo cui si trattava di una scusabile ignoranza della delibera regionale istitutiva del parco.
b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze probatorie che giustificassero il mantenimento del sequestro dei fucili.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente deve rilevarsi che, secondo il combinato disposto degli artt. 324, 325 e 355, 3° comma, c.p.p., il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di riesame di provvedimenti in materia di sequestro preventivo e probatorio è proponibile solo per violazione di legge, non anche per difetto o illogicità della motivazione, sicché le censure attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato, proposte dai ricorrenti, devono ritenersi inammissibili.
Sempre preliminarmente va altresì ricordato che, in tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa (il cui riscontro è riservato al giudice della cognizione nel merito), ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come corpus delicti.
L'accertamento fumus commissi delicti va effettuato, pertanto, solo sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e posti a fondamento del provvedimento, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti per verificare appunto se consentono di ricondurre l'ipotesi di reato formulata in una di quelle tipicamente previste dalla legge (vedi Cass. Sez. VI, 3.3.1998, Campo;
Sez. II, 22.5.1997, Acampora). Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, sicché per la sua adozione non è, necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione allorché il sequestro cade sul "corpo di reato", vale a dire sulle cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto (vedi Cass., Sez. VI, 28.1.1998, Sarnataro e Sez. I, 3.10.1997, Attaniese). Nella specie è stato specificato che il sequestro è stato disposto in considerazione della natura di corpo di reato dei fucili e delle munizioni sequestrate, cioè di cose mediante le quali il reato è stato commesso e che dello stesso forniscono la prova, e ciò costituisce motivazione sufficiente, dovendo sempre essere disposto il sequestro del corpo del reato, ai sensi dell'art. 253, primo comma, c.p.p., senza che siano necessarie ulteriori indicazioni in ordine alle esigenze probatorie che giustificano la misura ablatoria (Sez. Un., 11. 2.1994 n. 2, Carella). In ogni modo, gli indagati, sia con le istanze dì riesame sia con il ricorso per cassazione, non hanno mai contestato che il fatto loro attribuito - essere stati sorpresi in atteggiamento di caccia all'interno della zona A del parco regionale del Taburno - è astrattamente sussumibile nella ipotesi di reato - esercizio venatorio in zone ove la caccia e, vietata ma si sono limitati ad eccepire semplicemente la loro buona fede (per mancanza di tabelle delimitanti la zona protetta) o l'ignoranza scusabile della normativa regionale istitutiva del parco.
È però di tutta evidenza come si trattasse di una eccezione che non era rilevante ai fini del giudizio del tribunale del riesame, se non altro perché la dedotta buona fede così come la dedotta ignoranza incolpevole della normativa regionale non emergevano dagli atti ictu oculi ed in modo macroscopico ed evidente (cfr. Sez. III, 15 ottobre 1996, Balistreri, m. 206.714). Invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, tra i requisiti necessari per la legittima adozione di un sequestro (costituiti esclusivamente dalla corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie reale, alla stregua di un controllo sommario, e dalla natura e dalla relazione con il reato delle cose sequestrate) non rientra anche l'accertamento, sia pure altrettanto sommario, che il fatto di reato possa essere attribuito a un determinato soggetto, e tampoco che questi ne possa rispondere per il concorso dell'elemento psicologico - tali verifiche possono invero attenere al controllo dei requisiti per l'adozione ed il mantenimento di una misura cautelare personale, requisiti necessariamente estranei alla misura cautelare reale, per la quale non assumono rilevanza, perché un suo collegamento all'indagato ed alla sua colpevolezza precluderebbe il soddisfacimento delle esigenze che la impongono (Sez. 111, 5 maggio 1994, Menietti, 198.175).
Quanto al secondo motivo è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la polizia giudiziaria può legittimamente procedere al sequestro probatorio del fucile e delle cartucce appartamenti a ehi sia trovato in atteggiamento venatorio quando sia ipotizzabile un reato di cui all'art. 30 della legge 2 novembre 1,992, n. 157 (Sez. III, 30 settembre 1994, Cammaroto, m.
199.754). D'altra parte, l'art. 28, secondo comma, della legge 2 novembre 1992, n. 157, dispone espressamente che nei casi previsti dall'art. 30 della medesima legge gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia. Nel caso di specie il tribunale del riesame ha rilevato che gli oggetti sequestrati non solo costituivano corpo di reato, ossia cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso - il che è sufficiente per disporre un sequestro probatorio - ma erano anche necessari per comprovare l'atteggiamento venatorio tenuto dagli indagati.
Il. ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione:
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 4 febbraio 2003. Depositato in cancelleria il 17 marzo 2003 .