Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 2
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, in quanto consiste in una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito; la sua emissione e la trasmissione alla controparte non sono di per sè sufficienti alla costituzione in mora, essendo necessario a questo scopo un elemento ulteriore, costituito da una espressa richiesta di pagamento.
La nullità derivante da mancanza dello "ius postulandi" del difensore della parte (in quanto, nella specie, avvocati del libero foro e non Avvocato dello Stato), ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae al principio della conversione della causa di nullità in corso di impugnazione e al limite costituito dal formarsi di giudicato interno a seguito di pronuncia esplicita o implicita sul punto 3; tale nullità, pertanto non può essere fatta valere nel corso del giudizio di cassazione quando, come nella specie, vi sia stata sentenza delle Sezioni Unite in ordine alle questioni di giurisdizione prospettata nel ricorso principale e in quello incidentale, giacché la questione della sussistenza dello ius postulandi in capo ai difensori delle parti è pregiudiziale all'esame dei motivi di ricorso, inclusi quelli relativi alla giurisdizione, e deve essere esaminata con precedenza al fine di vagliare l'ammissibilità del ricorso (principale o incidentale) medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10434 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto obbligazion pecuniarie SEZIONE TERZA CIVILE costituziome R.G.N.3503/001 04 34/02 in more Composta dagli Ill.mi-Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano 4246/00 Consigliere Dott. Fabio Cron. 28037 Consigliere Dott. Giovanni B. PETTI 2116 Rep. Cons. Relatore Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 08/02/02 Consigliere Dott. Alberto TALEVI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENT ENZA per diritti € 610 sul ricorso (3503/00) proposto da: il 19 LUG, 2002 CANCELLIERE Compagnia Portuale di Trieste SOC. coop. a r.l., in Piero CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE persona del presidente, legale rappresentante, UFFICIO COPIE Bessi, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angeli- Richiesta copia studio dal Sig. co n. 35, presso l'avv. Marco Petrocelli, che lo difen- per diritti € 6,10 de unitamente all'avv. Pierpaolo Longo, giusta delega 19 LUGil ELLYCAE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in atti;
UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. contro per diritti 19 LUG. 2002 Autorità Portuale di Trieste, il IL CANCELLIERE - intimata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE nonché sul ricorso (4246/00 R.G.) proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia Studio Autorità Portuale di Trieste, in persona del presiden- ia dal Sig.D per diritti LUG. 2002 358 1 IL CANCELLIERE te, legale rappresentante Maurizio Maresca, elettiva- mente domiciliato in Roma, via Quattro Fontane, presso l'avv. Ghia, difeso dall'avv. Roberto Paviotti, giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale
contro
Compagnia Portuale di Trieste BOC. coop. a r.l., in persona del presidente, legale rappresentante, Piero Bessi, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angeli- co n. 35, presso l'avv. Marco Petrocelli, che lo difen- de unitamente all'avv. Pierpaolo Longo, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale nonché controricorrenkte incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste - 14 settembre 1999 (R.G. n. 582/99 del 9 luglio 26/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. M. Petrocelli per la ricorrente principale e l'avv. R. Paviotti, per la ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso chie- dendo l'accoglimento del secondo motivo del ricorso 2 principale (relativo agli interessi anatocistici). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 18 dicembre 1995 l'Autorità Portuale di Trieste, succeduta all'Ente autonomo del Porto, ha pro- posto opposizione al decreto con il quale il presidente del tribunale di Trieste le ha ingiunto di versare alla Compagnia portuale (già Compagnia Unica Lavori Portuali di Trieste), la somma di lire 945.098.027, oltre inte- ressi (nella misura di due punti superiore al tasso bancario passivo) a decorrere dal 1° gennaio 1995 sulla somma di lire 564.215.863, pretesa a titolo di ristorni Fondo Incrementi Traffici e conguaglio tariffario sulle prestazioni lavorative rese nel 1991, e dalla data del- la domanda sulla somma lire 38.882.164, reclamata a ti- tolo di interessi moratori maturati sino al 31 dicembre 1994. Deduceva l'opponente che le fatture, sulle base delle quali il decreto era stato emesso, non costitui- vano idonea prova scritta del credito, perché relative non a forniture o servizi erogati, ma a contributi sta- tali del Fondo Incremento Traffici, derivanti dal «Fon- do destinato alle esigenze del territorio di Trieste», rifinanziato con legge n. 372 del 1980 e dalla riparti- zione annuale delle riserve del c.d. Pacchetto Trieste. 3 La società opposta, evidenziava ancora l'opponente, non poteva vantare alcun credito perché gli impegni proposti dalla Commissione speciale Incremento Traffici Portuali (che avrebbero dovuto essere approvati dal Co- mitato direttivo dell'ente portuale) per il 1990 e il 1991 eccedevano gli stanziamenti effettivi erogati dal al- Commissario di Governo e, quindi, l'ente non aveva cun obbligo di erogare somme di denaro in mancanza di copertura finanziaria. Solo in via subordinata, l'opponente, contestava - infine la quantificazione degli interessi. Costituitasi in giudizio la società opposta chiede- va il rigetto dell'opposizione, atteso che le somme ri- chieste corrispondevano allo sconto sul costo del lavo- ro portuale, da determinarsi sulla base delle tariffe approvate dall'ente, operato dalla Compagnia degli utenti che l'ente stessoe aveva aassunto suo carico allo scopo di incrementare il traffico e che i conteggi effettuati per l'anno di riferimento (1991) non erano contestati. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale, con sentenza 20 novembre 1997, revocato il decreto op- posto, condannava l'Autorità Portuale al pagamento di quanto richiesto a titolo di ristorno, con gli interes- si al tasso legale dalla costituzione in mora e ulte- riori interessi dalla data della domanda. Osservavano quei giudici, infatti, che avendo il comitato direttivo dell'ente approvato con delibera n. 208 del 1992 la proposta di concessione dei contributi avanzata dalla apposita commissione sulla base delle domande presentate, la posizione degli interessati era di diritto soggettivo e che era irrilevante la mancata emissione del mandato di pagamento. Anche a prescindere dal provvedimento di concessione del contributo, hanno ancora osservato quei giudici, l'ente si era espressa- mente assunto l'obbligo di anticipare il pagamento di una parte del costo del lavoro portuale, trattenendo l'importo dalle somme che, successivamente, allo stesso titolo, sarebbero affluite come contributo statale. Gravata tale pronunzia in via principale dalla Au- torità Portuale di Trieste e in via incidentale dalla Compagnia Portuale di Trieste la corte di appello di Trieste con sentenza 9 luglio 14 settembre 1999 così - provvedeva: in parziale riforma della sentenza impugna- ta condanna l'Autorità Portuale al pagamento in favore della Compagnia Lavoratori Portuali, società cooperati- va a r.l. dell'importo capitale di lire 564.111.864, oltre al risarcimento del maggio danno liquidato nella misura dell'11% annuo sulla predetta somma capitale, a decorrere dal 18 dicembre 1995 e sino alla data della presente pronunzia, o a quello dell'effettivo salve ove già intervenuto nelle more, rimanendo ivi assorbiti i normali interessi di legge. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso la Compagnia Portuale di Trieste Soc. aCoop. r.l. affidato a 6 motivi. Resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi la Autorità Portuale di Trieste. La Compagnia Portuale di Trieste ha proposto ricor- so incidentale condizionato all'accoglimento del ricor- so incidentale dell'Autorità Portuale. Disposta la riunione dei ricorso le SS.UU di questa Corte con sentenza 7 novembre 2001 n. 13798, hanno ri- getto il primo motivo del ricorso principale e il ri- corso incidentale, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale condizionato e, dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, hanno rimesso gli atti al primo presidente per l'assegnazione alla sezio- ne semplice. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. e la ricorrente principale ha de- positato, altresì, note d'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Successivamente alla pronunzia delle Sezioni Unite, nel corso della discussione innanzi a questo Collegio, la difesa della ricorrente principale, Compa- gnia Portuale di Trieste, ha eccepito in limine la nul- lità del controricorso (e ricorso incidentale) nonché l'atto di appello provenienti dalla Autorità Portuale di Trieste, perché proposti dalla detta Autorità con il patrocinio di avvocato libero professionista anziché della Avvocatura dello Stato. Nella specie si osserva, e si precisa ancor più chiaramente nelle note di udienza il difensore della - Autorità Portuale di Trieste, avv. Roberto Paviotti, è privo di ius postulandi per difetto di delibera motiva- ta dell'Autorità Portuale di Trieste e per mancata sot- toposizione della stessa al competente organo di vigi- lanza in applicazione «dell'art. 43, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 11, 1. 3 apri- le 1979, 103,n. d.P.C.M.in relazione al 4 dicembre 1997, con cui all'Avvocatura dello Stato è stata attri- buita la rappresentanza e la difesa in giudizio delle autorità portuali». Si è a fronte, nel caso concreto, si evidenzia sem- pre al riguardo da parte della ricorrente principale, a una nullità rilevabile di ufficio e in ogni stato e 7 grado del giudizio, perché attinente alla valida costi- tuzione del rapporto processuale.
2. La deduzione è inammissibile. Giusta quanto assolutamente pacifico in giurispru- denza nonché presso una più che consolidata dottrina -in argomento la regola ora invocata dalla difesa del- la ricorrente principale relativa alla rilevabilità d'ufficio e, quindi, in ogni stato e grado del giudi- zio, di alcune nullità non può non coordinarsi con i principi generali del processo. Giusta questi, in particolare, la rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio delle nullità rilevabi- li d'ufficio resta preclusa per effetto del giudicato interno formatosi in conseguenza della pronunzia espli- cita sulla questione, ovvero della definizione implici- ta della stessa (cfr., da ultimo, Cass. 9 gennaio 2002, n. 194, nonché Cass. 19 marzo 2001, n. 3929 e Cass, 23 maggio 2000, n. 6698). osserva che laNon controverso quanto precede si costituzione in giudizio (in grado di appello, come in sede di legittimità) della Autorità Portuale di Trieste nel presente procedimento è stata già vagliata da que- sta Corte Con la sentenza resa dalle sezioni unite il 7 novembre 2001, n. 13798. 8 Quest'ultima, come riferito in parte espositiva, investita dei diversi ricorsi (3503/00 e 4246/00 R.G.) avverso la stessa sentenza (9 luglio 14 settembre 1999 della Corte di Appello di Trieste) ha esaminato le questioni di giurisdizione prospettate sia con il ri- corso principale prodotto dalla Compagnia Portuale di Trieste, sia con il controricorso con contestuale ri- corso incidentale presentato dalla Autorità Portuale di Trieste con il patrocinio dell'avv. Paviotti, rigettan- do il primo motivo del ricorso principale nonché il ri- corso incidentale. E' evidente, pertanto, avendo la ricordata sentenza rigettato alcune delle censure hinc inde proposte dalle parti avverso la pronunzia di merito, che le SS.UU., ancorché per implicito, hanno ritenuto che nell'ambito del giudizio conclusosi con la più volta ricordata pro- nunzia 9 luglio 14 settembre 1999 della Corte di Ap- pello di Trieste il rapporto processuale si era rego- larmente costituito tra le parti. Avendo, inoltre, le SS.UU. esaminato il contenuto controricorso e ricorso incidentale proveniente del dalla Autorità Portuale di Trieste con il patrocinio dell'avv. Paviotti, senza rilevare l'ora denunziato di- fetto di ius postulandi del detto difensore, è di pal- mare evidenza che sulla rituale costituzione del con- traddittorio in questo giudizio di legittimità ancor- ché articolatosi, a norma dell'art. 142 disp. att. c.p.c. in più sentenze si è formato il giudicato im- - plicito. La questione, infatti, della sussistenza dello ius postulandi in capo ai difensori delle parti è pregiudi- ziale all'esame dei motivi di ricorso inclusi quelli relativi alla giurisdizione e deve essere esaminata con precedenza al fine di vagliare la ammissibilità del ri- corso (o ricorso incidentale) stesso.
3. Come accennato in parte espositiva i giudici di secondo grado, per quanto concerne le contrapposte do- glianze concernenti gli interessi, hanno affermato, da un lato, che la natura querable dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, per i quali le norme pubblica prevedono, in derogasulla contabilità all'art. 1182, comma 3, C.C., il pagamento presso le tesorerie dei singoli enti, il ritardo nel pagamento non comporta la mora ex re, essendo invece necessario affinché sorga la responsabilità per il tardivo paga- mento la costituzione in mora mediante intimazione scritta, ai sensi dell'art. 1219 c.c., dall'altro, che nella specie non poteva considerarsi valida intimazione scritta l'emissione di fattura da parte della Compagnia Portuale di Trieste, atteso che l'invio della fattura, 10 accompagnata dalla richiesta di pagamento, vale come costituzione in mora nei rapporti tra imprenditori men- tre nel caso concreto la fatturazione non faceva segui- to a prestazioni di merci o di servizi, costituendo una semplice modalità concordata per la richiesta di paga- mento dei contributi via via maturati in base al prov- vedimento di concessione, che li commisurava in varia guisa al lavoro svolto. Non potendosi riconoscere il valore di costituzione in mora alla fatturazione in esame, in assenza di qual- siasi prova in ordine a una precedente intimazione scritta di pagamento, hanno concluso sul punto quei giudici, gli interessi non possono che decorrere dalla data della domanda. Quanto, ancora, alla misura degli interessi la cor- te di appello di Trieste ha escluso che possa trovare applicazione la direttiva contenuta nella circolare mi- nisteriale 14 ottobre 1982 concernente la necessità di prevedere nelle norme per l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 203 del regolamento marittimo un inte- resse moratorio superiore di almeno due punti percen- tuali rispetto a quello previsto dall'istituto bancario nei confronti della Compagnia, atteso sia che non ri- sultava dimostrata l'effettiva introduzione di una nor- ma in tale senso, sia che la direttiva, comunque, con- 11 cerne i rapporti tra Compagnia e utenti relativi alla prestazione dei servizi e non già quelli tra Compagnia e l'Ente Autonomo Porto di Trieste relativi alla eroga- zione dei contributi. Ha ritenuto, peraltro, la sentenza gravata il di- ritto della creditrice a conseguire il maggior danno da svalutazione monetaria.
4. Con il secondo motivo la ricorrente principale denunzia «violazione dell'art. 1219 C.C., 1224, 1282 1283 C.C. nonché omessa, insufficiente e/o contraddit- toria motivazione (art. 360 n. 3 - 5 c.p.c.)». Si osserva che l'impegno di anticipazione, assunto dall'Ente, avendo carattere privatistico, comportava la conseguenza che il mancato adempimento alla scadenza produceva la mora automatica di cui all'art. 1219, com- ma 2, c.C., come insegnato dal S.C. e, in particolare, da Cass. 1 luglio 1985, n. 3934. 5. Il motivo non coglie nel segno . Almeno sotto tre, concorrenti, profili. 5. 1. Come osservato sopra le SS. UU., con la sen- tenza 7 novembre 2001, n. 13798 hanno rigettato il pri- mo motivo del ricorso principale e, quindi, espressa- mente escluso che l'Autorità portuale si fosse assunta un obbligo diretto di versare l'integrazione di cui si discute alla Compagnia. 12 Deriva, da quanto precede, che il motivo ora in esame non può trovare accoglimento considerato che il suo accoglimento presupponeva, giusta la sua stessa letterale formulazione, l'accoglimento del primo motivo (cfr., parte espositiva del motivo: «la mancata decla- ratoria di inammissibilità di cui sopra [id est denun- ciata con il primo motivo] e il relativo disattendere la seconda ragione per cui il Tribunale riconosceva la pretesa della Compagnia, ha pure riflesso nella decor- renza degli interessi. Infatti l'impegno di anticipa- zione assunto dall'Ente 5. 2. Anche a prescindere da quanto precede si os- serva che nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dalla stessa ricorrente principale si precisa che «alla fine degli anni '80, per incentivare i traffici del Porto di Trieste rendendone più competitivi i costi, furono imposte dall'EAPT (ora APT) alla Compagnia Por- tuale determinate riduzione tariffarie in relazione al- le prestazioni di manodopera rese dai suoi soci nell'ambito dei servizi resi dall'ente in favore degli utenti portuali, venendo il relativo onere sopportato dall'EAPT medesimo, in modo che non ne soffrissero le retribuzioni dei lavoratori». Le fatture emesse dalla Compagnia nei confronti degli utenti prosegue l'attuale ricorrente nella ri- - 13 cordata memoria venivano, quindi, diminuite dell'im- porto dello sconto tariffario, importo che veniva ri- portato in parallele fatture indirizzate dalla Com- pagnia all'Ente e da questo effettuato ogni debito riscontro pagate alla Compagnia». Così ricostruito, ad opera della stessa ricorrente, i rapporti tra le parti e la causa del credito ora azionato dalla Compagnia Portuale di Trieste contro l'Autorità Portuale di Trieste è palese in limine la del alla presente fattispecie, pur non riferibilità, risalente insegnamento giurisprudenziale contenuto in Cass. 1 luglio 1985, n. 3934, richiamato nel motivo. La ricordata pronunzia, infatti, è stata emessa con riguardo alle obbligazioni pecuniarie assunte con con- tratto privatistico (nella specie, di locazione), cer- tamente assente nel caso concreto. 5. 3. In terzo, e ultimo, luogo, infine, deve riba- dirsi, in conformità a una giurisprudenza attualmente decisamente prevalente e che merita, in questa sede, ulteriore conferma, che con riguardo ai debiti pecunia- ri delle pubbliche amministrazioni, per i quali le nor- me sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma 3, c.C., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura querable del- 14 l'obbligazione comporta che il ritardo del pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3, C.C., occorrendo invece - affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'even- tuale maggior danno la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al comma 1 dello stesso art. 1219 (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2478; Cass. 25 luglio 2000, 9736;n. Cass. 1692;15 febbraio 2000, n. Cass. 28 marzo 1997, n. 2804, tra le tantissime).
6. Con il terzo motivo la ricorrente principale la- menta «violazione dell'art. 100 e 112 c.p.c., nonché omessa pronuncia e/o motivazione (art. 360 c.p.c. n. 3 5)». I motivi che precedono assume al riguardo la controricorrente evidenziano che la mancata declara- toria della inammissibilità dell'appello in punto capi- tale, comportava la necessità di inammissibilità anche rispetto agli interessi». Dall'accertamento di un secondo titolo di debenza fatto dalla sentenza di primo grado sulla quale non è stato proposto appello deriva infatti, conclude la ricorrente, un autonomo regime di decorrenza degli in- teressi». 15 7. La censura non può trovare accoglimento. Il suo accoglimento, infatti, presuppone il preven- tivo accoglimento del primo motivo del ricorso. Atteso, per contro, come sopra in più occasioni e- videnziato, che il primo motivo di ricorso è stato ri- gettato con sentenza passata in cosa giudicata è di palmare evidenza che la deduzione in esame rimane as- sorbita.
8. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia, da una parte, «violazione degli artt, 1219, 1224, 1282 e 1283 c.c.»>, dall'altra «mancata, insufficiente e/o con- traddittoria motivazione (art. 360 n, 3. 5 c.p.c.))). Si osserva, infatti: la costituzione in mora non è soggetta a rigori- smi formali ulteriori, rispetto alla forma scritta, es- sendo sufficiente che questo manifesti la chiara volon- tà del creditore di ottenere il soddisfacimento del suo credito e tali requisiti sono per loro natura presenti in una fattura, a prescindere se emessa o meno, a fron- te della fornitura di beni o servizi o altro, contra- riamente a quanto affermato dalla pronunzia gravata;
- la Compagnia portuale ha in realtà esternato la richiesta di pagamento non solo mediante le fatture ma anche con una serie di documenti, indicati nel motivo stesso e trascurati dalla sentenza gravata. 16 9. Il motivo non può trovare accoglimento. Sotto nessuno dei profili in cui si articola. 9. 1. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 1219, comma 1, c.c., «il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto». Pacifico quanto precede è palese che costituisce un tipico accertamento di fatto, rimesso in via esclusiva al giudice del merito, verificare se un certo documento costituisce, o meno, ai sensi e per gli effetti di cui alla ricordata disposizione «intimazione о richiesta fatta per iscritto». Applicando i riferiti principi al caso di specie si osserva che i giudici del merito, esaminate le fatture in atti, hanno escluso che le stesse avessero valore di costituzione in mora attribuibile unicamente alla do- manda giudiziale, in difetto di prova di precedente in- timazione scritta di pagamento. Hanno osservato, in particolare quei giudici «è al- tresì vero che la giurisprudenza della S.C. è orientata nel senso che nei rapporti tra imprenditori l'invio venduta accompagnata dalla della fattura della merce come costituzione in mora. richiesta di pagamento vale Nella specie peraltro la fatturazione da parte della CULPT non è seguita a prestazioni di merci o servizi in favore dell'EAPT, avendo costituito invece una semplice 17 modalità concordata per la richiesta di pagamento dei contributi via via maturati in base al provvedimento di concessione, che li commisurava in varia guisa al lavo- ro svolto». I detti giudici, in conclusione, esaminate le fat- ture oggetto di controversia, con accertamento di fatto loro esclusivamente rimesso e non sindacabile in questa sede di legittimità, hanno escluso che le stesse conte- nessero una «richiesta di pagamento» e, quindi, una va- lida costituzione in mora, 9. 2. In particolare, in contrasto con quanto apo- ditticamente assume la ricorrente principale, si osser- restoin conformità del a una giurisprudenza più va che consolidata di questa Corte regolatrice - che la funzione della «fattura», è quella di fare risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci o di servizi o il loro prezzo, le modalità di pagamento e altro) e si in- quadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipati- vo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito (cfr. Cass. 20 settembre 1999, n. 10160; Cass. 18 febbraio 1995, n. 1798, nonché Cass. 21 maggio 1992, n. 6142). 18 Pacifico quanto precede è palese che la semplice trasmissione alla emissione di una fattura e la sua come intimazione o richie- controparte non vale ex se, sta di pagamento, delle somme portate dalla fattura stessa. Perché la fattura stessa abbia anche tale funzione è indispensabile un requisito ulteriore e, in partico- lare, una espressa richiesta di pagamento (cfr. Cass. 14 giugno 1997, n. 5363): avendo escluso nel caso con- creto i giudici del merito la ricorrenza di tale requi- sito è palese, sotto il profilo in questione, la infon- datezza del motivo ora in esame. 9. 3. Quanto, ancora, all'ulteriore profilo di cen- इ («la Compagnia Portuale ha, in realtà, esternato sura la richiesta di pagamento non solo mediante fatture, ma anche in varie e varie guise⟫> e, in particolare con una serie di documenti non esaminati dai giudici di me- rito) la deduzione è palesemente infondata. La stessa parte ricorrente, infatti, precisa che il primo di tali documenti proviene non dal creditore ma dallo stesse ente debitore (in particolare: convocazio- ne da parte del Presidente dell'Ente Autonomo Porto di Trieste della commissione per «richiesta avanzata dalla Compagnia» di avere il pagamento degli importi FIT) ed è di palmare evidenza che lo stesso oltre a essere un 19 documento interno dell'ente debitore non può in alcun modo costituire «intimazione о richiesta fatta per iscritto>>> dal soggetto creditore, a norma dell'art. 1291, comma 1, c.c. Quanto agli altri documenti», e in particolare «lettere» la stessa difesa della ricorrente principale afferma che trattasi di «lettere che la Compagnia non ha prodotto, se non in ritardo e quindi senza effetto probatorio . . . » . E' palese, pertanto, sotto tale profilo la palese inammissibilità della deduzione, con la quale si denun- zia, in buona sostanza la sentenza gravata per non ave- re esaminato dei documenti che la stessa parte che for- mula la censura ammette essere stati prodotti in ritar- do e, quindi, senza effetto probatorio. 10. Con il quinto motivo la ricorrente principale denunziando, ancora, violazione dell'art. 1283 C.C. e 112 nonchéc.p.c., omessa pronuncia e/o motivazione -(art. 360 c.p.c., n. 3 5) », afferma «si erano richie- sti e il tribunale aveva riconosciuto gli interessi su- gli interessi maturati ex art. 1283 c.c., dal dì della domanda giudiziale;
la Corte invece non riconosce al- cunché, omettendo del tutto motivazione sul punto. E' chiaro che la decorrenza degli interessi da noi propo- sta e richiesta, comporta l'accoglimento della domanda 2 020 ex art. 1283 C.C. Ma indipendentemente da ciò non si vede néragione, logica, né digiuridica, negare l'anatocismo se viene fissata la decorrenza degli inte- ressi solo dal dì della domanda giudiziale. Comunque andava precisato e motivato il diniego». 11. La censura è manifestamente infondata. Recita l'art. 1283 c.c. «in mancanza di usi contra- ri, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi»>. Precisato quanto sopra è palese che ove non esista una convenzione apposita il giudice in tanto può pro- «interessi sugli nunziare condanna, al pagamento degli interessi», ai sensi dell'art. 1283 c.c., in quanto ac- certi: da un lato, che alla data della domanda giudizia- le, gli «interessi», sui quali calcolare i nuovi inte- ressi, «scaduti», cioè il debitore era «in mora»; erono - dall'altro, che la mora si è protratta, anterior- mente al giudizio, per almeno sei mesi. E' di palmare evidenza, pertanto, che mentre, cor- rettamente, i primi giudici, ritenuto che il debitore fosse in mora già prima della domanda giudiziale e, certamente da oltre sei mesi, lo hanno condannato al 21 pagamento degli interessi «moratori» nonché di quelli anatocistici» su questi, con decorrenza dalla domanda, a norma dell'art. 1283 c.c., altrettanto correttamente, in puntuale applicazione dell'art. 1283 c.c., i giudici del merito, escluso che l'Autorità Portuale di Trieste fosse, anteriormente alla introduzione del presente giudizio, in mora, hanno escluso, altresì, il diritto della controparte a pretendere gli interessi anatoci- stici (cfr. Cass. 17 novembre 2000, n. 14903). Né è pertinente al riguardo l'affermazione - fatta P.G. nel corso dell'udienza di di- propria anche dal scussione che faceva difetto, nel caso concreto, una espressa richiesta in tale senso da parte della parte violazione dell'art. 112 appellante, con conseguente c.p.c. E' certo, in particolare che in sede di appello, avverso la sentenza dei primi giudici, l'Autorità Por- tuale di Trieste ha chiesto, per quanto rilevante a questo punto dell'esposizione, «in linea di stretto su- bordine: accertare e dichiarare che gli interessi sull'importo capitale denegatamente riconosciuto dovuto decorrono dalla data della domanda». Poiché gli interessi anatocistici - come osservato sopra sono dovuti solo ove siano, contemporaneamente dovuti, anteriormente alla domanda giudiziale e da ol- 22 tre sei mesi, anche gli interessi moratori, è palese, da un lato, che nella richiesta volta all'accertamento sono moratori anteriormente che non dovuti interessi alla domanda è compresa anche la richiesta che non sono dovuti, successivamente alla domanda, gli interessi anatocistici su detti interessi moratori, dall'altro, che correttamente i giudici di secondo grado, accolta la richiesta subordinata in esame, hanno negato anche il diritto della Compagnia Portuale di Trieste a otte- nere gli interessi anatocistici. Al riguardo, infine, deve escludersi che i giudici del merito siano incorsi in omessa motivazione»>> per non avere «precisato e motivato» il diniego degli inte- ressi in questione, certo essendo che la non debenza di detti interessi anatocistici deriva dalla piana formu- lazione dello stesso art. 1283 c.c. 12. Con il sesto, e ultimo motivo parte ricorrente insufficiente e/o con- principale, denunziando «omessa, (art. 360 n.c.p.c., 5, traddittoria motivazione c.p.c.)» evidenzia «come la Corte di Appello dopo avere affermato la decorrenza degli interessi dal dì della domanda, fissa tale data in quella del 18 dicembre 1995, che non trova riscontro e/o riferimento alcuno, né è sorretta da motivazione alcuna, dato che risulta che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato deposita- 23 to il 16 giugno 1995, mentre il provvedimento è stato e notificato 1'8 novembre emesso il 19 ottobre 1995 1995». 13. Il motivo è infondato. Ai fini di una corretta lettura della sentenza im- in limine, che questa, ben lungi pugnata si osserva, mora con decorrenza dal dal liquidare gli interessi di 18 dicembre 1995, anziché dalla data della domanda giu- diziale, come del tutto apoditticamente affermato dalla difesa della ricorrente, ha, sul punto così statuito: .. al pagamento dell'importo capitale di condanna nonché al risarcimento del maggior danno li- lire quidato nella misura dell'll % annuo sulla predetta somma capitale a decorrere dal 18 dicembre 1995 e sino rimanendo ivi assorbiti i normali interessi lega- li>>. In motivazione, ancora, la sentenza gravata ha di- chiarato, espressamente, di volere riconoscere in favo- re della parte creditrice «il maggior danno ex art. 1224 C.C., avendo dimostrato l'appellante incidentale sia il proprio costante pesante indebitamento per interessi passivi, sia la misura di tali interessi Precisato quanto sopra palese che legittimamente nella specie i giudici del merito hanno liquidato il 24 maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, C.C. in via equitativa e comprensivo degli interessi di legge, sulla base di un indice medio (dell'11 % annuo), fis- sandone, nell'esercizio dei loro poteri discrezionali, la decorrenza in una data diversa da quella della pro- posizione della domanda giudiziaria, e, in particolare, dalla data della notifica dell'atto di citazione in op- posizione al decreto ingiuntivo (18 dicembre 1995), an- ziché dalla data del decreto ingiuntivo (19 ottobre 1995) o della sua notificazione all'ingiunto (8 novem- bre 1995). 14. Anche i motivi 2, 3, 4, 5 e 6 del ricorso prin- cipale, in conclusione, devono rigettarsi. Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le par- ti, la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il 2°, 3°, 4°, 5° e 6° motivo del ricorso principale. Spese di questo giudizio di legittimità compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 8 febbraio 2002. il Consigliere relatore est. 4/26 fler 25 il Presidente Ronan Fiduccion IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Ajello ODDIY BUBYL BESTOD LO MUNITI ONVO TI. 18.07/02 1660 ຂອງອາແຊ ບ ຂຂາsoded 103T129.11 1436TBOT 7230 TOT. 201,41 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 806512,00 presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2il 11-1-2012 13,4 serie 4 al n. 1837 versate € 213,41 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n !15 del 30/5/2002) $ 26