Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10434
CASS
Sentenza 18 luglio 2002

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La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, in quanto consiste in una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito; la sua emissione e la trasmissione alla controparte non sono di per sè sufficienti alla costituzione in mora, essendo necessario a questo scopo un elemento ulteriore, costituito da una espressa richiesta di pagamento.

La nullità derivante da mancanza dello "ius postulandi" del difensore della parte (in quanto, nella specie, avvocati del libero foro e non Avvocato dello Stato), ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae al principio della conversione della causa di nullità in corso di impugnazione e al limite costituito dal formarsi di giudicato interno a seguito di pronuncia esplicita o implicita sul punto 3; tale nullità, pertanto non può essere fatta valere nel corso del giudizio di cassazione quando, come nella specie, vi sia stata sentenza delle Sezioni Unite in ordine alle questioni di giurisdizione prospettata nel ricorso principale e in quello incidentale, giacché la questione della sussistenza dello ius postulandi in capo ai difensori delle parti è pregiudiziale all'esame dei motivi di ricorso, inclusi quelli relativi alla giurisdizione, e deve essere esaminata con precedenza al fine di vagliare l'ammissibilità del ricorso (principale o incidentale) medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10434
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10434
    Data del deposito : 18 luglio 2002

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