Sentenza 19 marzo 2001
Massime • 1
L'esame, in sede d'impugnazione, di questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d'ufficio, resta precluso per effetto del giudicato interno formatosi sulla pronuncia che abbia esplicitamente risolto tali questioni, ovvero sulla pronuncia che, nel provvedere su alcuni capi della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito sulle medesime. Detta preclusione, pertanto, non si verifica quando il capo della sentenza comportante, con una decisione di merito, la definizione implicita di questioni pregiudiziali o preliminari sia investito dalla impugnazione, ancorché limitatamente alla detta pronuncia di merito (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così ritenuto sussistente il potere del giudice dell'impugnazione di rilevare d'ufficio l'eventuale vizio di nullità di un negozio quando la parte appellante persegua, attraverso il giudizio, l'applicazione del contratto, ed anche se la controparte non abbia, dal suo canto, sollevato la relativa "exceptio nullitatis").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SS IO, elettivamente domiciliato in ROMA VICOLO DELLA SCALA 2, presso lo studio dell'avvocato SS GABRIELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ARGENIO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FE CE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1164/97 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 03/11/97 R.G.N. 197/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso, in subordine per l'accoglimento del primo, secondo e quarto motivo del ricorso, per l'assorbimento del terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14 maggio 1987 al PR di Avellino, AR FE proponeva opposizione all'esecuzione iniziata da NT RO, quale cessionario di un credito di lavoro vantato da ER AS contro il Mattei ed accertato con sentenza. L'opponente sosteneva tra l'altro la nullità della cessione del credito, stante il divieto di cedere ad avvocati crediti litigiosi, posto dal primo comma dell'art. 1261 cod. civ..
Costituitosi il convenuto, il PR, con sentenza del 31 agosto 1991, accoglieva l'opposizione, rilevando esservi stata conversione del pignoramento, ai sensi dell'art. 495 cod. proc. civ., con conseguente offerta reale della relativa e congrua somma al creditore, e la decisione veniva confermata dal Tribunale, con sentenza del 3 novembre 1997. Questo escludeva essersi formato il giudicato interno circa la validità del credito vantato dal RO, che dichiarava nullo ai sensi dell'art. 1261, primo comma, cit.. Nè lo stesso RO aveva provato che la cessione fosse stata fatta in pagamento di debiti, ciò che ne avrebbe escluso la nullità, ai sensi del secondo comma dell'art. 1261.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il RO. L'intimato FE non si è costituito. Vi è memoria del ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2909 cod. civ., contrastando l'affermazione resa in motivazione dal
Tribunale, secondo cui l'accertamento giudiziale dell'estinzione satisfattiva di un credito non comporta la formazione della cosa giudicata sull'esistenza e sulla validità del credito stesso. Sostiene in contrario il ricorrente che, impugnata la sola affermazione giudiziale d'estinzione, si sarebbe formato il giudicato sulla proposizione logicamente precedente. In conclusione, il Tribunale non avrebbe potuto, ostandovi la regiudicata, dichiarare nulla la cessione di credito in questione.
Il motivo non è fondato.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha escluso che, avendo il creditore ricorso in appello contro la sentenza pretorile che aveva dichiarato essere stato già soddisfatto il suo credito, potesse essersi formato il giudicato sulla validità del credito stesso di cui ha così rilevato d'ufficio la nullità.
All'esclusione della regiudicata il Tribunale è pervenuto negando che la detta validità costituisse antecedente logicamente necessario dell'affermazione di estinzione satisfattiva del credito. Tale negazione, posto dal collegio di appello quale premessa, è errata, ma poiché è anche inutile, non infirma l'esattezza della statuizione conclusiva e può perciò essere corretta ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.. La questione sottoposta ai giudici di merito non era se, formatosi il giudicato esplicito sul soddisfacimento del credito, dovesse ritenersi formato anche il giudicato implicito sulla validità. La questione era, per contro, se, impugnata dal creditore l'affermazione pretorile di soddisfacimento, l'impugnazione coinvolgesse la validità del negozio generativo del credito, sì da impedire la formazione del giudicato su questo punto. Su tale questione - la sola rilevante, ripetesi - il Tribunale ha dato risposta positiva, e tale statuizione è immune dal denunziato vizio di legittimità, giacché la nullità del contratto (nella specie: di cessione del credito) è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. e - seppure è vero che la rilevabilità officiosa di un certo effetto o di una certa situazione giuridica trova il proprio limite nelle preclusioni processuali e anzitutto in quella da regiudicata - il potere giudiziale di rilevare d'ufficio la nullità negoziale persiste in sede di impugnazione, quando la parte che impugna persegua, attraverso il giudizio, l'applicazione del contratto, ed anche se la parte, contro cui questo deve spiegare effetti, non abbia sollevato la relativa eccezione (Cass. 18 aprile 1970 n. 1127, 7 luglio 1988 n. 4469, 25 luglio 1996 n. 6720). Le questioni attinenti all'esecuzione del contratto presuppongono infatti logicamente la sua validità. Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 1260 cod. civ., negando l'interesse del debitore ceduto ad opporre al creditore cessionario eccezioni relative al rapporto di cessione.
La censura è inammissibile, giacché l'oggetto dell'attuale controversia concerneva la validità del credito ceduto e non del rapporto di cessione: è evidente l'interesse di chi, chiamato a pagare un debito, neghi la validità del titolo costitutivo. Col terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 115, 618 bis, 426 cod. proc. civ., 1260, 2697 cod. civ., affermando la validità della cessione del credito, fatta per pagamento di debiti (art. 1261, capoverso, cod. civ.) e contestando l'affermazione, contenuta nella sentenza del Tribunale, secondo cui tale circostanza sarebbe sfornita di prova: i documenti prodotti e non esaminati dimostrerebbero anzi il vizio di omessa motivazione su punti decisivi.
Questo motivo è fondato.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 1261 cod. civ., il divieto di cessione dei crediti litigiosi non opera per le cessioni fatte in pagamento di debiti.
Nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza del 15 aprile 1989, il PR dispose, ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ., il mutamento del rito, da quello ordinario a quello del lavoro e poi, con ordinanza del successivo 18 maggio, la nuova udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ.. Prima di quest'ultima ordinanza l'attuale ricorrente depositò nel fascicolo di parte una scrittura privata sottoscritta dal creditore cedente ed attestante che la cessione in questione era fatta a pagamento di un debito. Il Tribunale, pur qualificando genericamente sfornita di prova tale circostanza, affermata dall'appellante, ignora tale documento. È perciò fondata la doglianza, su cui il ricorrente insiste nella propria memoria, di vizio di motivazione per omesso esame di un documento che può essere decisivo.
Cassata la sentenza sul punto, all'esame provvederà il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Napoli. Col quarto motivo, denunciando la violazione dell'art. 111, primo comma, Cost., il ricorrente sostiene essere stati pretermessi dal Tribunale i motivi d'appello così riportati nel discorso per cassazione:
" (I motivo) carenza e difetto di contenuto e contenuti della sentenza;
in parte errori materiali, in parte violazione di c.p.c. art. 132 2^ c. nn. 2, 3 e 4, in relazione a Cost. artt. 3 e 101 ss., in rif. A c.p.c. artt. 433 ss. e 618 bis;
in quanto il PR in sentenza mentre aveva trascritto quasi tutto il ricorso di opposizione avversario, per l'insieme (composito) delle difese dell'opposto aveva usato questa clausola di stile "ha contrastato in ogni punto le argomentazioni dell'opponente" con rimozione e pretermissione di tutto il resto. (II motivo) infondatezza dei 7 motivi di opposizione dedotti dall'opponente Mafferi;
con richiamo e reiterazione delle controdeduzioni a qui 7 motivi espresse nel 1^ g. (e menzionate supra al n. 2 del presente ricorso) e riferimento alla documentazione agli atti nella produzione in 1^ g., e menzione del carattere tuzioristico del motivo poiché in sentenza quei 7 motivi erano già stati tutti disattesi. (III motivo) infondatezza del motivo di opposizione ovvero di nullità delle esecuzioni dedotto o individuato dal PR;
violazione di c.p.c. artt. 99 - 112 - 115 - 122, cc art. 1282, c.p.c. art. 429, c.p.c. d.a. art. 150, c.p.c. art. 615, c.p.c. art. 95, in rif. a c.p.c. artt. 422 ss. e 618 bis;
con analitica esplicazione delle ragioni per cui l'assunto pretorile:
estinzione di tutta la debitoria di FE verso RO, era privo di fondamento e direttamente contrastato già da quanto agli atti e documenti di causa".
Il ricorrente aggiunte non essere stato motivato il rigetto della censura d'appello "riguardante l'assunto pretorile di estinzione di tutta la debitoria di FE
contro
RO". Il motivo è inammissibile.
Anzitutto è errato il riferimento all'art. 111 Cost., giacché il ricorrente si limita a lamentare difetti di motivazione. Il richiamo di motivi d'appello è inammissibile perché sommario e generico, tale da rendere impossibile la precisa individuazione della censura attuale (art. 366, n. 4, cod. proc. civ.). In conclusione il terzo motivo di ricorso dev'essere accolto e gli altri rigettati.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2001