Sentenza 11 giugno 2014
Massime • 2
Nel sequestro cosiddetto "impeditivo" di cui all'art. 321 comma primo, cod. proc. pen. non trova applicazione il principio della corretta determinazione del valore del profitto, che opera, invece, in caso di sequestro finalizzato alla confisca.
È legittimo il sequestro preventivo, ex art. 321 comma primo cod. proc. pen., di somme o altri prodotti finanziari in possesso dell'indagato che siano provento del reato di truffa nonchè di titoli o altri prodotti acquisiti con il ricavo dello stesso reato, trattandosi di beni facilmente occultabili o alienabili che possono determinare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l'aggravamento delle conseguenze di esso.
Commentario • 1
- 1. Sequestro preventivo non può riguardare entrate future (Cass. 36053/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 settembre 2024
Illegittimo il sequestro preventivo delle somme accreditate sul conto corrente successivamente all'esecuzione della misura derivanti dalla corresponsione dell'assegno pensionistico e aventi causale lecita nonché di tutte le somme, genericamente individuate, che confluiscono in futuro sulla posizione finanziaria dell'imputato fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al profitto. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato per cui non è prevista la confisca per equivalente non può avere ad oggetto denaro che abbia una provenienza lecita certa e che sia stato percepito successivamente all'esecuzione del sequestro. Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2014, n. 30049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30049 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 11/06/2014
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1326
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 8821/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AV RC nato il [...];
2. ON NA nata il [...];
avverso l'ordinanza del 21/10/2013 del Tribunale del Riesame di Torino;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Zanchetti Mario che ha concluso per l'accoglimento.
FATTO
1. Con ordinanza del 21/10/2013, il Tribunale del Riesame di Torino confermava il decreto con il quale, in data 24/09/2013, il giudice per le indagini preliminari del tribunale della medesima città aveva ordinato il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., comma 1, di denaro, titoli e polizze assicurative nella disponibilità della ES s.r.l. e North NG Company s.r.l., in quanto oggetto di truffe per le quali erano indagati AV CO (nella sua qualità di dipendente CO s.p.a.) e ON VA (nella sua qualità di amministratore unico e socio unico della North NG Company s.r.l.).
2. Avverso la suddetta ordinanza, VA CO e NI VA, a mezzo del proprio difensore, hanno proposto un unico ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione dell'art. 640 c.p.: il VA sostiene che: a) l'insussistenza di artifici e raggiri in quanto egli non aveva mai autorizzato la vendita dei veicoli essendo la verifica della congruità del prezzo di vendita devoluta ad altri soggetti;
b) il presunto danno all'CO era stato individuato nella differenza tra il prezzo di vendita praticato da CO spa e il prezzo di acquisto corrisposto dai reali acquirenti finali, ma il tribunale non aveva considerato che la vendita era effettuata al "meglio" in quanto non vi era un listino prezzi definito e che, comunque la CO aveva venduto i beni a prezzi congrui, traendo dalle compravendite delle utilità, stipulando contratti rispondenti a proprie finalità commerciali.
La NI, a sua volta, ha sostenuto di essere estranea ai fatti in quanto lo stesso provvedimento impugnato non descrive alcuna azione od omissione ad essa addebitabile.
2.2. violazione dell'art. 321 c.p.p.: i ricorrenti sostengono che:
2.2.1. pur essendo vero che parte del denaro ricavato dalle vendite dei veicoli (e che, secondo l'ipotesi accusatoria, costituirebbe il profitto ingiusto) era stato impiegato per l'acquisto di titoli ed il pagamento di una polizza assicurativa, tuttavia rappresentavano ordinarie operazioni finanziarie che in alcun modo potrebbero aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Mancava, inoltre, l'attualità del pericolo in quanto il VA era stato licenziato dalla CO.
2.2.2. il tribunale non aveva considerato che il profitto ingiusto era solo il profitto al netto (dedotti i costi posti in essere nel compiere l'attività, sia essa o meno viziata in parte da un reato) meno il ricarico medio applicabile a operazioni di mercato dello stesso tenore corrispondente alla quota giusta di profitto. In altri termini, il tribunale aveva violato il principio di diritto enunciato dalle SSUU con la sentenza n 26654/2008 riv 239923. DIRITTO
1. In punto di fatto, dall'ordinanza impugnata risulta quanto segue:
"il giudice per le indagini preliminari ravvisava il fumus delicti sulla base del contenuto della denuncia, sulla documentazione prodotta nonché sull'attività di indagine svolte dalla p.g. delegata, tra cui le sommarie informazioni rese da LV EN RE, direttore commerciale di "Viva Brescia Diesel S.p.a.", concessionario CO e da ET PI, amministratore della concessionaria CO Toscana che risultava avere acquistato un numero rilevante di veicoli oggetto di "vendita al meglio" (ossia di veicoli industriali già utilizzati in precedenza per esposizioni, test, verifiche, talvolta non immatricolabili, non aventi un listino prezzi definito e da vendersi alle migliori condizioni), fatturati da ES S.r.l. e North NG Company S.r.l.. Si trattava, in particolare, di una serie di truffe aggravate in concorso, consistenti prima nell'interposizione fittizia di Viva Brescia Diesel, nel proporre all'azienda prezzi di gran lunga inferiori a quelli già concordati con il reale acquirente finale, quindi nell'effettuare la vendita a condizioni di favore a società riferibili alla madre del VA (circostanza ovviamente ignota a CO), ovvero a complici nell'illecito (gli amministratori di ES S.r.l.), con conseguente induzione in errore dei dirigenti CO che accedevano alla proposta del VA e perfezionavano la vendita alle condizioni da questi prospettate, ignorandone gli accordi con gli acquirenti finali che contemplavano un prezzo ben superiore a quello indicato nella fattura di vendita emessa da CO S.p.a..
Il periculum in mora, era ravvisato nel pericolo che la perdurante disponibilità del denaro, e di quanto con esso acquistato, incassato da North NG Company S.r.l. e da ES S.r.l., costituente il profitto della truffa - essendo la differenza tra il prezzo pagato a CO e quanto conseguito dalla vendita agli acquirenti finali dei mezzi, o all'interposta Viva Brescia Diesel, per l'acquisto dei mezzi, a condizioni ben più vantaggiose - protraesse e aggravasse le conseguenze del reato, potendo essere agevolmente distratto e reso non più individuabile;
quanto sequestrato rappresentava, comunque, il corpo dei reati commessi. Il sequestro veniva richiesto fino alla concorrenza del profitto complessivamente incamerato da ES S.r.l. (capo A) e da North NG Company S.r.l. (capi B e C). In sede di esecuzione di sequestro, venivano sottoposti a vincolo, nei confronti della North NG Company S.r.l., una somma pari a Euro 45.590 e titoli pari a Euro 814.516 depositati sul conto corrente 7198 acceso il 6.10.2011 presso la Banca Popolare di Milano, filiale di NZ (di cui fa parte la Banca di Legnano) e due polizze assicurative per un importo totale di Euro 41.000 stipulate con la Bipiemme Vita spa, nonché, sul conto corrente n. 1000/4334 acceso in data 1.12.2011 presso la Intesa San Paolo spa, filiale di Pregnana Milanese, una somma pari a Euro 131.695 e titoli pari a Euro 844.034. Ancora, una somma pari a Euro 137 sul conto corrente della ES in liquidazione presso l'Unicredit di Roma e circa tremila Euro complessivi (tra saldo attivo e bonifico in accredito) presso un ulteriore conto corrente acceso presso la filiale di Varese della Banca Popolare di Bergamo".
2. Tanto premesso in punto di fatto, si può, ora passare all'esame delle questioni di diritto dedotte dai ricorrenti.
3. Fumus delicti: il motivo dedotto, sul punto, dai ricorrenti è assolutamente generico laddove si consideri che, secondo quanto ampiamente illustrato dal Tribunale (da pag. 3 a pag. 6 dell'ordinanza impugnata), la NCT s.r.l. costituiva lo snodo principale ed essenziale dell'ipotizzato reato di truffa. Il tribunale ha indicato gli indizi (dichiarazioni di LV e ET nonché documentazione acquisita) a sostegno dell'ipotesi accusatoria che, pertanto, anche alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. 35786/2012 Rv. 254394), deve ritenersi, in questa fase, ampiamente sussistente. In particolare, la tesi difensiva della ricorrente secondo la quale ella nulla sapeva, allo stato, deve ritenersi generica tenuto conto sia della veste che ella rivestiva nella società (socio unico e amministratore unico) sia della circostanza che è la madre del VA, ossia di colui che, secondo l'ipotesi accusatola (avallata dal tribunale alla stregua di puntuali elementi fattuali indicati a pag. 3 ss dell'ordinanza impugnata), è l'artefice primo della truffa.
4. Periculum in mora: la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.
In punto di fatto, va premesso che il sequestro in esame è stato disposto a norma dell'art. 321 c.p.p., comma 1 avendo, prima il giudice per le indagini preliminari e, poi, il Tribunale del Riesame, ritenuto che "che la perdurante disponibilità del denaro, e di quanto con esso acquistato, incassato da North NG Company S.r.l. e da ES S.r.l., costituente il profitto della truffa - essendo la differenza tra il prezzo pagato a CO e quanto conseguito dalla vendita agli acquirenti finali dei mezzi, o all'interposta Viva Brescia Diesel, per l'acquisto dei mezzi, a condizioni ben più vantaggiose -, protraesse e aggravasse le conseguenze del reato, potendo essere agevolmente distratto e reso non più individuabile, e trattandosi del corpo dei reati commessi" (pag. 2 e 6 ordinanza impugnata).
In punto di diritto, in ordine al sequestro di cui all'art. 321/1 cod. proc. pen. i principi di diritto che sono stati enunciati da questa Corte di legittimità, possono essere così riassunti:
- "l'espressione "cose pertinenti al reato", cui fa riferimento l'art. 321 c.p.p., è più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall'art. 253 c.p.p., e comprende non solo qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa": Cass. 34986/2013 Rv. 256100; "nel caso di sequestro c.d. impeditivo,
previsto dall'art. 321 c.p.p., comma 1, presupposto della misura cautelare è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Si tratta, quindi, di uno strumento finalizzato ad interrompere quelle situazioni di pericolosità che possono crearsi con il possesso della "cosa", per scopi di prevenzione speciale nei confronti della protrazione o della reiterazione della condotta illecita, ovvero della causazione di ulteriori pregiudizi": SSUU 29951/2004 (in motivazione 4.1.);
"il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato":
SS.UU. 12878/2003 Rv. 223721;
"è legittimo il sequestro preventivo dell'intero compendio di deposito in conto corrente, cointestato anche a persone diverse dall'imputato ed estranee al reato, in quanto la libera disponibilità del bene, sia pure da parte di un terzo di buona fede, può determinare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l'aggravamento delle sue conseguenze, ne', per converso, l'imposizione del vincolo sottrae all'interessato strumenti idonei al recupero di ciò di cui sia stato privato": SS.UU. 25993/2008 Rv. 239700: la suddetta sentenza fu pronunciata in una fattispecie di sequestro di somma di denaro e/o dei titoli azionari depositati su appositi conti aperti presso una banca da due soggetti indagati per truffa aggravata. Le SS.UU., ritennero corretta la qualificazione giuridica del sequestro a norma dell'art. 321 c.p.p., comma 1 in quanto il provvedimento cautelare era stato più che della finalità di confisca dalla necessità di allontanare il pericolo ipotizzato dall'art. 321 c.p.p., comma 1, e rilevarono che "Il tribunale ha correttamente osservato invero che il sequestro investe un bene pertinente al reato, la cui libera disponibilità, anche da parte di un terzo eventualmente in buona fede, può determinare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l'aggravamento delle sue conseguenze. Ciò, secondo il giudice di merito, che si è allineato alla giurisprudenza assolutamente dominante di questa Corte (da ultimo:
Cass. 3A, 6.12.2007, Sartori), giustifica l'imposizione del vincolo, tanto più che la legge offre all'interessato strumenti idonei al recupero di ciò di cui sia stato privato (in termini: Cass. 2A, 15.5.1992, n. 2296)";
il sequestro di somme di denaro "deve ritenersi sicuramente ammissibile sia allorquando la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa sia ogni qual volta sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare (vedi Cass., Sez. 6A, 25 marzo 2003, n. 23773, Madaffari). È evidente, a tal proposito, che la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all'indagato (vedi Cass., Sez. 6A, 1 febbraio 1995, n. 4289, Carullo). Deve pur sempre sussistere, comunque, il rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, attuale e strumentale, tra il danaro sequestrato ed il reato del quale costituisce il profitto illecito (utilità creata, trasformata od acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa)": SSUU 29951/2004 Rv. 228166 (in motivazione).
Il Tribunale si è correttamente adeguato alla suddetta giurisprudenza in quanto:
a) ha spiegato le ragioni per cui, in punto di fatto, i beni sequestrati alla NTC s.r.l., facente capo alla ricorrente NI, fossero riconducibili alle transazioni aventi ad oggetto i veicoli venduti al meglio (sul punto va osservato che sono gli stessi ricorrenti ad ammettere che il denaro ricavato dalle vendite dei veicoli erano stati reinvestiti nei beni oggetto di sequestro: cfr. supra 2.2.1.): pertanto, in punto di pertinenzialità fra sequestro e reato, ogni doglianza va disattesa alla stregua del principio di diritto di cui all'art. 325 c.p.p. a norma del quale sono deducibili solo vizi di legge;
b) ha spiegato il motivo per cui il provvedimento cautelare dev'essere mantenuto in quanto, altrimenti, il profitto della truffa (rectius: la cosa pertinente al reato) potrebbe essere "agevolmente distratto e reso non più individuabile": con il che il Tribunale ha anche individuato quali siano, nella fattispecie in esame i requisiti della concretezza e dell'attualità. Sul punto, quindi, la censura della ricorrente deve disattendersi alla stregua del seguente principio di diritto: "nel reato di truffa, legittimamente viene ordinato il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., comma 1, di somme, titoli o altri prodotti finanziari in possesso dell'indagato e che costituiscano provento (le somme di denaro) o acquisiti (titoli o altri prodotti finanziari) effettuati con il ricavo del reato di truffa, in quanto, trattandosi di beni facilmente occultabili o alienabili, possono determinare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l'aggravamento delle sue conseguenze".
5. Profitto sequestrabile: i ricorrenti, invocando il principio di diritto enunciato dalle SSUU con la sentenza n 26654/2008 riv 239923, sostengono che avrebbe potuto essere sottoposto a sequestro il solo profitto al netto (dedotti i costi posti in essere nel compiere l'attività, sia essa o meno viziata in parte da un reato) meno il ricarico medio applicabile a operazioni di mercato dello stesso tenore corrispondente alla quota giusta di profitto. La doglianza è fuorviante per la semplice ed assorbente ragione che la problematica sollevata dai ricorrenti si pone nell'ambito dei sequestri finalizzati alla confisca ex art. 321 c.p.p., comma 2 ("in tema di misure cautelari reali, spetta al giudice che, in sede di riesame, proceda alla conferma del sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato, il compito di valutare la corretta determinazione di quest'ultimo": ex plurimis Cass. 24277/2013 rv. 255441) e non certo nell'ambito del sequestro c.d. impeditivi di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, che ha finalità rispetto alle quali la problematica del profitto rimane del tutto estranea.
In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2014