Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2014, n. 30049
CASS
Sentenza 11 giugno 2014

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Nel sequestro cosiddetto "impeditivo" di cui all'art. 321 comma primo, cod. proc. pen. non trova applicazione il principio della corretta determinazione del valore del profitto, che opera, invece, in caso di sequestro finalizzato alla confisca.

È legittimo il sequestro preventivo, ex art. 321 comma primo cod. proc. pen., di somme o altri prodotti finanziari in possesso dell'indagato che siano provento del reato di truffa nonchè di titoli o altri prodotti acquisiti con il ricavo dello stesso reato, trattandosi di beni facilmente occultabili o alienabili che possono determinare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l'aggravamento delle conseguenze di esso.

Commentario1

  • 1Sequestro preventivo non può riguardare entrate future (Cass. 36053/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 settembre 2024

    Illegittimo il sequestro preventivo delle somme accreditate sul conto corrente successivamente all'esecuzione della misura derivanti dalla corresponsione dell'assegno pensionistico e aventi causale lecita nonché di tutte le somme, genericamente individuate, che confluiscono in futuro sulla posizione finanziaria dell'imputato fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al profitto. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato per cui non è prevista la confisca per equivalente non può avere ad oggetto denaro che abbia una provenienza lecita certa e che sia stato percepito successivamente all'esecuzione del sequestro. Corte di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2014, n. 30049
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30049
Data del deposito : 11 giugno 2014

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