Sentenza 18 ottobre 2018
Massime • 1
La contravvenzione di esecuzione di lavori in cemento armato in assenza di un progetto esecutivo e della direzione di un tecnico abilitato, di cui agli artt. 71 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura di reato permanente, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dal completamento dell'opera o dalla totale sospensione dei lavori a seguito di provvedimento autoritativo ovvero, ancora, dalla desistenza volontaria del soggetto agente, consistente in un comportamento inequivoco di definitiva cessazione della condotta antigiuridica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2018, n. 9275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9275 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2018 |
Testo completo
09275-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - MIRELLA CERVADORO Sent. n. sez. 3313/2018 -UP 18/10/2018 VITO DI NICOLA R.G.N. 22165/2018 DONATELLA GALTERIO Relatore ALESSIO SCARCELLA - UBALDA MACRI' ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'ON MA LI nato a [...] il [...] AB AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO che ha concluso per l'inammissibilità del congiunto ricorso;
udito il difensore presente, Avv. D. Frattagli, che si è riportato ai motivi, insistendo nell'accoglimento del congiunto ricorso;
для RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 28.03.2018, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza tribunale di Marsala 5.04.2017, appellata dalla D'AN e dallo NO, riduceva la pena inflitta ad entrambi gli imputati a mesi 4 di arresto ciascuno, confermando nel resto l'appellata sentenza che li aveva condannati, al- tresì, alla pena pecuniaria di € 6000,00 di ammenda congiunta a quella detentiva, perché riconosciuti colpevoli delle contravvenzioni in materia edilizia, antisismica e relative alla violazione delle norme sul conglomerato cementizio armato, in re- lazione alla realizzazione di un fabbricato al p.t. delle superficie di 100,00 mq. circa, di un terrazzo a livello non ancora ultimato, della superficie di 30.,00 mq. circa, di una tettoia, di un locale caldaia, della pavimentazione dell'area perime- trale al fabbricato, di un cancello e di un cancelletto in ferro, il tutto in assenza del prescritto titolo abilitativo, a seguito di accertamento del 2.01.2012. 2. Contro la sentenza hanno proposto congiunto ricorso per cassazione i due im- putati, a mezzo del comune difensore di fiducia iscritto all'albo speciale ex art. 613, c.p.p., articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deducono, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di manifesta illogi- cità della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova. Si dolgono i ricorrenti in quanto i giudici di merito avrebbero fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni degli accertatori che, in data 20.01.2012, ebbero accesso all'area in cui insistevano le opere abusivamente realizzate, traendo per- tanto dalle loro dichiarazioni il convincimento che le opere fossero ancora incom- plete in quanto i lavori erano ancora in corso;
diversamente, sostengono i ricor- renti, dalle dichiarazioni dei predetti testi (LP e Di AM) emergeva un quadro diverso, avendo entrambi dichiarato che al momento del sopralluogo i la- vori non erano in corso e che le opere erano state realizzate nel 2010 o, più pre- cisamente 5/6 mesi prima della data del sopralluogo, dunque a metà 2011, non essendovi peraltro nessuno presente sul luogo né tracce di strumenti di lavoro;
anche i testi indotti dalla difesa (Di BE e NO), avrebbero confermato tale circostanza, avendo entrambi affermato, previa esibizione del fascicolo fotografico del sopralluogo, l'esistenza dell'immobile in ogni sua parte già nella metà del 2011 e fino al momento della loro audizione, avvenuta nel 2017, così confermando che da quel momento in poi nessuna opera edilizia sarebbe stata realizzata;
palese pertanto sarebbe stato il vizio di travisamento delle predette prove dichiarative da parte dei giudici di appello che, si aggiunge, avrebbero richiamato dati probatori non esaminati dl armo giudice, il quale, infatti, aveva preso atto del dato proces- suale dato dall'insussistenza di lavori in corso al momento del sopralluogo, per concentrare la sua attenzione sull'avvenuto completamento o meno delle opere edilizie, argomentando da ciò la permanenza o meno die reati contestati;
da qui discenderebbe l'illogicità della sentenza d'appello, laddove ha addossato ai ricor- renti l'onere di dimostrare la loro desistenza dall'esecuzione delle opere successi- vamente al 2.01.2012, prova definita come "inutile" essendo emerso processual- mente in modo incontrovertibile che non vi erano lavori in corso, con la conse- guenza che non poteva essere fornita dagli imputati la prova della cessazione di un fenomeno inesistente.
2.2. Deducono, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 157, 158, 160 e 161, c.p. attesa l'intervenuta estinzione per prescrizione di tutti i reati in data antecedente alla sentenza d'appello. Premesso che dal dibattimento sarebbero emersi alcuni dati incontrovertibili (os- sia: data del sopralluogo, 2.01.2012; risalenza degli abusi contestati, al più tardi, al giugno 2011; emissione del decreto di citazione a giudizio in data 11.01.2016; declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 72, TU edilizia (capo c), da parte del primo giudice), sostengono i ricorrenti che la sentenza sarebbe censurabile laddove non ha dichiarato l'estinzione dei residui reati per intervenuta prescrizione degli stessi, in base all'affermazione della loro natura permanente, avendo avuto inizio la loro consumazione con l'avvio dei lavori di costruzione, perdurando fino alla cessazione dell'attività edificatoria;
i giudici, a tal fine, avrebbero richiamato una decisione di questa Corte, la n. 29974/2014, sostenendo che dall'istruttoria era emerso che il manufatto non fosse ancora completato almeno con riferimento I terrazzo di dimensioni inferiori e che i lavori fossero in corso alla data del sopral- luogo;
sul punto di ribadisce come non sia emersa con certezza la circostanza che le opere edilizie fossero incomplete alla data del 2.01.2012, soprattutto se rappor- tata tale affermazione alle effettive risultanze dibattimentali, scaturite dalle dichia- razioni dei testi Di AM e LP, supra richiamate, e di quelle dei testi a difesa Di BE e NO, ricordando come quest'ultima avesse anche precisato che anche il terrazzo era completo e che sullo stesso vi pranzavano;
il giudice di appello, peraltro, avrebbe travisato anche il contenuto della massima giurispru- denziale richiamata in sentenza relativa alla sentenza di questa Corte n. 29974/2015, per pervenire ad affermare che la presenza id parti incomplete dell'opera fosse sufficiente a non far cessare la permanenza del reato;
diversa- mente, ove si fosse prestata maggiore attenzione alla sentenza e non solo alla 2 or massima, ci si sarebbe avveduto del fatto che anche secondo questa Corte la pre- scrizione decorre dalla sentenza di primo grado, ma solo se successivamente all'accertamento le opere edificatorie siano continuate;
tale circostanza, invece, sarebbe smentita dagli atti, essendo infatti emerso che i lavori non erano in corso al 2.01.2012; a ciò dovrebbe anche aggiungersi come, secondo l'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, l'elemento decisivo per la consumazione del reato è la cessazione dei lavori abusivi, non le rifiniture interne ed esterne, che costitui- rebbero solo un sintomo nella normalità dei casi del completamento dell'opera e quindi della cessazione dei lavori;
in definitiva, quindi, in mancanza di qualsiasi elemento contrario, i lavori avrebbero dovuto considerarsi cessati al momento del sopralluogo non essendo emerso che gli stesi fossero proseguiti dopo il sopral- luogo, tema id prova peraltro incombente sul PM e non sulla difesa;
infine, richia- mata una decisione di questa Corte, la n. 48002/2014, i ricorrenti sottolineano come per rifiniture interne ed esterne non deve intendersi qualsiasi elemento, ma solo intonaci ed infissi, che nel caso di specie sarebbero stati completati del tutto, con la conseguenza, dunque, che essendo i lavori stati ultimati al più tardi alla data del giugno 2011, i reati erano già estinti per prescrizione alla data della no- tifica del decreto di citazione a giudizio avvenuta in data 27.01.2016 e, in ogni caso, alla data della sentenza di primo grado (5.04.2017) e di quella d'appello (28.03.2018) era comunque decorso anche il termine massimo, scaduto il 2.01.2017. 2.3. Deducono, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 157, 158, 160 e 161, c.p. con riferimento ai reati sub b) e d) della rubrica attesa l'in- tervenuta estinzione per prescrizione di entrambi i reati in data antecedente alla sentenza d'appello. Quanto alle contravvenzioni in materia antisismica ed in materia di conglomerato cementizio armato, i ricorrenti poi sostengono che i giudici di appello avrebbero concluso per la natura permanente di tali reati, segnatamente di quello antisi- smico, richiamando una decisione di questa Corte, la n. 1145/2015, i cui argomenti non sarebbero idonei a superare il contrario orientamento, di cui è espressione la decisione delle Sezioni Unite n. 18 del 1999, ric. Lauriola, seguita dalla giurispru- denza successiva, che ha invece ritenuto detto reato come istantaneo, con la con- seguenza che, aderendo a tale ultimo orientamento, i reati in questione erano comunque prescritti alla data della sentenza d'appello, considerato come termine di decorrenza della prescrizione quello dell'ultimazione dei lavori alla data del giu- gno 2011; infine, si aggiunge, quand'anche si volesse optare per l'orientamento Vr 3 che considera il reato antisismico come permanente, si dovrebbe comunque per- venire alla conclusione che la permanenza del reato cessa ogniqualvolta l'ammini- strazione abbia aperto un procedimento formale di controllo, attività che sarebbe intervenuta alla data del 2.01.2012, donde anche in questo caso il termine di pre- scrizione sarebbe già maturato alla data del 27.02.016, data della notifica del de- creto di citazione a giudizio di primo grado.
2.4. Deducono, con il quarto motivo, violazione di legge in relazione all'art. 44, lett. b), 71, e 95, TU edilizia, per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo di tali reati, attesa la mancata effettuazione di rilievi. Si dolgono i ricorrenti della carenza istruttoria sul punto, in quanto entrambi i verbalizzanti sentiti in dibattimenti avrebbero riferito che gli accertamenti erano stati svolti dall'esterno del fabbricato ed a una distanza di mt. 20 dallo stesso, ciò perché non vi era nessuno all'interno dell'immobile al momento del sopralluogo;
il dato relativo alle misurazioni della superficie e consistenza degli immobili sarebbe però opinabile in quanto lo stesso teste Di AM aveva affermato che le misu- razioni erano state di tipo ortogonale perché fatte a distanza di mt. 20 dall'immo- bile;
tale dato, tuttavia, non sarebbe nemmeno sicuro, avendo il teste Di AM riferito che le misurazioni non erano state da lui fatte ma dal collega LP che, sentito, avrebbe invece affermato che le misurazioni non erano state fatte, ma che i dati sarebbero stati rilevati dall'accatastamento dell'immobile, compiuto però solo nel successivo agosto 2012, dati che non sarebbero peraltro nemmeno certi ma solo si "avvicinerebbero" alla misurazione effettiva;
non sarebbe stato peraltro dato atto di quali strumenti siano stati utilizzati per effettuare le misurazioni, ma ci si sarebbe basati solo sulle capacità professionali dell'operatore. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il congiunto ricorso è fondato con riferimento all'individuazione del termine di prescrizione dei reati.
4. Ed invero, i giudici di appello con riferimento al tema della prescrizione (oggetto del primo motivo di appello, replicato con il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso) i giudici hanno ritenuto che alla data dell'accertamento del reato 2.01.2012, i lavori edilizi fossero in corso, in particolare richiamando la deposi- zione del teste LP che aveva dichiarato (parte delle dichiarazioni, questa, che non a caso non viene nemmeno evocata nei motivi di ricorso) che il fabbricato era 4 ди provvisto di due terrazzi, uno ultimato ed un'altra terrazzo di circa 30 mq. limi- trofo, che era in fase di ultimazione, in quanto c'erano "delle travi, tipo i tralicci dei solai che ancora non erano ricoperti...questo si vedeva...erano posizionati a terra, rialzati 30 centimetri e costituivano un terrazzo..distesi per terra, rialzati di 30 centimetri e in fase di essere ricoperti con conglomerato...". Da tale elemento, i giudici di appello sono quindi pervenuti ad affermare che il fabbricato non era interamente completato, essendo ancora in corsi i lavori di rea- lizzazione del sopra menzionato terrazzo. I giudici richiamano, a sostegno della loro soluzione, una decisione di questa Corte secondo cui la permanenza del reato di edificazione abusiva termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l'accerta- mento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014 - dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 260498). Poiché, nella specie, gli imputati non avevano dedotto alcun elemento specifico per dimostrare di aver desistito dalla prosecuzione dei lavori abusivi, il reato edilizio e gli ulteriori reati non potevano dirsi estinti per prescri- zione. Segnatamente, poi, quanto alla violazione della normativa antisismica, la Corte d'appello richiama la giurisprudenza di questa Corte che attribuisce a detti reati la natura di reati permanenti, affermando che in tema di legislazione antisismica, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consu- mazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termina l'intervento oppure non ot- tiene la relativa autorizzazione (Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015 dep. - 14/01/2016, Stabile, Rv. 266015). Nella specie, precisano i giudici di appello, non era emerso che gli imputati avessero presentato la denuncia con l'allegato pro- getto, né risultava che l'opera fosse stata completata o che i lavori fossero stati definitivamente sospesi. Quanto, poi, alla questione dell'insussistenza dei reati (oggetto del secondo mo- tivo di appello, replicato con il quarto motivo di ricorso), i giudici di appello hanno escluso qualsiasi rilievo al fatto che l'immobile abusivo fosse stato osservato dagli operanti soltanto dall'esterno, ove si consideri che l'abuso edilizio era consistito nella realizzazione, in assenza di permesso di costruire, di un fabbricato al p.t. di superficie pari a circa 100 mq., ciò che aveva comportato la realizzazione di una nuova volumetria, circostanza che per i giudici di appello appariva verificabile an- che solo con l'osservazione esterna del manufatto. 5 5. Orbene, osserva il Collegio quanto segue.
6. Anzitutto, con riferimento alla questione della decorrenza del termine di pre- scrizione per i reati antisismici, che risulta attuale il contrasto di giurisprudenza circa la natura istantanea o permanente degli stessi, in quanto la tesi difensiva, fondata su una remota sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 18 del 14/07/1999 - dep. 23/07/1999, P.M.in proc. Lauriola e altri, Rv. 213933), che ritiene istantanei i reati in questione, risulta essere stata dapprima contrastata da altre decisioni successive di questa Corte (quale, ad esempio, quella dianzi richiamata dalla Corte d'appello) che hanno invece ritenuto fondata la tesi della natura permanente, tesi che è stata poi nuovamente sconfessata dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 3, n. 20728 del 29/03/2018 - dep. 10/05/2018, Staiano, Rv. 273225), che ha richiamato i principi già sostenuti dalle Sezioni Unite Lauriola, ribadendo la natura istantanea dell'illecito antisismico. Ne discende, pertanto, che l'attuale contrasto di giurisprudenza, oltre a non ren- dere manifestamente infondato il relativo motivo, giustificherebbe una nuova ri- messione alle Sezioni Unite, peraltro impedita dall'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato, maturato, al più tardi, alla data del deposito in catasto della planimetria dell'immobile (30.08.2012), atteso che a tale data l'immobile era comunque da ritenersi "terminato" anche in base alla giurisprudenza che individua tale termine quale momento di cessazione della permanenza dei reati di cui agli artt. 93 e 94, TU edilizia, in quanto ragionevolmente deve presumersi che, a tale data, i lavori fossero stati completati, non emergendo in atti prova della loro pro- secuzione.
7. Quanto, al reato sub b), relativo alla violazione della normativa in tema di con- glomerato cementizio armato, l'esecuzione di lavori in cemento armato in assenza di un progetto esecutivo e della direzione di un tecnico abilitato sanzionato dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 64 ha natura di reato permanente e si protrae nel tempo fino al completamento dell'opera ovvero fino alla totale sospensione dei lavori a seguito di provvedimento autoritativo o per la desistenza volontaria del soggetto agente consistente in un comportamento inequivoco di definitiva cessa- zione della condotta antigiuridica (Sez. 3, n. 17281 del 2014, ric. Calcagni, non massimata). Nel caso in esame, valgono le medesime considerazioni già espresse in precedenza quanto all'individuazione del momento di cessazione della permanenza, dovendosi individuare quale momento di completamento dell'opera, al più tardi, quello della 6 data del deposito della planimetria in catasto avvenuto in data 30.08.2012 per le ragioni dianzi esplicitate.
8. Quanto, infine, al reato edilizio, deve osservarsi quanto segue.
9. Anzitutto, deve essere ricordato che anche in materia edilizia, in base al princi- pio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva della prescrizione, in contra- sto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione ed in particolare, trattandosi di reato edilizio, la data di esecuzione dell'opera in- criminata (Sez. 3, n. 10585 del 23/05/2000 - dep. 11/10/2000, Milazzo C, Rv. 217091). Nella specie, i ricorrenti si sono limitati a contestare la presunta incertezza dell'epoca di ultimazione dei lavori, collocandola temporalmente, in base alle di- chiarazioni dei testi, al più tardi alla data del giugno 2011, senza tuttavia assolvere all'onere loro imposto di allegare elementi in loro possesso dai quali poter desu- mere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (quali, ad esempio, fatture di acquisto dei materiali utilizzati per l'edificazione, da cui avrebbe potuto desumersi l'epoca di realizzazione dei lavori;
bolle di ac- compagnamento merce o ricevute di acquisto di prodotti per l'edilizia riferibili all'attività di edificazione in questione, attestanti la data del trasporto dei materiali utilizzati;
fatture di artigiani che avevano eseguito in tutto o in parte i lavori, da- tabili all'epoca della realizzazione dei lavori). Nulla di tutto ciò è stato fornito dai ricorrenti, che, sulla base di argomentazioni puramente contestative di ordine lo- gico, hanno cercato di retrodatare l'epoca di realizzazione dei lavori rispetto alla data del 2.01.2012, non riuscendo tuttavia a superare le risultanze dibattimentali e, segnatamente, le dichiarazioni del teste LP circa l'epoca di realizzazione del secondo terrazzo che era ancora in fase di realizzazione secondo quanto da egli descritto, come supra rappresentato. 10. Non è corretto quanto sostenuto dai ricorrenti circa la individuazione del ter- mine di consumazione dei reati in contestazione, segnatamente di quello edilizio, atteso che correttamente i giudici di appello hanno fatto riferimento, ai fini della individuazione del dies a quo della consumazione, al momento di realizzazione del secondo terrazzo non ancora ultimato, essendo infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera ai fini della 7 individuazione del "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione deve riguar- dare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separata- mente i suoi singoli componenti (Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017 - dep. 15/06/2017, Tomasulo, Rv. 270256). 11. Per tale ragione, nel caso di specie, non poteva certo considerarsi "ultimato" il complessivo intervento edilizio abusivamente realizzato, coincidendo l'ultima- zione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011 - dep. 03/11/2011, Ventura, Rv. 251424), condizione nella specie non soddisfatta per quanto dichiarato dal teste LP in udienza. Trattasi di un elemento sintomatico, che - come affermato dalla stessa giurispru- denza più restrittiva di questa Corte (v., ad es., Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014 - dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 260498) - è utile nella normalità dei casi (caso in cui rientra quello in esame), non versandosi in alcuna di quelle esclu- dere ipotesi marginali in cui la permanenza è terminata anche senza l'ultimazione dell'opera nel senso anzidetto, atteso che, nel caso sottoposto all'esame di questa Corte, non risulta accertato l'ininterrotto utilizzo abitativo del bene comprovato dalla attivazione delle utenze necessarie. 12. Tanto premesso, però, erroneamente i giudici di appello hanno individuato quale data di cessazione della permanenza dell'illecito edilizio quella della sen- tenza di primo grado, in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la permanenza del reato di edificazione abusiva termina, con conseguente consu- mazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono pro- seguiti anche dopo l'accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emis- sione della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014 - dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 260498). Ed invero, emerge dalla lettura della sentenza di primo grado (che, come è noto, si integra con quella di appello: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), che (pag. 7) dalla planimetria dell'immobile depositata al catasto il 30.08.2012 fu possibile rilevare la sostanziale difformità dell'opera eseguita rispetto al progetto originariamente avanzato alla data del 29.10.2010, la cui pratica era stata sospesa dal Comune in data 11.01.2011. E' ben vero che il deposito di detta planimetria fu successivo alla data del sopral- luogo (2.01.2012), ma ciò non consente di applicare il principio fissato dalla pre- 008 ju, detta giurisprudenza, atteso che pur essendovi elementi da cui poter ragionevol- mente desumere che i lavori proseguirono anche dopo l'accertamento - in assenza di elementi certi che dimostrino l'interruzione in data antecedente (non valendo in tal senso le sole dichiarazioni dei testi a difesa, peraltro, non decisive, come l'af- fermazione della NO che sul terrazzo vi pranzavano, atteso che i terrazzi erano due e che il teste LP ha dichiarato che uno di essi era ancora in fase di ultimazione, ben potendo quindi essersi riferita la teste NO all'altro terrazzo ultimato), non ne emergono tuttavia di idonei a dimostrare, con certezza, che gli stessi proseguirono dopo la data del deposito al catasto della planimetria dell'im- mobile (30.08.2012) fino alla data del giudizio, donde non può ritenersi individua- bile quale dies a quo quello della emissione della sentenza di primo grado (5.04.2017), con la conseguenza che il termine di prescrizione, al più tardi, in assenza di sospensioni, è maturato alla data del 30.08.2017, data antecedente alla sentenza d'appello (28.03.2018). 13. L'accoglimento del motivo sulla prescrizione, rende superfluo l'esame del quarto motivo afferente al merito dell'accertamento dell'abuso quanto alle moda- lità di misurazione. Deve, pertanto, pervenirsi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo tutti i residui reati ascritti per intervenuta prescrizione, cui consegue la revoca dell'ordine di demolizione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Revoca l'ordine di demolizione. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 18 ottobre 2018 esidente Il Consignere estensore Mirela Cervadoro Alessio Scar DEPOSITATA IN CANCELL A - 4 MAR 2019 IL CANCELLIERE NG KI 9