Sentenza 19 aprile 2017
Massime • 1
In tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti. (Fattispecie relativa ad intervento edilizio, assentito con unico permesso di costruire, consistito nella realizzazione di tre palazzine).
Commentari • 3
- 1. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
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Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
Leggi di più… - 3. Doccia esterna: è abuso edilizio?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 maggio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2017, n. 30147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30147 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2017 |
Testo completo
30147-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 19/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1356/2017 GIOVANNI AMOROSO - Presidente - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.4456/2017 ANGELO MATTEO SOCCI ALESSIO CA ENRICO MENGONI RL RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO LE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/02/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Procuratore Generale in persona del dott. PAOLO CANEVELLI che ha concluso per: "Inammissibilità del ricorso"; sentito il difensore dell'imputato, Avv. Roberto Rosati, che ha concluso per: "Accoglimento del ricorso". RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19 febbraio 2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, sez distaccata di Empoli, del 19 marzo 2013, dichiarava di non doversi procedere nei confronti di SU HE in ordine al reato sub C dell'imputazione ( art. 110 cod. pen., 65 e 72 d.P.R. 380 del 2001) perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per le residue imputazioni (capo A, art. 110 cod. pen., 44, comma 1, lettera B, d.P.R. 380/2001; capo B, art. 110 cod. pen., 44, comma 1, lettera A, d.P.R. 380/2001; capo D, art. 110 cod. pen. 95 d. P.R. 380/2001, in Castelfiorentino accertati nell'aprile del 2010, opere in fase di realizzazione al settembre 2011, con permanenza) con la continuazione in mesi 7 di arresto ed € 19.000,00 di ammenda;
il Tribunale aveva assorbito il reato sub B nei reati di cui ai capi C e D, e limitatamente al capo A, per il solo edificio - fabbricato indicato con la lettera C, invece per i fabbricati indicati con le lettere A e B dichiarava di non doversi procedere per sanatoria, con l'ordine di demolizione delle opere abusive non sanate.
2. L'imputata ha proposto ricorso per Cassazione, personalmente, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2. 1. Vizio di motivazione e violazione di legge, art. 157, 158 e 161 cod. pen. e degli art. 44 e 45 d. P.R. 380/2001. Per la decisione impugnata pur avendo costruito tre distinti fabbricati il reato doveva considerarsi unitario perché unico il permesso di costruire, ed unico il cantiere;
le opere per la sentenza della Corte di appello erano completate solo nel settembre 2011 e considerato il periodo di sospensione di un mese (dal 19 febbraio al 19 marzo 2013) la prescrizione alla data della sentenza di appello non si era verificata. 1 Андевшей беса Il dies a quo per il computo del periodo di prescrizione in materia di edilizia nelle ipotesi come quella in giudizio deve tener conto della situazione concreta, ovvero della costruzione di tre distinti fabbricati, autonomi, contraddistinti dalle lettere A, B e C. Diverso è il termine di ultimazione dei tre fabbricati. Nel verbale di sopralluogo del 16 aprile 2010 si rilevava che l'unico fabbricato sul quale risultavano ulteriori opere, relativamente al precedente sopralluogo del 12 aprile 2010, era il fabbricato C, mentre i fabbricati A e B, risultavano identici. lavori erano sospesi con l'ordinanza del 23 aprile 2010, successivamente il 14 ottobre 2011 i tre fabbricati furono sottoposti a sequestro preventivo con decreto del P.M., sul presupposto della prosecuzione dei lavori nonostante l'ordinanza di sospensione. Emerge dagli atti che le opere eseguite dopo l'ordinanza di sospensione sono modeste e hanno interessato il solo fabbricato B. Il teste Paolini CA riferiva che il fabbricato C era rimasto uguale rispetto allo stato precedente. Questo emerge dallo stesso capo di imputazione che alla lettera D fa riferimento alle opere del fabbricato B. Invero dopo l'ordinanza di sospensione dei lavori solo il fabbricato B è stato interessato da lavori. Lo stato del fabbricato C era rimasto identico. Conseguentemente lo stato dei lavori e l'inizio del termine per la prescrizione per il fabbricato C deve ritenersi quello della sospensione dei lavori, 23 aprile 2010. Anche nella decisione impugnata (pag. 79 si sostiene la fine dei lavori per il fabbricato C al giugno 2010. Inoltre i fabbricati A e B sono stati sanati e questo dimostra come l'intervento non può ritenersi unitario, anche ai fini della prescrizione. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. 2 Augo Motta Soci La decisione impugnata con adeguata motivazione immune da contraddizioni e da manifeste illogicità rileva l'unitarietà dell'intervento edilizio, con unico cantiere allestito e con una sola autorizzazione (permesso di costruire n. 48/2008), e quindi per determinare il dies a quo, per la decorrenza della prescrizione, è il complesso intervento edilizio, non frazionabile, che bisogna considerare. Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso, infatti, attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti (Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011 - dep. 14/02/2012, Forte, Rv. 25212501; vedi anche Sez. 3, n. 15442 del 26/11/2014 - dep. 15/04/2015, Prevosto e altri, Rv. 26333901 e Sez. 3, n. 4048 del 06/11/2002 - dep. 29/01/2003, Tucci L, Rv. 22336501). Conseguentemente correttamente a Corte di appello ha considerato l'intervento edilizio unitario. La prescrizione quindi inizia a decorrere non dalla sospensione dei lavori (23 aprile 2010), ma, poiché i lavori sono proseguiti dopo la sospensione, dal sequestro preventivo del 14 ottobre 2011 (emesso proprio per la prosecuzione illegittima dei lavori nel cantiere), data di cessazione dei lavori per il sequestro: "La permanenza del reato di edificazione abusiva termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l'accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado" (Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014 - dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 26049801; vedi anche Sez. 3, n. 49990 del 04/11/2015 - dep. 18/12/2015, P.G. in proc. Quartieri e altri, Rv. 26562601). La Corte di appello ritiene comunque terminati i lavori nel settembre 2011 qualche giorno prima del sequestro preventivo) e pertanto la prescrizione di anni 5, ex art. 157 3 Anya More Seeds e 161 cod. pen. al momento della decisione di appello non era ancora maturata (considerando anche il mese di sospensione).
4. L'inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/04/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni AMOROSO Angelo Matteo SOCCI w ob Angelo Ma Si DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 GIU 2017 IL CANCELLERE Luana Mariani