Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 1
Integra il delitto di evasione e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., l'allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzata a svolgere l'attività lavorativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2010, n. 3882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3882 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
3882/191
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/01/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - GIOVANNI DE ROBERTO Dott. N.80 Rel. Consigliere - Dott. ARTURO CORTESE
-
REGISTRO GENERALE
- Consigliere - Dott. LUIGI LANZA N. 14067/2008
- Consigliere - Dott. LINA MATERA
- Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO nei confronti di:
1) IE EL N. IL 02/09/1950
avverso la sentenza n. 3882/2005 TRIB.SEZ.DIST. di GALLARATE, del 06/10/2006
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Mauro IACOVIELLO che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Con sentenza del 06.10.2006 il Tribunale di Busto Arsizio, sez. distaccata di
Gallarate assolveva per insussistenza del fatto DI LO dalla imputazione di cui all'art. 385 cp. di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, rilevando che lo stesso, autorizzato a lavorare dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18, non era stato rinvenuto alle ore 15,20 del 24.03.2005 sul luogo di lavoro ove era peraltro prontamente rientrato alle ore 15,40, ed era quindi incorso in una breve assenza
(dovuta, a detta del figlio del prevenuto, alla necessità di acquistare del materiale) costituente solo inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo. Propone ricorso il P.G. di Milano, deducendo che l'allontanamento del soggetto agli arresti domiciliari dal luogo di lavoro negli orari autorizzati integra evasione a sensi dell'art. 385 cp.
DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.
Nel caso di autorizzazione del detenuto agli arresti domiciliari a lavorare fuori delle mura domestiche, non si ha, invero, una sospensione del regime degli arresti domiciliari ma una semplice sostituzione temporanea del luogo di custodia. L'allontanamento non autorizzato dal luogo di lavoro non può quindi come tale essere considerato una mera trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile a norma dell'art. 276 cpp. (v. fra le altre Cass. sent. 44977 del 2005). Per escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 385 cp. deve, altresì, tenersi presente che non basta la esiguità della durata e della consistenza dell'allontanamento, in quanto lo scopo della norma incriminatrice va ravvisato nel fatto che la persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari resti nel luogo indicato, perché ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelari e, nel contempo, a consentire agevolmente il prescritto controllo dell'autorità (v. fra le altre Cass. sent. 5767 del 2003).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo giudizio, attenendosi ai principi suesposti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 623 cpp., annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010 Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA Presidente A. Cortese G/ de Roberto ееее oggi 28 GEN 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla