Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2004, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che la difende unitamente all'avvocato CLAUDIO TONIOLO, giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1552/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 10/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/09/03 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26/6/1995 la società IMCA S.p.A. adiva il Tribunale di Torino chiedendo la condanna del Ministero delle Finanze alla restituzione della somma percepita dall'Erario, per gli anni dal 1985 al 1992, a titolo di tassa di concessione governativa sulle società, oltre rivalutazione ed interessi. Assumeva che si trattava di pagamenti indebiti, in quanto incompatibili con la normativa comunitaria (Direttiva CEE n. 335 del 17/7/1969). In parziale accoglimento della domanda attorea, il Tribunale adito, condannava il Ministero convenuto al rimborso in favore della società attrice della complessiva somma di L. 21.000.000, relativa ai versamenti effettuati per gli anni 1988 e 1992, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Con atto di citazione notificato il 17/12/1997 la società IMCA impugnava la pronuncia. A sua volta il Ministero delle Finanze proponeva appello incidentale.
Con sentenza del 15/10-10/11/1999 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, riduceva l'entità del rimborso a L. 20.250.000 ed anticipava la decorrenza dei relativi interessi, individuandola in quella di presentazione delle istanze di rimborso. Per quanto ancora rileva in questa sede la Corte riteneva:
- che al rimborso delle tasse di concessione governativa per l'iscrizione al registro delle società fosse applicabile l'art. 13, secondo comma, del D.P.R. n. 641 del 1973, che assoggetta il rimborso stesso al termine triennale di decadenza, decorrente dalla data del pagamento;
- che in effetti l'istanza di rimborso risultava tempestiva solo per i pagamenti relativi agli anni 1988 e 1992;
- che occorreva tener conto dello "ius superveniens" di cui al sopravvenuto art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- che peraltro la nuova normativa sulla misura degli interessi appariva incompatibile con il diritto comunitario, in quanto, violando il principio di non discriminazione, introduceva nel caso di indebito tributario derivante, come nella specie - da norme comunitarie, modalità di calcolo degli interessi meno favorevoli per il contribuente rispetto all'indebito derivante da norme interne;
- che, invece, era applicabile, "stante il suo carattere retroattivo", il primo comma del citato art. 11 della legge n. 448 del 1998, che "interpretando l'ultima legge regolatrice della tassa in esame (art. 61, comma 1^ del D.L. 30/8/1993, n. 331, convertito in legge 29/10/1993, n. 427) ha stabilito che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese è dovuta, per gli anni dal 1985 al 1992, nella misura di L. 500.000 per l'iscrizione dell'atto costitutivo e in misure forfettarie annuali (variabili da L. 90.000 a L. 750.000 a seconda del tipo di società) per l'iscrizione degli altri atti sociali;
- che la tassa forfettaria annuale prevista per l'iscrizione degli altri atti sociali, fosse dovuta solo per gli anni in cui risultassero effettivamente iscritti atti sociali diversi da quello costitutivo;
- che l'Amministrazione aveva provato di avere prestato servizi - iscrizione di atti civili nel registro delle imprese per l'anno 1988, e che quindi il rimborso relativo a tale annualità doveva essere ridotto dell'importo forfettario annuale di L. 750.000, come richiesto dall'Amministrazione, con domanda ammissibile. - che era " il caso di rilevare" che non sussistevano contestazioni in fatto sulla entità delle somme e che la relativa pronuncia del Tribunale non era stata oggetto di motivi di appello. Avverso questa sentenza la società IMCA ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su tre motivi.
Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società IMCA deduce violazione di legge - art. 112 c.p.c. - omessa pronuncia su domanda proposta. Lamenta che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di impugnazione concernente l'erronea quantificazione del dovuto rimborso per gli anni 1988 e 1992 e che in particolare abbia mancato di decidere sulla censura secondo la quale per l'anno 1988, le somme da restituire sarebbero dovute ammontare complessivamente a L. 15.000.000 e non a L. 9.000.000, come ritenuto nella sentenza di primo grado.
Sostiene che in riferimento a tale annualità ha dimostrato di avere effettuato non due ma tre pagamenti, dei quali il terzo integrativo per L. 6.000.000, in data 30/6/1989, con bollettino n. 311 per complessive L. 18.000.000, comprensive dell'importo di L. 12.000.000 dovuto per l'anno 1989, erroneamente non considerato nelle precedenti fasi di merito, nonostante anche che fosse incluso nella domanda di rimborso del 27-28/6/1991, ritenuta tempestiva ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 641 del 1972. La censura è fondata.
In effetti la Corte di appello ha omesso ogni decisione, anche implicita, sul motivo di appello principale, ritualmente formulato nel punto 2 dell'atto introduttivo, relativo all'erronea quantificazione dell'entità del rimborso per l'anno 1988, Ha anzi rilevato, in contrasto con quanto risultante dagli atti, che non sussistevano contestazioni in fatto sulla entità delle somme e che la relativa pronuncia del Tribunale non era stata oggetto di motivi di appello, sicché, con evidenza, ha erroneamente limitato l'ambito dell'impugnazione, omettendo completamente di esaminare la specifica doglianza prospettava dalla società appellante in ordine alla quantificazione del dovuto. L'accoglimento della censura assorbe il secondo motivo di ricorso, dedotto in via subordinata, con il quale si lamenta l'omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.) - omessa valutazione di prova documentale. Con il terzo motivo la società linea deduce violazione di legge - inammissibilità della applicazione dell'art. 11 legge 448/1998 - domanda nuova e diversa dall'oggetto del contendere - violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - eccezione di cosa giudicata - violazione del diritto comunitario.
Sostiene che la Corte di appello nel detrarre dal rimborso dovuto per l'anno 1988, l'importo forfettario di L. 750.000, previsto dall'ari. 11, primo e secondo comma della legge n. 448 del 1998, a titolo di tassa di concessione governativa per l'iscrizione degli altri atti sociali, ha erroneamente pronunciato, in quanto:
- sul punto si era formato un giudicato interno preclusivo;
- in subordine, ha violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con l'introduzione di fatto di una domanda nuova, attesa l'assenza di una domanda riconvenzionale;
- sempre in subordine ha violato il preminente diritto comunitario. In ulteriore subordine chiede che la Corte di Giustizia sia investita, ai sensi dell'art. 177 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, della questione interpretativa circa il contrasto del menzionato art. 11 della legge n. 448 del 1998 con la Direttiva del Consiglio n. 335 del 1969 e con il principio di equivalenza.
I primi due profili della censura devono essere disattesi. L'art. 11 della legge n. 448 del 1998, entrato in vigore il 1^/1/1999, dopo la sentenza di primo grado, l'introduzione del giudizio d'appello e la costituzione delle parti, era, secondo il principio generale, rilevabile anche d'ufficio e la relativa applicazione non poteva ritenersi preclusa dal giudicato interno, in quanto con l'appello principale la stessa società IMCA aveva messo in discussione la quantificazione del rimborso effettuata dal giudice di primo grado.
La censura è fondata, invece, per il terzo profilo, concernente la non applicabilità dello "ius superveniens" per incompatibilità con il diritto comunitario.
In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, questa Suprema Corte ha affermato, con orientamento ormai costante dal quale non vi è ragione per discostarsi, che è illegittima la detrazione dall'importo spettante come rimborso, delle somme previste per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali, per gli anni dal 1985 al 1992, dall'art. 11, primo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in quanto tale norma si pone in contrasto con la disciplina comunitaria dettata dagli artt. 10 e 12 della Direttiva del Consiglio del 17 luglio 1969 (come interpretata dalla Corte di
Giustizia, da ultimo con la sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99) e va pertanto disapplicata (fra le altre, Cass. 12/5/2003 nn. 7207 e 7236; 21/5/2003, n. 8012), atteso fra l'altro che essa si risolve nella previsione di una vera e propria tassa, in quanto l'importo relativo è del tutto avulso dal costo del servizio, e quindi non può essere annoverata fra i diritti remunerativi.
La Corte di appello accordando la detrazione di L. 750.000 in base alla nuova normativa, ha omesso di compiere ogni verifica di compatibilità delle nuove disposizioni con il diritto comunitario, limitandosi a rilevare che l'Amministrazione finanziaria aveva provato di avere prestato servizi - iscrizione di atti civili nel registro delle imprese per l'anno 1988.
Conclusivamente all'esito della verifica di compatibilità dello "ius superveniens" con il diritto comunitario la detrazione non avrebbe potuto essere accordata, sicché anche sul punto la sentenza d'appello deve essere cassata.
Per gli esposti motivi vanno accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e della richiesta subordinata di rimessione della questione interpretativa alla Corte di Giustizia. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004