Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2006, n. 26829
CASS
Sentenza 5 luglio 2006

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Massime1

Ai fini dell'integrazione del reato di esercizio abusivo della professione, il compimento di atti strumentalmente connessi agli atti tipici della professione non assume rilievo in assenza dei caratteri della continuità e della professionalità. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver somministrato ai pazienti un medicinale, attività questa che per la qualità del farmaco e le modalità di somministrazione non necessitava di particolari abilità infermieristiche, aveva apposto la prescritta annotazione sui registri di scarico dei medicinali istituiti presso la struttura sanitaria).

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite chiamate a precisare il concetto di "atto
    Roberto Pasella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza allegata la Sezione VI penale della Cassazione rimette alle Sezioni Unite la decisione di un ricorso proposto avverso una recente sentenza della Corte d'Appello di Milano che condannava l'imputato, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 348 c.p. per avere egli abusivamente esercitato la professione di dottore commercialista, svolgendo attività di consulenza tributaria senza essere iscritto al relativo albo. Come si evince dalla lettura dell'ordinanza, il Giudice di merito aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato aderendo all'interpretazione, minoritaria sia in giurisprudenza che in dottrina, secondo la quale non soltanto il compimento di atti riservati in via …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2006, n. 26829
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26829
Data del deposito : 5 luglio 2006

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