Sentenza 5 luglio 2006
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di esercizio abusivo della professione, il compimento di atti strumentalmente connessi agli atti tipici della professione non assume rilievo in assenza dei caratteri della continuità e della professionalità. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver somministrato ai pazienti un medicinale, attività questa che per la qualità del farmaco e le modalità di somministrazione non necessitava di particolari abilità infermieristiche, aveva apposto la prescritta annotazione sui registri di scarico dei medicinali istituiti presso la struttura sanitaria).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite chiamate a precisare il concetto di "attoRoberto Pasella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza allegata la Sezione VI penale della Cassazione rimette alle Sezioni Unite la decisione di un ricorso proposto avverso una recente sentenza della Corte d'Appello di Milano che condannava l'imputato, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 348 c.p. per avere egli abusivamente esercitato la professione di dottore commercialista, svolgendo attività di consulenza tributaria senza essere iscritto al relativo albo. Come si evince dalla lettura dell'ordinanza, il Giudice di merito aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato aderendo all'interpretazione, minoritaria sia in giurisprudenza che in dottrina, secondo la quale non soltanto il compimento di atti riservati in via …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2006, n. 26829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26829 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/07/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 1030
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 008671/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO LO N. IL 20/06/1954
2) DE VITA ROMINA N. IL 15/11/1971
avverso SENTENZA del 03/11/2005 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI CASOLA CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore, avv. Sofia Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. SS PA è stato dichiarato colpevole del reato di esercizio abusivo della professione di infermiere, contestato al capo a) della rubrica, per aver direttamente somministrato ad alcuni pazienti il farmaco GA, con il concorso della infermiera professionale De TA RO, la quale consentiva che falsificasse la sua firma sul registro di scarico del farmaco. Il SS è stato inoltre dichiarato colpevole del reato di violenza privata, contestato al capo d), per aver costretto una infermiera ed una ausiliaria a sottoscrivere una missiva in cui venivano segnalate presunte manchevolezze professionali da parte dell'infermiere Manzillo Maurizio.
2. L'imputata De TA RO è stata dichiarata colpevole del solo delitto di cui al capo a), per aver concorso con il SS nel reato di esercizio abusivo della professione, consentendo che il SS falsificasse la sua firma sul registro di scarico del farmaco.
3. La difesa di entrambi gli imputati presenta due ricorsi in gran parte coincidenti.
4. Nell'interesse del SS, il primo motivo di ricorso, che è incentrato sulle problematiche connesse al capo a) dell'imputazione, richiama l'art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e) si articola su una presunta violazione dell'art. 192 c.p.p., che sottende una diffusa doglianza di illogicità della motivazione.
5. Vi si lamenta, infatti, erroneità del ragionamento della Corte territoriale sulla natura dei registri ove era segnata l'attività di scarico del medicinale somministrato, si rappresenta che il farmaco veniva acquistato presso farmacie locali, senza che vi fosse alcuna necessità di tenere in sede un registro di carico e scarico del medicinale;
che il GA può essere autosomministrato e che la prassi della annotazione serviva solo per evitare che gli operatori succedentisi nei turni potessero duplicare la terapia. Vi si contesta che le firme apposte sul registro fossero delle vere e proprie sottoscrizioni dei singoli operatori;
si afferma, invece, che si trattava di mere indicazioni (annotazioni) dei nominativi degli infermieri presenti.
6. Nella parte finale della esposizione del primo motivo, poi, il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia giustificato la condanna attribuendo all'imputato una condotta diversa da quella originariamente contestata. La corte avrebbe, infatti, riconosciuto che il farmaco potesse essere autosomministrato, ma, ciò non di meno, avrebbe ritenuto il SS responsabile del reato di cui all'art. 348 c.p. per la sola condotta relativa alla falsificazione delle firme sul registro di scarico del medicinale.
7. Con il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla motivazione relativa al capo d) della rubrica, il ricorrente lamenta erronea e carente motivazione in ordine alle testimonianze rese da alcune persone informate dei fatti, avendo i giudici estrapolato solo alcune circostanze senza tenere conto dell'insieme degli elementi probatori emersi.
8. Nello stesso motivo si reclama il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati, la concessione delle generiche prevalenti e del beneficio della non menzione.
9. Con riguardo alla posizione di De TA RO, la difesa ripercorre tutte le doglianze già rappresentate nel primo motivo di ricorso del SS, mentre, con specifico riferimento alla posizione della De TA, si afferma l'illogicità della motivazione per genericità degli assunti, per mancanza assoluta di riscontri ed in definitiva per la violazione dell'art. 192 c.p.p.. 10. In data 12/06/2006, il difensore presenta motivi aggiunti, con i quali reclama, in subordine, la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.
11. Il motivo di diritto esposto in ordine alla configurazione del reato di esercizio abusivo della professione è fondato. Esso è assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso, relativi al reato sub a), ed esime il collegio dal loro analitico esame. 12. Allo scopo di replicare ad una specifica contestazione della difesa sulla mancanza assoluta di prova che l'imputato avesse somministrato il farmaco GA, la Corte d'appello di Salerno così articola il proprio pensiero sulla configurabilità del reato:
"La corte condivide l'orientamento del primo giudice secondo il quale rilevante ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 348 c.p. non è il fatto che l'imputato SS PA abbia o meno somministrato il GA, visto che tale medicinale non necessita di particolare abilità infermieristica potendo anche essere autosomministrato, ma il fatto che l'imputato abbia svolto un'attività rientrante nella competenza degli infermieri professionali, quale lo scarico dei medicinali somministrati ai pazienti". In conclusione, la Corte d'appello di Salerno ritiene, conformemente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, che l'esercizio abusivo della professione di infermiere venga integrato non già dal compimento di attività tecniche riservate esclusivamente agli abilitati, ma dalla mera apposizione di alcune firme sul registro di scarico del medicinale. Non risulta, poi, alcuna motivazione sul fatto - indubbiamente stravagante - che l'esercizio abusivo della professione infermieristica sarebbe stato svolto nel presente caso apponendo firme false di una infermiera professionale e, dunque, occultando la vera identità dell'ausiliario, che in tesi avrebbe aspirato ad esercitare la professione di infermiere.
13. In diritto, il collegio richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la violazione della norma penale si realizza compiendo una attività riservata esclusivamente agli abilitati alla professione. In casi simili al presente, si è ritenuto che non debbano rispondere del delitto in esame i soggetti che in una casa di riposo per anziani si limitino alla somministrazione di farmaci ed alla pratica delle iniezioni sottocutanee, non richiedendo tali operazioni specifiche nozioni o particolari abilità o conoscenze specifiche. Corretta e coerente con i prevalenti indirizzi giurisprudenziali appare, dunque, la decisione operata dalla Corte d'appello di Salerno, nella parte in cui esclude che la somministrazione del farmaco GA potesse integrare il reato di esercizio abusivo della professione.
14. Resta da valutare la seconda argomentazione della Corte d'appello di Salerno, riguardante l'apposizione di alcune firme false sul registro di scarico del medicinale. Sul punto specifico, la corte territoriale, adottando in verità un metodo puramente assertivo, dichiara che lo scarico dei medicinali somministrati ai pazienti rientra nella competenza degli infermieri professionali. Dunque, stando alle asserzioni dei giudici di merito, non la somministrazione dei farmaci, ma una mera annotazione sui registri di scarico del medicinale adoperato rientrerebbe fra le attività riservate agli infermieri professionali.
15. Ebbene, in assenza di qual si voglia spiegazione offerta dai giudici di merito, il collegio non può esimersi dall'osservare che, indipendentemente dalla natura e dalla finalità che può rivestire l'annotazione su registro della avvenuta somministrazione del farmaco, una simile attività non richiede particolari requisiti di competenza tecnica tipici della professione di infermiere. L'annotazione a registro è poi un'attività susseguente alla somministrazione del farmaco e ad essa condizionata. Ora, non sembra rispondente a canoni logici pretendere che essa sia effettuata da infermieri professionali, cui tuttavia non è riservato alcun compito esclusivo per la somministrazione del farmaco, compito che - esso solo - potrebbe assicurare l'effettività di un controllo sulle modalità, sui tempi, e sulla correttezza della somministrazione. Ritiene, pertanto, il collegio che il cosiddetto "scarico" del medicinale possa essere inquadrato, al più, fra quegli atti che, pur difettando di tipicità nel senso sopra indicato, rientrano tuttavia fra gli atti connessi all'attività professionale.
16. Secondo un orientamento giurisprudenziale minoritario, gli atti strumentalmente connessi agli atti tipici della professione (atti c.d. "caratteristici", da tener distinti dagli atti riservati) possono assumere rilievo ai fini della configurabilita1 del reato di cui all'art. 348 c.p.. Essi, però, secondo la stessa interpretazione minoritaria qui citata, sono suscettibili di valutazione ai fini della configurabilita del reato solo a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale (Cass. N. 49 RIVISTA 223215, 08/10/2002 - 08/01/2003, SEZ. 6^, Notaristefano). 17. Senza necessità di addentrarsi nell'analisi critica del citato indirizzo giurisprudenziale, qui è sufficiente segnalare che in casi, come il presente, in cui si registra l'assenza dei caratteri della continuità e della professionalità, gli atti caratteristici strumentali appaiono comunque inidonei a configurare il reato di esercizio abusivo della professione.
18. Per completezza, sembra opportuno richiamare anche l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui una qualsiasi attività, senza la messa a disposizione del pubblico - cioè del quilibet de populo - non può essere configurata come esercizio professionale. In base a tale principio si è ritenuto, in un caso simile, che l'esercizio di attività infermieristica riservata agli ospiti di una casa di riposo non possa configurare il reato di cui all'art. 348 c.p.. Evidente che la condotta ascritta al SS (falsificazione di alcune firme su un registro) esuli del tutto da tale precondizione. 19. Il ricorso di SS PA e De TA RO, con riferimento al capo a) dell'imputazione, va, pertanto, accolto. Segue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, perché il fatto non sussiste.
20. Con riguardo, poi, al capo d) dell'imputazione, i motivi di ricorso sottoposti all'esame del collegio sono articolati in fatto, generici nelle loro principali formulazioni, oltre che manifestamente infondati.
21. Ma, indipendentemente da ogni altro profilo, occorre tenere presente che il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - nel far riferimento ad atti del processo che devono essere dal ricorrente "specificamente indicati" -detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 c.p.p., lett. c) (secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta").
22. Con il risultato di porre a carico del ricorrente - accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art. 581 c.p.p. - anche un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice et similia).
23. Dal canto suo il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Controllo che, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.
24. Un diverso modo di procedere si risolverebbe in una impropria riedizione del giudizio di merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione.
25. Al giudice di terza istanza resta infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa).
Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
26. Esaminata in quest'ottica, la motivazione della pronuncia impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il provvedimento impugnato - con motivazione esente da evidenti incongruenze e da interne contraddizioni - ha rappresentato le ragioni che hanno indotto il giudice a ravvisare, a carico del ricorrente, elementi di colpevolezza per i fatti a lui contestati mentre quest'ultimo non ha indicato in maniera specifica vizi di legittimità o profili di illogicità della motivazione della decisione impugnata ma ha mirato solo a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti indicata come preferibile rispetto a quella adottata dai giudici del merito.
27. Si è perciò di fronte a censure per un verso generiche e per altro verso frammentarie, del tutto inidonee a dimostrare che, nel suo complesso, la motivazione è inesistente o affetta da gravi vizi logici o strutturata in modo da accogliere in sè prospettazioni disarmoniche ed inconciliabili tra di loro.
28. In ordine, infine, alle doglianze, anch'esse non certo specifiche, che riguardano le attenuanti generiche (peraltro concesse, ma giudicate equivalenti) ed il beneficio della non menzione, occorre in particolare ricordare che il loro riconoscimento risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio - positivo o negativo che sia - deve essere sì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Il giudice del merito non è perciò tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ricavabili dagli atti del procedimento ne' a prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell'art. 133 c.p. ma può assolvere al suo obbligo di motivazione limitandosi ad indicare anche in forma estremamente sintetica - come è avvenuto nel caso di specie attraverso la menzione delle modalità e della pluralità delle minacce e delle persone cui erano dirette - le ragioni che l'hanno indotto ad un accoglimento parziale della richiesta. 29. È infine del tutto destituita di fondamento l'ultima questione sottoposta al vaglio del collegio, relativa alla applicabilità della disposizione della L. n. 251 del 2005, più favorevole, in materia di sospensione della prescrizione.
30. Anche a voler prescindere da ogni considerazione sul carattere di novità insito nei motivi aggiunti presentati in prossimità dell'udienza, merita di esser richiamato l'orientamento recentemente espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui in tema di prescrizione, la disciplina transitoria prevista dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, secondo la quale le nuove disposizioni non si applicano ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento nonché ai processi pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione, si riferisce non soltanto alle nuove regole sulla durata dei termini di prescrizione, ma anche alle nuove disposizioni sul reato continuato e sulla sospensione e interruzione del corso della prescrizione (Cass. Sez. 5^, n. 9589, 20/01/2006, Rivista 233528, Maggiorelli ed altri).
31. Segue il rigetto del ricorso, con riguardo alle statuizioni relative al capo d).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 348 c.p. (capo a) perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto il ricorso di SS PA.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2006