Sentenza 2 aprile 2004
Massime • 1
La apposizione , sul libretto di circolazione, della falsa impronta della Motorizzazione civile, volta a far apparire adempiute le formalità di revisione integra i reati di cui agli artt. 476, 482 e 469 cod. pen. e non anche la fattispecie di cui all'art. 80 comma diciassettesimo D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, riguardante la mera esibizione agli organi competenti di una falsa revisione, ossia l'uso di un atto falso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2004, n. 23670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23670 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 02/04/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 576
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 020415/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GI CO N. IL 18/02/1957;
avverso SENTENZA del 14/11/2002 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Meloni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La corte d'Appello di Napoli con sentenza del 14-11-2002, in riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli il 25-6- 2001, accogliendo l'appello del P.M, dichiarava ST CO colpevole anche del reato previsto dall'articolo 469 c.p., così modificata l'imputazione di cui all'articolo 468 c.p. e ritenuta la continuazione con i reati di cui agli articoli 476 e 482 lo condannava alla pena complessiva di mesi cinque di reclusione, per aver sul libretto di circolazione di un autocarro apposto la falsa impronta della motorizzazione civile di Napoli, mediante l'uso di un apposito sigillo contraffatto al fine di fare apparire adempiute le formalità di revisione documentale dell'autocarro. Ha proposto ricorso il ST sostenendo che per il principio di specialità andava nel caso applicata la norma contenuta nell'articolo 80 n. 17 del codice della strada, poiché l'uso della falsa attestazione comprende la produzione della stessa. Eccepiva comunque la prescrizione. Le censure sono infondate. Infatti, la norma contenuta nell'articolo 80 comma 17 del d.lvo 30-4- 1992 - n. 285, riguarda la semplice esibizione agli organi competenti di una falsa revisione. Cioè consiste nell'uso di un atto falso. Le norma contenuta negli articoli 482 478 e 469 c.p. prevedono invece la diversa fattispecie costituita della materiale falsificazione di un atto pubblico effettuata da un privato, e la contraffazione delle impronte di una pubblica amministrazione. Si tratta di comportamenti diversi non necessariamente connessi fra di loro. Il primo è considerato una contravvenzione, mentre quelli contestati all'imputato, consistendo nella falsificazione materiale della carta di circolazione, e nell'apposizione di una impronta contraffatta, integrano il reato di falsità in atto pubblico previsto dagli articoli 476 e 482 c.p. e quello di contraffazione delle impronte di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 469 c.p, entrambi posti in essere al fine di rappresentare falsamente come compiuta la revisione del veicolo. La diversità fra la fattispecie contravvenzionale ed i reati ritenuti in sentenza è talmente ampia da non poter dar adito al principio di specialità, data la totale autonomia del concetto di "uso di atto falso", rispetto alla formazione materiale della falsificazione.
Infondata anche la richiesta di applicazione della prescrizione non essendo del tutto trascorsi i termini previsti dalla legge. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2004