Sentenza 16 luglio 1999
Massime • 2
In tema di procedimenti disciplinari a carico di un architetto, qualora l'incolpato sia stato sentito, nella fase istruttoria, sui "fatti che formano oggetto dell' imputazione" (ex art. 44, primo comma, R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537), non occorre che il decreto di citazione a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine contenga l'indicazione specifica di tali fatti (così come previsto dal secondo comma dell'art. 44 citato), essendo sufficiente, per converso, un concreto e certo riferimento ai fatti stessi per la correlazione cronologica tra la fase istruttoria e quella successiva del giudizio, nonché lo specifico richiamo all'articolo violato delle norme di etica professionale.
Nel procedimento disciplinare a carico di un architetto, la tutela del diritto di difesa dell'incolpato (da assicurarsi anche nella fase amministrativa davanti al locale consiglio dell'ordine, che compie un'attività di carattere istruttorio preordinata - e funzionalmente connessa - a quella successiva di natura giurisdizionale), impone che, tra la data della la citazione dell'inquisito davanti al consiglio medesimo (art. 44 secondo comma del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) e l'udienza fissata per la sua audizione intercorra un termine, di natura perentoria, non inferiore a quindici giorni, la cui inosservanza determina la nullità della citazione e degli atti ad essa susseguenti. La nullità derivante dal mancato rispetto di tale termine deve, peraltro, ritenersi sanata (in applicazione analogica delle norme processualpenalistiche dettate in tema di nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire) in tutti i casi in cui l'incolpato, comparendo personalmente, nulla eccepisca in ordine alla predetta nullità, svolgendo senz'altro le proprie difese nel merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 7506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7506 |
| Data del deposito : | 16 luglio 1999 |
Testo completo
composta dal Signori Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA Presidente
Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere
Dott. Ernesto LUPO Consigliere
Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere
Dott. Michele LO PIANO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AN IO, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, che lo difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Giulio Giovannini, giusta delega in atti.
ricorrente contro
Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Trento, Consiglio Nazionale degli Architetti di Roma, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento.
intimati avverso la decisione n. 8/97 del Consiglio Nazionale dell'ordine degli architetti e ingegneri di Roma, emessa l'8 novembre 1996 e depositata il 10 marzo 1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 febbraio 1999 dal relatore Consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Luigi Manzi;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 6 maggio 1996, l'arch. IO AN propose impugnazione contro il provvedimento con il quale il Consiglio dell'Ordine degli architetti della provincia di Trento gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dalla iscrizione all'Albo per la durata di novanta giorni, avendo accertato che il predetto professionista aveva infranto l'art. 7 delle norme deontologiche per essersi attribuita la paternità di opere prodotte da altri professionisti, nonché l'art. 10 delle medesime norme per avere, nel rapporto professionale intercorso con gli architetti OV e AG, godendo di una posizione di forza contrattuale, imposto al colleghi condizioni contrattuali vessatorie sia sotto il profilo economico, sia sotto quello della dignità professionale, giungendo, per mero interesse, fino al disconoscimento di impegni precedentemente assunti.
Dedusse il AN:
- che noti gli erano stati contestati puntualmente gli addebiti, poiché l'Ordine si era limitato a citarlo facendo riferimento esclusivamente alle disposizioni deontologiche ritenute violate;
- che non era stato rispettato il termine di quindici giorni previsto dall'art. 44, comma 2, del r.d. n. 2537 del 1925 tra il momento della notifica della citazione e la data in cui egli era stato ascoltato davanti all'Ordine;
- che non era stata adeguatamente dimostrata la sua colpevolezza;
- che non sussisteva la violazione delle norme degli artt. 7 e 10 delle disposizioni deontologiche.
Il Consiglio Nazionale degli architetti, con decisione dell'8 novembre 1996, depositata il 10 marzo 1997, respinse il ricorso, riducendo tuttavia la sanzione a quarantacinque giorni di sospensione.
Osservò il Consiglio:
- che nessuna compressione del diritto di difesa vi era stato atteso che l'incolpato, fin dall'atto di citazione, era stato esaurientemente informato dei fatti che gli venivano contestati;
inoltre, nella citazione a comparire, è sufficiente che siano indicate le disposizioni deontologiche ritenute violate, atteso che all'udienza di comparizione si instaura il contraddittorio, a seguito del quale, se emergono responsabilità a carico del professionista, si apre il procedimento disciplinare.
- che il termine di quindici giorni, previsto dall'art. 44, secondo comma, del r.d. n. 2537 del 1925, ha natura meramente ordinatoria;
- che, nel merito, risultava provata la responsabilità dell'incolpato, atteso che questi non aveva improntato il suo comportamento a criteri di lealtà e di correttezza nei confronti del committente e dei colleghi;
- che, infine, in relazione alla entità del fatto appariva opportuna una riduzione della sanzione inflitta.
Per l'annullamento della suddetta decisione ha proposto ricorso l'arch. IO AN.
Il ricorso, successivamente illustrato con memoria, è stato notificato al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti ed all'Ordine degli Architetti della provincia autonoma di Trento. All'udienza del 16 aprile 1998, le Sezioni unite di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, prima della assegnazione a questa sezione, hanno disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento.
Alla integrazione ha provveduto il AN.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione, collegato con l'art. 3 Cost. e 101 c.p.c., in relazione all'art. 44 r.d. 2537 del 1925". Si
deduce la nullità dell'atto di citazione davanti al Consiglio dell'Ordine, sia per il mancato rispetto del termine di comparizione, fissato dalla legge nella misura non inferiore a quindici giorni, sia perché l'atto di citazione conteneva soltanto tiri generico richiamo alle norme che si assumevano violate senza l'indicazione dei fatti e delle circostanze contestate.
La censura è infondata.
Quanto al termine di comparizione, nella specie, risulta effettivamente che lo stesso non è stato rispettato. In proposito è sicuramente erronea l'affermazione contenuta nella decisione impugnata, secondo cui il termine di quindici giorni che, al sensi del comma 2, dell'art. 44 del r.d. n. 2537 del 1925, deve intercorrere tra la data della citazione dell'incolpato e l'udienza fissata per la sua audizione, è un termine di natura "meramente ordinatoria".
Al contrario, deve affermarsi che il suddetto termine, come tutti quelli posti a garanzia del diritto di difesa, che va riconosciuto al professionista anche nella fase amministrativa, quale è quella che si svolge davanti al Consiglio dell'ordine provinciale in sede disciplinare, ha natura perentoria e la sua inosservanza determina la nullità della citazione e degli atti successivi. Senonché, in applicazione analogica, delle norme contenute nel codice di procedura penale [v. con riferimento al c.p.p. abrogato, Cass. civile, sez. un. 4 luglio 1989, n. 3196], deve ritenersi che la nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire rientri nella categoria delle nullità di ordine generale [v. art. 266 in relazione all'art. 178 , lett. c) c.p.p.], suscettibile, pertanto, di essere sanata al sensi dell'art. 184 c.p.p. dalla comparizione della parte o dalla sua rinuncia a comparire. Nella specie, dall'esame degli atti, consentito in questa sede, stante la natura del vizio denunziato, risulta che il AN, comparve alla seduta del 27 febbraio 1996 senza nulla eccepire in ordine alla violazione del termine di comparizione e, anzi. svolgendo pienamente le sue difese, sia mediante la sua audizione diretta, sia mediante la richiesta di ammissione di due testimoni, poi effettivamente sentiti.
La nullità denunziata, pertanto, pur sussistendo, è stata, nella specie, sanata.
Quanto alla nullità della citazione, dedotta in relazione alla insufficienza del sito contenuto, deve ritenersi che la stessa nella specie non sussiste.
Dall'esame degli atti risulta che, a seguito della segnalazione ricevuta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine di Firenze, il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Trento convocò il AN per essere sentito al sensi dell'art. 44, primo comma, del r.d. n.2537 del 1925; ricevuta la comunicazione l'arch. AN fornì
chiarimenti scritti in ordine al fatti denunziati.
Con l'atto di citazione, del quale viene dedotta la nullità, il AN fu informato che il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 23 gennaio 1996, dopo avere attentamente valutato le risultanze della fase preliminare, aveva deliberato di promuovere nei suoi confronti procedimento disciplinare per violazione degli artt. 7, 10, 33 e 39 delle vigenti norme deontologiche, essendo emerso che il suo comportamento nel rapporti intercorsi con gli architetti F. OV e M. AG, iscritti all'Ordine degli architetti di Firenze, non fosse stato improntato a principi di lealtà, correttezza e chiarezza, come prescritto dal codice deontologico. Di quale comportamento si trattasse il AN sapeva perfettamente, come emerge dall'esame della sua discolpa scritta, presentata fin dal 19 dicembre 1995, in risposta alla richiesta di chiarimenti rivoltagli al sensi del primo comma del citato art. 44 del r.d. n. 2537 del 1925.
Trova allora applicazione il principio affermato da questa Corte, secondo cui: "Nel procedimento disciplinare a carico di ingegneri, quando l'incolpato sia stato sentito, nella fase istruttoria, sui "fatti che formano oggetto dell'imputazione" (art.44 comma 1 del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537), non occorre l'indicazione specifica di tali fatti nel decreto di citazione dell'inquisito a comparire avanti al consiglio dell'ordine, previsto nel comma 2 dell'art. 44 citato, essendo invece sufficiente un sicuro riferimento ad essi per la correlazione cronologica tra la fase istruttoria e quella successiva del giudizio, nonché lo specifico richiamo all'articolo violalo delle norme di etica professionale" (Cass. civile, sez. un., 19 luglio 1982, n. 4210). Il primo motivo deve pertanto essere rigettato, sotto entrambi i profili.
Con il secondo motivo si denuncia: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sii un punto decisivo della controversia". Si deduce che il Consiglio dell'Ordine di Trento non solo non ha messo a disposizione dell'incolpato gli atti acquisiti al processo ma ha trascurato completamente una doverosa ed attenta valutazione delle considerazioni difensive da questi rappresentate. La censura non può trovare accoglimento.
Come rilevato, in occasione dell'esame del primo motivo di censura, il AN è stato ampiamente edotto dei fatti che gli venivano contestati ed ha potuto svolgere compiutamente, ed in modo informato, le sue difese di merito, prima mediante memoria scritta in risposta alla richiesta di chiarimenti e successivamente per mezzo dell'attività istruttoria svolta in sede di procedimento disciplinare.
Deve inoltre ricordarsi, con particolare riferimento alla denunzia di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, attinente alla valutazione dei fatti accertati, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione contro le deliberazioni del Consiglio nazionale, previsto dall'art. 17 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) nel casi di incompetenza o eccesso di potere, è attualmente consentito - giusta l'interpretazione di questa Suprema Corte - ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, in ipotesi di mancanza di motivazione o di cosiddetta motivazione apparente (Sez. Un., sent. 5 luglio 1994 n. 6332). Non ricorrono, nella specie, tali ipotesi. La decisione impugnata è sorretta, infatti, da adeguata motivazione e spiega sufficientemente, senza incorrere in salti logici ed errori di diritto, le ragioni del convincimento dei giudici, sicché non può ravvisarsi carenza, ovvero era mera apparenza, di motivazione. Il Consiglio Nazionale, invero, ha fatto proprie le ragioni addotte dal Consiglio dell'Ordine a sostegno della irrogazione della sanzione disciplinare e, rispondendo alle critiche che a quella statuizione aveva mosso il AN, ha ritenuto acclarato che lo stesso non avesse improntato il proprio comportamento a criteri di lealtà e correttezza nei confronti del committente e, soprattutto, dei colleghi, essendo stato accertato, in base alla istruttoria svolta ed alla documentazione acquisita, che "l'idea progettuale era dei colleghi più giovani, i quali, soltanto, potevano essere ritenuti gli autori del progetto" e che "l'interferenza del ricorrente è [era] quindi lesiva dei diritti dei colleghi".
Ora se si considera che, in questa sede di legittimità, non è consentita una nuova ed autonoma valutazione del materiale probatorio e che l'indicazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione alla valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, qualora, come nella specie, siano sorrette da adeguata motivazione, appare evidente come la censura non possa trovare accoglimento. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Non vi sono da emettere provvedimenti sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso.
Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999