Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 7506
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Sentenza 16 luglio 1999

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In tema di procedimenti disciplinari a carico di un architetto, qualora l'incolpato sia stato sentito, nella fase istruttoria, sui "fatti che formano oggetto dell' imputazione" (ex art. 44, primo comma, R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537), non occorre che il decreto di citazione a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine contenga l'indicazione specifica di tali fatti (così come previsto dal secondo comma dell'art. 44 citato), essendo sufficiente, per converso, un concreto e certo riferimento ai fatti stessi per la correlazione cronologica tra la fase istruttoria e quella successiva del giudizio, nonché lo specifico richiamo all'articolo violato delle norme di etica professionale.

Nel procedimento disciplinare a carico di un architetto, la tutela del diritto di difesa dell'incolpato (da assicurarsi anche nella fase amministrativa davanti al locale consiglio dell'ordine, che compie un'attività di carattere istruttorio preordinata - e funzionalmente connessa - a quella successiva di natura giurisdizionale), impone che, tra la data della la citazione dell'inquisito davanti al consiglio medesimo (art. 44 secondo comma del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) e l'udienza fissata per la sua audizione intercorra un termine, di natura perentoria, non inferiore a quindici giorni, la cui inosservanza determina la nullità della citazione e degli atti ad essa susseguenti. La nullità derivante dal mancato rispetto di tale termine deve, peraltro, ritenersi sanata (in applicazione analogica delle norme processualpenalistiche dettate in tema di nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire) in tutti i casi in cui l'incolpato, comparendo personalmente, nulla eccepisca in ordine alla predetta nullità, svolgendo senz'altro le proprie difese nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 7506
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7506
    Data del deposito : 16 luglio 1999

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