Sentenza 4 dicembre 2007
Massime • 1
È configurabile il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e non l'illecito, attualmente depenalizzato, previsto dall'art. 25 L. 21 novembre 1967 n. 1185, nel caso di falsa attestazione circa l'assenza di precedenti penali contenuta nell'autocertificazione prodotta a corredo della richiesta di rinnovo del passaporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2007, n. 4415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4415 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2007 |
Testo completo
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44 15 /08 Sentenza n.2812 Registro generale n. 10589/2007
Udienza pubblica del 4 dicembre 2007 (n. 23 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione quinta penale
Composta dai Signori:
dott. Renato Calabrese Presidente
dott. Gennaro Marasca Consigliere
dott. Paolo Oldi Consigliere dott. M.Stefania Di Tomassi Consigliere dott. ES M.Silvio Bonito Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ES LI nato il [...] a [...], avverso la sentenza in data 12.12.2006 della Corte d'appello di Milano
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per l'imputato l'avv. Giancarlo Costa, che ha concluso per l'accoglimneto del ricorso.
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1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza 19.1.2005 del Tribunale di Lecco, che aveva dichiarato ES
LI responsabile del reato di cui all'art. 496 c.p., commesso il 14.8.2001, condannandolo alla pena di 100 euro di multa.
1.1. Il fatto addebitato al LI consisteva nell'avere dichiarato che, contrariamente al vero, non aveva precedenti penali nell'autocertificazione allegata alla richiesta di rinnovo di passaporto ordinario.
-1.2. A ragione della decisione la Corteper quanto rileva in questa sede
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d'appello osservava che non poteva accedersi alla prospettazione difensiva della mancanza di dolo (articolata con riferimento al fatto che, trattandosi di rinnovo l'imputato aveva ritenuto che la autocertificazione andasse riferita al solo periodo successivo alla prima emissione) giacché per la configurabilità del reato era sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di rendere dichiarazioni difformi dal vero su qualità personali giuridicamente rilevanti e tale elemento soggettivo doveva ritenersi sussistente, non essendovi motivo per escludere che l'imputato non conoscesse i propri precedenti penali e la domanda non conteneva alcun elemento che consentisse di ritenerla limitata ad un certo periodo (successivo al rilascio del passaporto).
2. Ricorre il LI, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge osservando che i Giudici di merito avrebbero dovuto applicare l'art. 25 della legge n. 1185 del 1967, ancora vigente, che degrada ad illecito amministrativo le dichiarazioni non veritiere rilasciate con la richiesta di passaporto. Che si trattasse poi di una risposta solamente errata ad una domanda ellitticamente e non chiaramente formulata, risultava: da un lato, dalla situazione nella quale la dichiarazione era stata resa (su un modulo prestampato e non chiaro, in fila, nella confusione); dall'altro, dalle circostanze che
(a) la Questura era già in possesso di tutti i documenti attestanti le due lievi condanne subite dall'imputato oltre vent'anni prima, (b) che il passaporto era stato successivamente e comunque rinnovato, (c) che il "No" apposto accanto alla voce
"Precedenti penali" era riferito ad una domanda di rinnovo, per la quale il Musolino riteneva occorresse riferire solo dei fatti sopravvenuti al primo rilascio.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione:
- sulle doglianze evidenziate nel primo motivo (in particolare quelle evidenziate
2 ai punti a, b, c), già prospettate nell'atto d'appello;
- sull'inidoneità del falso a produrre offesa, dal momento che la Questura di
Lecco era in possesso dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del LI, sicché la condotta integrava la figura del reato impossibile, tanto più che la voce "Precedenti penali" neppure andava apposta sul prestampato.
Considerato in diritto
1. La censura relativa alla applicabilità al fatto in esame della norma speciale prevista dall'art. 25 della legge 21.11.1967, n. 1185 è infondata.
Il privato che falsamente attesti l'assenza di condanne e di procedimenti penali nella dichiarazione sostitutiva di ordinaria certificazione da allegare (ex art. 16 della legge n. 1185 del 1967) alla domanda di passaporto, e che rende così dichiarazioni mendaci su qualità personali che incidono nella formazione dell'atto richiesto in quanto relative a condizioni essenziali per il suo rilascio (ex art. 3, primo comma '
lettera d, della legge n. 1185 del 1967), deve rispondere (per effetto dell'equiparazione di tali dichiarazioni a quelle rese al Pubblico ufficiale derivante dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che ha sostituito l'art. 26 della legge n. 15 del
1968) del reato di cui all'art. 495 c.p.
La condizione di pregiudicato e/o condannato ovvero, all'inverso, di incensurato pacificamente individua difatti una qualità personale e le dichiarazioni mendaci sulle qualità proprie configurano l'ipotesi residuale prevista dall'art. 496 ogni qual volta il mendacio non abbia alcuna attinenza, ne' diretta ne' indiretta, con la formazione di un atto pubblico;
integrano invece il reato di cui all'art. 495 c.p. quando siano destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico o vengano ad integrarne il contenuto o, come nel caso della domanda di passaporto, siano comunque rilevanti ai fini della formazione di esso (Sez. 5, n. 11488 del 24.4.1990, Augusto;
ib. n. 11808 del
19/11/1997, Hakim).
Con riferimento a false dichiarazioni che cadano su qualità proprie non può dunque trovare applicazione l'art. 25 della legge 21.11.1967, n. 1185 (il quale prevede che «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, richiedendo un passaporto individuale o collettivo, rende affermazioni non veritiere, è punito con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000») giacché, integrando comunque tale mendacio «più grave reato», il ricorso al principio di specialità è espressamente escluso dalla clausola di riserva contenuta nell'incipit di detta norma.
2. Devono invece riconoscersi fondate le censure relative alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato.
3 A mente del primo comma dell'art. 3 della legge n. 1185 del 1967 (testo vigente all'epoca della domanda del ricorrente e attuale) non possono ottenere il passaporto, per quanto può rilevare nel presente caso « ...d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi i nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; ...»
Coerentemente l'art. 16 prevede che «All'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve comprovare nei modi di legge la sua identità, il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia. Deve inoltre dichiarare per iscritto se sia o meno sottoposto a procedimento penale». E ben può intendersi che la norma faccia così riferimento ad attestazioni o certificazioni comprovanti l'inesistenza di situazioni "attualmente" ostative al rilascio del passaporto.
Ora è pacifico che, nel caso in esame, la domanda che ha dato origine all'imputazione era relativa ad un rinnovo del passaporto;
che le condanne del ricorrente si riferivano a fatti molto vecchi e non ostativi a mente dei criteri prima richiamati (dal certificato giudiziale risultando solamente una condanna del 1968 a pena sospesa e una multa del 1973 per 402.000 lire); che tali precedenti non erano stati, perciò, d'ostacolo, al rilascio (successivamente ad essi) del passaporto di cui si chiedeva il rinnovo;
che mai gli stessi avrebbero perciò potuto essere d'ostacolo al suo rinnovo.
In tale situazione non può perciò ritenersi priva di fondamento o implausibile la prospettazione difensiva secondo cui l'imputato, in buona fede, per errore o nella fretta, aveva inteso la domanda prestampata sul modulo riferita alle sole condanne intervenute, eventualmente, nel periodo intercorrente tra il precedente rilascio del passaporto e la richiesta di rinnovo e che solo in ragione di ciò avesse risposto “NO”.
E se è vero che per l'integrazione dei reati di falsità ideologica in atti o dichiarazioni
è sufficiente il dolo generico, ciò non esclude la rilevanza dell'errore quando, come nel caso in esame, esso cada sulla stessa individuazione della rappresentazione del vero richiesta. Mentre proprio la totale innocuità della immutatio veri non può non valere come sicuro indicatore probatorio, quantomeno con riguardo all'elemento soggettivo del reato e cioè all'assenza di consapevolezza di tale immutatio, non potendosi certamente ipotizzare che ogni errore innocuo o lapsus integri,
4 soggettivamente, un reato falso.
3. Non potendo escludersi che il ricorrente sia incorso in errore, la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2007
Il Consigliere estensore
Conce
惠
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addì 29 GEN. 2008 амных
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise
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