Cass. civ., sez. III, sentenza 28/07/1999, n. 8221
CASS
Sentenza 28 luglio 1999

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La riduzione del pignoramento ex art.496 cod. proc. civ., dovendo essere effettuata con riferimento esclusivo all'importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e dei creditori già intervenuti, al momento della richiesta del debitore esecutato o del provvedimento del giudice dell'esecuzione, che devono essere previamente sentiti, può essere domandata o disposta d'ufficio anche prima della udienza per l'autorizzazione alla vendita ( o per l'assegnazione), senza che possa aver rilievo l'eventualità del successivo intervento di altri creditori in tale fase.

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  • 1Vendite all’asta, la riduzione del pignoramento
    Sposatolaw · https://sposatolaw.it/ · 17 luglio 2011

    Pubblicato su Il Messaggero il 17 luglio 2011 dall'Avvocato Gianluca Sposato, specializzato in diritto immobiliare. Tutti i diritti riservati. L'articolo 496 del codice di procedura civile disciplina la riduzione del pignoramento che può essere avanzata su istanza del debitore, o anche d'ufficio. Ciò in tutti i casi in cui il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti azionati nel procedimento esecutivo. In tali casi il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento. Vendite all'asta: cosa è la riduzione del pignoramento? Sulla natura dell'istituto in esame si è molto dibattuto in dottrina. …

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  • 2Case all’asta, la riduzione del pignoramento
    Sposatolaw · https://sposatolaw.it/ · 20 settembre 2009

    Pubblicato su Il Messaggero il 20 settembre 2009 dall'Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati. La riduzione del pignoramento L'art. 496 cpc prevede che su istanza del debitore, quando il valore dei beni pignorati sia superiore all'importo delle spese e dei crediti del procedimento esecutivo, il giudice, sentiti creditore pignorante ed intervenuti, possa disporre la riduzione del pignoramento. Circa la natura dell'istituto si è molto dibattuto in dottrina, propendendo parte di essa per la tesi che costituisca un rimedio di legittimità, mentre altri sostengono che si tratti di un rimedio di mera opportunità. La soluzione dipende spiega l'Avvocato Gianluca Sposato specializzato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 28/07/1999, n. 8221
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8221
Data del deposito : 28 luglio 1999

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