Sentenza 28 luglio 1999
Massime • 1
La riduzione del pignoramento ex art.496 cod. proc. civ., dovendo essere effettuata con riferimento esclusivo all'importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e dei creditori già intervenuti, al momento della richiesta del debitore esecutato o del provvedimento del giudice dell'esecuzione, che devono essere previamente sentiti, può essere domandata o disposta d'ufficio anche prima della udienza per l'autorizzazione alla vendita ( o per l'assegnazione), senza che possa aver rilievo l'eventualità del successivo intervento di altri creditori in tale fase.
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- 1. Vendite all’asta, la riduzione del pignoramentoSposatolaw · https://sposatolaw.it/ · 17 luglio 2011
Pubblicato su Il Messaggero il 17 luglio 2011 dall'Avvocato Gianluca Sposato, specializzato in diritto immobiliare. Tutti i diritti riservati. L'articolo 496 del codice di procedura civile disciplina la riduzione del pignoramento che può essere avanzata su istanza del debitore, o anche d'ufficio. Ciò in tutti i casi in cui il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti azionati nel procedimento esecutivo. In tali casi il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento. Vendite all'asta: cosa è la riduzione del pignoramento? Sulla natura dell'istituto in esame si è molto dibattuto in dottrina. …
Leggi di più… - 2. Case all’asta, la riduzione del pignoramentoSposatolaw · https://sposatolaw.it/ · 20 settembre 2009
Pubblicato su Il Messaggero il 20 settembre 2009 dall'Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati. La riduzione del pignoramento L'art. 496 cpc prevede che su istanza del debitore, quando il valore dei beni pignorati sia superiore all'importo delle spese e dei crediti del procedimento esecutivo, il giudice, sentiti creditore pignorante ed intervenuti, possa disporre la riduzione del pignoramento. Circa la natura dell'istituto si è molto dibattuto in dottrina, propendendo parte di essa per la tesi che costituisca un rimedio di legittimità, mentre altri sostengono che si tratti di un rimedio di mera opportunità. La soluzione dipende spiega l'Avvocato Gianluca Sposato specializzato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/07/1999, n. 8221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8221 |
| Data del deposito : | 28 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente e relatore -
Dott. Luigi ES DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 11, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO VIRGA, che lo difende unitamente all'avvocato NC SANSONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO OL NC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2189/96 del Tribunale di PALERMO, emessa l'8/3/1996 depositata il 13/07/96; RG.9522/1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/99 dal Consigliere Dott. Gaetano FIDUCCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.7.1995 NA ER chiedeva al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Palermo la riduzione del pignoramento eseguito in suo danno, in data 12.8.1988, ad istanza di Lo CO ES.
Con ordinanza in data 22.9.1995 il giudice dell'esecuzione rigettava tale istanza, ritenendo che la riduzione del pignoramento non poteva essere disposta prima dell'udienza prevista dall'art. 569 c.p.c. Avverso questo provvedimento il NA proponeva rituale opposizione sostenendo che la riduzione del pignoramento potesse essere disposta dopo l'audizione del creditore procedente e dei creditori intervenuti fino al momento della richiesta. Nella contumacia del creditore procedente il Tribunale di Palermo con sentenza depositata il 13.7.1996 rigettava l'opposizione del NA.
Riteneva il Tribunale che la riduzione del pignoramento non poteva essere disposta prima dell'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita, prevista dall'art. 569 c.p.c., termine questo per il tempestivo intervento di creditori, per evitare che in caso di riduzione fossero, i creditori intervenuti, costretti ad un nuovo pignoramento od in caso di mancanza di titolo esecutivo, non potessero procedere ad ulteriore esecuzione.
Inoltre, si rilevava dal Tribunale che solo a quell'udienza era dato valutare in relazione ai creditori intervenuti la sufficienza dei beni pignorati e da ridurre, aggiungendosi che la diversa regolamentazione della conversione del pignoramento era dovuta alla sua natura di anticipazione della distribuzione del ricavato. Contro questa sentenza il NA ha proposto ricorso per la sua cassazione con un motivo di censura. Non si è costituito il Lo CO, ritualmente intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il NA lamenta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 496 e 569 c.p.c." dolendosi per l'errata decisione del Tribunale con riguardo alla cogente indicazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. (quella per la vendita) quale momento in cui può essere concessa la riduzione del pignoramento. Per contro il ricorrente sostiene che per la riduzione non è previsto un tale termine e che tale disposizione è soltanto condizionata all'audizione del creditore procedente e degli intervenuti a quel momento, restando costoro liberi di procedere ad un nuovo pignoramento.
Il ricorso proposto dal NA con l'esposto motivo è fondato. Infatti la decisione impugnata ha ritenuto di fissare per la riduzione del pignoramento, disciplinata dall'art. 496 cod.proc.civ., il termine dilatorio dell'udienza per l'autorizzazione della vendita (ex art. 569 cod.proc.civ.) in ragione della possibilità di intervento di altri creditori e del loro pregiudizio, senza considerare che il tenore letterale del citato art. 496 e vieppiù la "ratio" della norma "de qua" smentiscono la valenza di siffatta ragione e così l'adozione di un tale termine per la riduzione del pignoramento.
Invero, va debitamente osservato che l'istituto, previsto all'art. 496 cit. va inquadrato tra quelle misure speciali, che, appartenenti alla competenza del giudice dell'esecuzione, sono previste dagli artt. 483, 496, 504 e 508 cod.proc.civ. nonché dall'art. 2911 cod.civ., per evitare eccessi nell'uso di espropriazione forzata ed in particolare che il rimedio della riduzione, che trova applicazione nell'ipotesi di uno stesso mezzo di espropriazione, limitando l'entità dei beni staggiti, indipendentemente dall'intervento di uno o di più pignoramenti (cfr. Cass. 26.3.1995 n. 2604), quando quella quantità sia eccessiva rispetto alle obiettive esigenze del creditore (procedente ed intervenuto), non solo deve correlarsi a tali esigenze di soddisfacimento del creditore, funzione primaria del processo di esecuzione, ma altresi si informa al diritto del debitore di subire una "giusta" esecuzione, senza, cioè, che i suoi beni siano vincolati -con conseguente ingiustificata limitazione della loro disponibilità- per medalità eccessive in misura non proporzionata al soddisfacimento del creditore: diritto, questo, la cui non secondaria valenza nel caso trova significativo riconoscimento nel potere d'ufficio del giudice dell'esecuzione di disporre la riduzione "de qua".
Orbene, in proposito all'esercizio di quel diritto soccorre la precisa enunciazione letterale dell'art. 496 cit. laddove con lo specifico richiamo al disposto dell'articolo precedente si prevede che i crediti e le spese che formano l'importo inferiore al valore dei beni pignorati sono esclusivamente le spese ed i crediti del pignorante e dei creditori che nel momento, in cui il debitore esecutato domanda la riduzione ovvero il giudice dell'esecuzione provvede d'ufficio, siano (già) intervenuti: ancorché si debba precisare che ove l'intervento di altro creditore sopraggiunga dopo la domanda del debitore, ma il valore dei beni pignorati non sia superiore a quanto si richiede per la soddisfazione anche del credito dell'intervenuto, al giudice non è più dato di provvedere alla riduzione.
È, quindi, la testuale delimitazione onerata dalla norma che esclude dal calcolo (per individuare l'eccedenza del pignorato) i diritti dei creditori che non sono intervenuti ma che, pur essendo ancora legittimati ad intervenire (ad es. perché non si è tenuta l'udienza per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione), a quel riferito momento non sono parte del processo esecutivo, ne' possono presentarvi alcuna domanda, con al conseguenza che i loro interessi non solo non sono rilevanti ai fini di attuazione dell'esecuzione, ma non possono neppure presumersi esistenti tanto da essere tenuti presenti nel giudizio per la riduzione da parte del giudice dell'esecuzione, che ancorché discrezionale non può che tenere conto soltanto dei dati formalmente risultanti dal procedimento, tanto da dovere previamente procedere all'audizione del creditore procedente e di quelli già intervenuti, cioè di quei soggetti che sono processualmente presenti ed attivi nell'esecuzione in atto, e di conseguenza non certo di mere ipotetiche eventualità non sostanziate da legittime attività processuali. Pertanto, la ragione della cogente dilazione della (istanza e del potere del giudice) riduzione del pignoramento all'udienza per la vendita o l'assegnazione adottata nella sentenza impugnata in funzione di quella circostanza, non risultante ex actis e così al momento "de quo" meramente eventuale ed ipotetica, del successivo intervento in tale fase di altri creditori (ferma restando il loro diritto e la necessità di procedere nuovamente al pignoramento dei beni esclusi a seguito della riduzione, ove i residui beni vincolati risultino poi insufficienti) non solo trova testuale e ragionata risposta negativa nel dettato dell'art. 496 cit. ma altresì nella considerazione che un debito bilanciamento degli interessi, cui il processo esecutivo da attuazione, non può che vedere la prevalenza di quell'attuale e concreto interesse del debitore esecutato alla restituzione ed alla libera disponibilità dei beni eccedentemente pignorati, proprio in attuazione del principio della "giusta" esecuzione, che -come già indicato- trova la sua significativa traduzione nell'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere d'ufficio di procedere alla riduzione del pignoramento. D'altronde, va rilevato che, ove si rifletta che per nozione acquisita i termini nel processo, specie se perentori, devono trovare espressa previsione nella legge, non può essere ritenuto sussistente un termine dilatorio (con effetti preclusivi per l'istanza del debitore ed il provvedimento del giudice ex officio) per la riduzione del pignoramento, siccome affermato dalla sentenza impugnata, laddove il dettato normativo dell'art. 496 cit. non lo prevede ma bensi dal suo chiaro contesto lo esclude, prescrivendo espressamente le modalità attuative di quell'istituto, sino ad enucleare al suo riguardo un potere ex officio del giudice senza alcun limite, che non sia quello della corrispondenza della riduzione del pignorato all'importo di crediti e spese dei soggetti presenti nel processo esecutivo per averlo instaurato o esservi intervenuti. Nè in contrario può utilizzarsi -come si fa nella sentenza impugnata- il confronto con l'istituto della conversione del pignoramento ex art. 495 cod.proc.civ., per la quale è prevista "in qualsiasi momento anteriore alla vendita" la possibilità della sua richiesta da parte dell'esecutato, atteso che il suo carattere sostanzialmente anticipatorio della distribuzione del ricavato e così satisfattivo dell'interesse del creditore procedente ed intervenuto la differenzia in toto da quei mezzi sopra ricordati, tra cui la riduzione del pignoramento, aventi la precipua funzione di rimediare all'eccedenza dei mezzi esecutivi e del vincolo pignoratizio in ragione del cennato concreto interesse del debitore in virtù del suo diritto alla "giusta" esecuzione, senza che di conseguenza la disciplina dell'uno possa, per la discrasia delle relative funzioni, valere di plausibile riferimento al canone interpretativo "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit". In conclusione delle esposte considerazioni è conseguente l'accoglimento del ricorso proposto dal NA e la cassazione della impugnata sentenza del Tribunale di- Palermo con rinvio del giudizio ad altra sezione dello stesso Tribunale che si atterrà al seguente principio di diritto, formulato ai sensi dell'art. 143 disp. Att. cod.proc.civ.: la riduzione del pignoramento, dovendo essere effettuata con riferimento esclusivo all'importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e dei creditori già intervenuti. al momento della richiesta del debitore esecutato o del provvedimento del giudice dell'esecuzione, che devono essere previamente sentiti, può essere domandata o disposta d'ufficio anche prima dell'udienza per l'autorizzazione alla vendita (o per l'assegnazione), senza che possa aver rilievo l'eventualità del successivo intervento di altri creditori in tale fase.
Al detto giudice di rinvio è affidato anche il regolamento delle spese del giudice di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto da NA ER. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione del Tribunale di Palermo anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1999