Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7538 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Composta dagl 7538 LA CORTE SUPREMA DI NE Oggetto Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 22988/99 Cron. 17334 Rel. Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO - Rep. 2794 Consigliere Dott. Vincenzo FERRO Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Ud. 25/10/00 CELENTANO Consigliere Dott. Walter CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 OREdal Sig. 4 SENTENZA per diritti L.6000 sul ricorso proposto da: GJU 2001 CANCELLIERE CO AZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CALZA 34, presso l'avvocato ENRICO PICCIONI, rappresentato e difeso dall'avvocato ARTURO VENTURA, CANCELLERIA giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
DF455641 FALLIMENTO CO AZ, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE l'avvocato71, presso MARCO BONACINA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO CENSONI, giusta delega in calce al $2000 FELICE controricorso;
1945 -1- controricorrente
contro
BANCA POPOLARE DI FAENZA SpA;
- intimata avverso la sentenza n. 300/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata 1'08/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Ventura, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Bonacina, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza pubblicata 1'8 aprile 1999, rigettava l'appello proposto da LI LI contro la sentenza del Tribunale di Forlì che aveva rigettato la opposizione fatta dal LI contro la sentenza 30 marzo 1994 - che aveva dichiarato il suo fallimento. Esaminando il primo motivo dell'appello e con riguardo al tema di indagine relativo ai rapporti con le banche, la Corte d'appello rilevava che dallo stato passivo del fallimento era emersa una esposizione di tale rilievo nei confronti di istituti di credito (oltre 2 miliardi e 372 milioni di lire) da costituire un primo indizio grave di una attività imprenditoriale, non sembrando spiegazione adeguata di un simile indebitamento quella addotta dal LI nel senso che gli ingenti finanziamenti erano finalizzati alla costituzione di un museo privato. L'indizio era avvalorato dal modo in cui si era determinata la la Banca esposizione, in particolare, verso Popolare di Faenza, avendo il LI nel periodo di circa otto mesi compreso tra gennaio e settembre 1992 compiuto prelievi per circa Lire 500 milioni losevri 3 complessive, e depositi di circa Lire 350 milioni, con singoli prelievi da 100 a 88 milioni di Lire: movimentazione questa del conto che corrisponde, secondo canoni di comune esperienza, alla attività di chi compie atti di commercio (nella specie compravendita di oggetti d'arte) e mal si concilia con le operazioni del collezionista dettate dalla esigenza contingente di liquidità; mentre la circostanza che una parte degli assegni, oltre a quelli emessi a favore di commercianti antiquari ber rilevanti importi, fossero all'ordine dello stesso LI non esclude che le somme così in realtà destinate aiconseguite fossero fornitori, e che gli assegni fossero così formati proprio per dissimulare l'effettivo destinatario dei pagamenti eseguiti con l'incasso dei titoli. Ulteriore indizio rilevante della attività imprenditoriale del LI doveva considerarsi l'entità dei protesti elevati а suo carico nel periodo ottobre 1992 maggio 1993 pari a Lire 1.539.000.000 e la spiegazione offerta al riguardo secondo cui si sarebbe trattato di un giro di cambiali di favore emesse reciprocamente con alcuni conoscenti per far fronte alle difficoltà connesse al progetto di costituire un museo privato, era Lotons 4 • stata contraddetta dalla constatazione che gran parte delle cambiali riguardavano mercanti d'arte e concernevano rapporti commerciali. Ma oltre a tali elementi presuntivi - tutti gravi precisi e - che già di per sé danno fondamento di concordanti prova logica al fatto che il LI proseguì la attività commerciale anche dopo la dichiarazione meramente formale di cessazione, sussistono, а prove dirette giudizio della Corte di merito, documentali: i due assegni per Lire 28.000.000 e Lire 47.500.000 emessi il 30 nov. 1993 a favore di ON ET commerciante di mobili antichi%;B il verbale di constatazione del 26 aprile 1995 del Nucleo di Polizia Tributaria relativo alla verifica fiscale a carico di DO GI PI anch'egli commerciante di oggetti d'arte dalla quale era risultato per l'anno 1993 sia un'omessa fatturazione nei confronti del LI per Lire 180 milioni, sia l'esistenza di merce in conto deposito" di proprietà dello stesso LI del valore di Lire 615 milioni, descritta in un elenco del 19 dic. 1992; la lettera 22 nov. 1993 del confermava l'intensità dei rapportiLI che commerciali con il GI RA, facendo acquisto presso riferimento a un Comune hhi 5 こ l'antiquario ON ET;
la comparsa di risposta del GI PI in una causa davanti al Tribunale di Pesaro che riferiva di "numerose contrattazioni" da lui svolte con il LI relative a compravendite e scambi di rese neloggetti di antiquariato;
le dichiarazioni marzo 1990 alla Polizia giudiziaria presso la Pretura di Forlì da IL AN in ordine alla qualifica propria e del LI di commercianti di mobili antichi e al comune acquisto di un blocco di mobili messi all'asta in una procedura del Tribunale di Forlì 1 e alla liquidazione di tale affare doveva essere riferito l'assegno di Lire 180 milioni a firma LI); infine i documenti allegati al verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 9 maggio 1995 che attestano relazioni di affari intrattenute dal LI dal gennaio 1991 al luglio 1993 anche con conclusivo acquisto di quadri e mobili per lire 480 milioni con la galleria d'arte il Sagittario di Bologna nella persona di IT UM, dal marzo 1993 al febbraio 1994 con la ditta Antiques di MI Angeli, dall'aprile 1990 al gennaio 1992 con ON Di RI, nel gennaio 1993 con PP OW IL. 16 Concludeva quindi sul punto la Corte di merito affermando che, pur a voler prescindere dal valore confessorio della dichiarazione dal LI resa alla Banca popolare di Faenza nella richiesta 15 aprile 1992 di un fido "destinato a finanziare l'attività di commercio mobili di antiquariato e quadri", la "copiosa messe dei dati" acquisita al processo offriva la certezza che egli avesse certoproseguito l'attività commerciale, non limitata ad operazioni di liquidazione dei beni in precedenza raccolti, anche dopo il 1989 e sino alla fine del 1993, "comprando e rivendendo oggetti di antiquariato con un notevole giro di affari". Né poteva assumere rilievo l'asserito proposito del LI di creare un museo privato se perseguito attraverso una attività propriamente commerciale, come era stato in concreto accertata. Nessun dubbio per altro poteva sussistere sullo stato di insolvenza, rivelato dall'imponente passivo accertato (pari a L. 5.546.234.671) al massa attiva che secondo la quale fa riscontro una più ottimistica stima non raggiunge i quattro miliardi di Lire, con un disavanzo dunque di oltre un miliardo di lire, quando in ogni caso le Wend condizioni negative di liquidità e credito erano 7 state verificate nella istruttoria prefallimentare (protesti, iscrizioni ipotecarie, sequestri e pignoramenti), avendo il LI all'udienza del 28 marzo 1994 dichiarato che il proprio patrimonio mobiliare era stato quasi interamente sottoposto ad esecuzione. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione LI LI, prospettando tre motivi impugnazione. Il curatore del fallimento hadi resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione il 1 ricorrente LI, prospettando "violazione e falsa applicazione" dell'art. 10 legge fallimentare, erronea applicazione dell'art. 2082 erronea interpretazione delle C.C., nonché prova circa la qualità di risultanze di imprenditore commerciale", censura la decisione per avere la Corte di merito fondato su labili indizi il convincimento che il LI avesse proseguito le attività commerciali che invece aveva cessato nel 4989. I "riferimenti temporali dei debiti esistenti" si collocano infatti tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993 e perciò non potrebbero essere "imputabili ad una pregressa attività commerciale". 8 La "movimentazione bancaria" era stata attivata in tempi diversi in forza di operazioni di giroconto e operazionidi sconto e non in funzione di commerciali e "i protesti facevano riferimento a rapporti debitori anche inesistenti о a debiti per altro pagati che nulla avevano a che vedere con la pregressa attività e insorti successivamente" in dipendenza dalla attività di collezionista, svolta senza fine di lucro e in nessun modo riconducibile a quella di imprenditore, cessata tre anni prima. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa pronunzia su punti decisivi della " controversia e contraddittorietà della motivazione", là dove la Corte di merito ha circoscritto tra la fine del 1992 e l'inizio del l'insolvenza 1993 e ha insieme affermato che il LI aveva inproseguito la precedente attività commerciale, palese contrasto con il principio dettato dall'art. 10 l.f. secondo il quale "il termine di un anno dalla cessazione dell'impresa vale а determinare sia il periodo entro il quale deve essersi manifestata l'insolvenza, sia il periodo entro il quale deve essere dichiarato il fallimento". E tale periodo nella specie è "abbondantemente trascorso", essendosi la presunta insolvenza del LI (knw manifestata ben oltre quel termine e per cause privatistiche che non trovano la loro origine nella precedente attività commerciale". Con il terzo motivo il ricorrente prospetta violazione dell'art. 5 l.f. censura la motivazione della decisione perché "insufficiente” là dove è stata ritenuta la sussistenza dello stato di insolvenza sulla base di erronee valutazioni contabili, quando invece la lettura corretta dei dati documentali avrebbe effettive posizioni convinto che a fronte delle debitorie, attestate intorno a un miliardo di lire, il complessivo attivo superava gli undici miliardi di lire.
2. Il primo motivo del ricorso, che prospetta la violazione del disposto di cui all'art. 10 l.f. e norma che detta ildella criterio di dell'imprenditore (l'art. 2082 identificazione C.C.), nonché 1' erronea interpretazione delle risultanze di prova circa la qualità di imprenditore commerciale" del LI, critica dunque la decisione impugnata per avere la Corte di merito affermato la prosecuzione della attività commerciale (benché dichiarata dal LI cessata nel luglio 1989) sul fondamento di elementi hetul 10 presuntivi e non già con "riferimenti probatori a dire delcerti", tali non potendosi ritenere ricorrente la movimentazione bancaria (che documentava "operazione di giroconto e di sconto" e non "operazioni commerciali"), né i protesti bancari (che "facevano riferimento а rapporti debitori anche inesistenti о a debiti per altro pagati che nulla avevano а che vedere con la pregressa attività"). Il motivo così formulato è in parte infondato e in parte inammissibile. Infondato per certo nella parte in cui prospetta la violazione del disposto di cui all'art. 10 legge fallimentare, perché la Corte di merito ha accertato l'esercizio di una ulteriore attività, della stessa natura di quella che il LI aveva dichiarato di aver cessato nel luglio 1989, protrattasi negli anni successivi e fino all'epilogo nel dissesto e dunque ha considerato le manifestazioni di insolvenza, già segnalate alla fine del 1992, come espressione della persistente oltre il luglio 1989 attività commerciale di compravendita di mobili e oggetti d'arte antichi;
e infondato è pure il rilievo di violazione dell'art. 2082 C.C., giacché i giudici di appello hanno Cosen ravvisato nella attività successiva alla formale dichiarazione di cessazione il medesimo carattere di imprenditorialità secondo il modello normativo dell'indicato disposto. Inammissibile invece è il motivo nella parte in cui direttamente censura - come erronea la valutazione conclusiva di merito compiuta dalla Corte di appello (ad essa contrapponendo una diversa interpretazione dei movimenti bancari e dei protesti), ma non sviluppa alcun argomento critico diretto alla motivazione con la quale la stessa Corte ha dato compiuta ragione del proprio convincimento, analizzando partitamente molteplici elementi di conoscenza diretta indiretta, convergenti a comporre un quadro probatorio di univoco significato. E al riguardo il ricorrente, in luogo di rimettere in discussione, sotto il profilo -in ipotesi di una eventuale carenza motivazionale, gli argomenti presuntivi sviluppati dalla sentenza, contesta pregiudizialmente la legittimità del ricorso a prove indirette (art. 2729 C.C.), per certo invece non precluso in concreto e anzi funzionalmente per così dire necessitato dallo specifico tema probatorio, per verificare cioè la effettività Izjav 12 della formale cessazione dell'impresa e cogliere - la prosecuzione della medesima in ipotesi attività pur se in forme dissimulate. Non nega per altro la difesa del ricorrente che il LI compì atti di acquisto di oggetti d'arte e di antiquariato, reperendo le necessarie disponibilità finanziarie non solo con il ricorso al credito bancario, ma anche attraverso atti di liquidazione dei beni di quella medesima natura (che costituivano, а suo dire, la "rimanenza" della cessata attività), e laprospetta al riguardo un "museo privato",finalità di costituire intrinsecamente ancora а suo dire incompatibile con il carattere di professionalità dell'imprenditore commerciale. Anche di un simile argomento i giudici di merito si sono dati carico e, pur avendo constatato che la prospettata attitudine di disinteressato collezionista era rimasta priva del minimo riscontro probatorio (e anzi era contraddetta dalla esplicita dichiarazione dello stesso LI che aveva chiesto credito nell'aprile 1992 alla Banca Popolare di Faenza come "fido destinato a finanziare l'attività di commercio mobili di antiquariato e quadri"), hanno Wifill 13 correttamente rilevato che l'eventuale proposito di costituire una privata raccolta non poteva per certo valere a contrastare gli obbiettivi caratteri di impresa commerciale colti nella sistematica condotta del LI pur se in ipotesi (nelle sue non manifeste intenzioni) strumentale a uno scopo finale che si poneva "oltre" l'attività di impresa l'esposizione bancaria di oltre 2(conclusa con miliari e 370 milioni di lire).
3. Il secondo motivo del ricorso, espressione di un palese fraintendimento della decisione impugnata, infondato. E infatti la Corte di merito, avendo accertato che le salienti manifestazioni della insolvenza erano state registrate già alla fine del 1992, intendeva riferirsi, non già ai risultati per così dire postumi della attività di impresa che il LI aveva dichiarato formalmente di aver cessato nel luglio 1989, ma al successivo sviluppo della attività di quella medesima natura che il LI, sottraendosi all'obbligo di iscrizione, aveva tuttavia svolto, sicché non può dirsi nella specie disatteso il disposto dell'art. 10 1. f. che alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore cessato pone il limite dell'anno dal suo ritiro, bosure 14 pur se l'insolvenza si sia manifestata dopo la cessazione ed entro quello stesso termine;
né alcuna contraddittorietà di motivazione può dirsi che infici il ragionamento posto a fondamento della decisione sul punto. Come già si è rilevato esaminando il primo motivo, la Corte di merito ha ineccepibilmente argomentato il proprio convincimento, fondato su elementi diretti e indiretti di prova, secondo cui il LI, benché avesse dichiarato di aver cessato la propria attività di commerciante antiquario nel luglio 1989, aveva continuato a svolgere la medesima attività di compravendita di mobili e oggetti d'arte antichi, mantenendo sistematici rapporti con operatori economici del settore e ricorrendo al credito bancario, con economici deficitari di assai rilevanti risultati dimensioni, come rivelato dalla imponente entità del passivo (accertato in oltre 5 miliardi e 500 milioni).
4. Il terzo motivo del ricorso, benché nel suo sommario enunci violazione dell'art. 5 1.f. (per essere stato dichiarato il fallimento del LI che non versava se pur potesse considerarsi imprenditore commerciale in stato di insolvenza), - Moson 15 "nonché motivazione insufficiente", nel suo sviluppo espositivo in tutto prescinde dall'esame della decisione nella sua parte conclusiva, là dove la Corte di merito ha indicato le ragioni per cui del Tribunale in ordine allal'accertamento sussistenza dello stato di insolvenza (genericamente criticato da un motivo dell'appello) doveva ritenersi ineccepibile, trovando obbiettivo riscontro non solo nel vistoso squilibrio tra i (essendo stativalori del passivo riconosciuto ammessi crediti per oltre lire 5 miliardi e 500 milioni) e dell'attivo (che secondo la più ottimistica valutazione non raggiunge i 4 miliardi innanzitutto, nella conclusivadi Lire), ma, situazione di crisi dell'attività del LI che aveva imposto la sanzione fallimentare manifestata dal venir meno di ogni liquidità con la chiusura del finanziamento bancario e dalle conseguenti azioni esecutive dei creditori che avevano colpito l'intero patrimonio del debitore (come egli stesso aveva ammessO nell'esame dell'istruttoria prefallimentare). Ebbene, il ricorrente non sviluppa alcuna diretta censura alla motivazione sul punto della criticando la Inaw decisione impugnata, ma, 16 patrimoniali ricostruzione dei termini economico del dissesto compiuta dal curatore, contesta la realtà del passivo accertato e oppone un quadro (analiticamente descritto) nel quale l'ammontare dei crediti "effettivi" non raggiunge il miliardo di lire, mentre l'attivo supera i 18 miliardi di lire: e dunque il motivo, così formulato, che rimette in discussione pure l'accertamento del passivo assistito dalla efficacia del giudicato, è palesemente inammissibile perché sollecita un sindacato di merito (esteso perfino alla gestione procedura concorsuale) del tuttostessa della estraneo al controllo sulla adeguatezza della motivazione della decisione impugnata che l'art. 360, n. 5, c.p.c. rimette al giudice di legittimità.
5. Il ricorso, affidato a motivi in parte infondati e in parte inammissibili, deve essere perciò rigettato. Soccombente, il LI è tenuto al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore del fallimento resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, a favore della parte resistente, liquidate in 17 complessive Lire 3.62.00 delle quali Lire 3.500.000 per onorari do avvocato. Roma, 25 ottobre 2000. Il Presidente Prosa. Oh Il Relatore Giovanin besaver, est, CANCELLIERE Degoust a ERE 100'000 350000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 5 NOV. 20014 an 48944. 350.000 versate £. •TRECENTO CINEvanTamila) (lire p. 11 Dirigente Area Servic (Dott.ssa Maria Grazia DIF PO) Responsabile Servizio Atta ziari (Dr. M. RACCICHIN 18