Sentenza 26 novembre 2007
Massime • 1
La costituzione di parte civile, avvenuta tempestivamente, è valida ed efficace anche se effettuata davanti al giudice incompetente.(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto rituale la rinnovazione della costituzione di parte civile davanti al giudice territorialmente competente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2007, n. 4243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4243 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2007 |
Testo completo
43
| 4243 /0 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/11/2007 こ
SENTENZA
N. 01436/2007
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARTELLA ILARIO SALVATORE PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. ROTUNDO VINCENZO CONSIGLIERE 11 N. 022188/2007 2. Dott.DI CASOLA CARLO
3. Dott.CARCANO DOMENICO 11
4.Dott. MATERA LINA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 10/03/1959 1) CUOMO ALFONSO
avverso SENTENZA del 27/02/2007
CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CARCANO DOMENICO
A
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che ha concluso per condenne alle spese della parte civile cigeño calzesło
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto
1.- Il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale egli è stato dichiarato responsabile del delitto di cui all'art.570, comma 2, n.2, c.p. per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie e alle figlia minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, le spese scolastiche e mediche, in tal modo faceva mancare i mezzi di sussistenza.
1.1.- La Corte territoriale ha disatteso le censure articolate con l'atto d'appello ed ha ritenuto configurabile in fatto ed in diritto il reato contestato.
Anzitutto, il giudice d'appello ha disatteso la dedotta irritualità della costituzione di parte civile, in quanto la persona offesa si è costituita parte civile ex art.79 c.p.p. all'udienza del 22 novembre 2001dinanzi al Tribunale di Napoli, costituzione rinnovata all'udienza 24 marzo 2003 innanzi al giudice monocratico della sezione distaccata di
Pozzuoli - cui nel frattempo era stato trasmesso il procedimento per competenza interna a mezzo del difensore munito di procura speciale.
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,
E' stato provato in fatto il mancato versamento delle somme poste a carico di
FO CU per il mantenimento della moglie e delle figlie minori. E' stato accertato che in due anni dal settembre 1999 al settembre 2001 CU ha
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corrisposto soltanto otto milioni a fronte dei ventiquattro milioni, oltre le spese scolastiche e mediche, cui era tenuto. Inoltre, CU versò solo un milione al mese da settembre 2001 fino al marzo 2002, senza provvedere alle spese per i figli. Infine,
CU da marzo 2002 al marzo 2003, non ha versato nullo alla moglie.
Ad avviso della Corte di merito, é privo di rilievo lo stato di incapacità economica di CU, in considerazione del perdurante inadempimento agli obblighi di provvedere i mezzi di sussistenza e del fatto che non fosse prova di tale incapacità i prodotti atti di precetto per £ 276.000.000 in danno di una sua società e l'atto di opposizione di altra sua società all'esecuzione in forza di precetto per £ 174.000.000.
1 2. – FO CU, con un primo motivo, deduce la nullità del provvedimento
27 febbraio 2007 con il quale fu rettificato, senza contraddittorio e il rispetto della procedura per correzione di errore materiale, il dispositivo della sentenza nella parte relativa al rimborso delle spese in favore della costituita parte civile. Tale statuizione, non adottata con la sentenza, avrebbe potuto essere disposta all'esito di giudizio di impugnazione promosso dalla parte civile.
2.1. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce l'inammissibilità della costituzione di parte civile, in quanto avvenuta fuori termine.
Per il ricorrente, la Corte di merito ha fatto erroneamente rivivere un atto compiuto innanzi a un giudice incompetente. Non si è tenuto conto poi che innanzi al giudice competente la costituzione è avvenuta alla terza udienza, dopo che le prime due erano state rinviate per impedimento della persona offesa.
2.2. Con un terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge, in quanto non si è tenuto conto dell'assenza dello stato di bisogno della persona offesa e la concreta capacità economica dell'obbligato. Il mancato versamento è dipeso dal grave tracollo finanziario di CU, dimostrato con la produzione di documenti relativi a procedure esecutive avviate nei suoi confronti.
Inoltre, risulta agli atti, per ammissione della stessa persona offesa, la mancanza di un stato di bisogno.
Tale è le sintesi ex art. 173, comma 1, c.p.p. dei termini delle questioni poste.
Considerato in diritto
1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati.
1.1. Quanto alla questione della non tempestività della costituzione di parte civile, mette conto rilevare che questa Corte, nella vigenza del codice di rito del 1930, ebbe ad affermare che la costituzione di parte civile davanti al giudice incompetente è valida anche davanti al giudice competente (Cass. là novembre 1969, Nicolisi).
Il sistema non è mutato nel vigente codice tanto che il secondo comma dell'art.76
c.p.p., stabilisce che “la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e
са grado del procedimento". Pertanto, la costituzione di parte civile produce i propri effetti anche nell'ipotesi in cui il giudice, dopo la rituale costituzione della parte civile, dichiari la propria incompetenza.
Del resto, è rituale, a norma degli artt.79 e 484 c.p.p., la costituzione di pare civile avvenuta all'udienza di rinvio quando il dibattimento non sia stato già aperto ( Sez. V,
6 ottobre 1999, dep. 11 novembre 1999, n. 12906).Pertanto, rituale è stata la rinnovazione della costituzione innanzi al giudice competente, come accertato dalla
Corte d'appello.
2. Il terzo motivo è anch'esso infondato, tanto da lambire l'inammissibilità
Non è da revocare in dubbio che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art.570, comma 2, n.2, c. p., l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo del quale, viceversa, costituisce la prova (Sez. VI, 21 settembre 2001, Mangatia, rv. 220713).
Infatti, l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori di età grava su entrambi i genitori e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, né l'assolvimento del predetto obbligo da parte di uno dei genitori esenta in alcun modo l'altro (ex plurimis, Sez. VI, 12 novembre 2002, Scresciamacchia, rv.222972). Ne consegue che, sotto tale profilo, correttamente la Corte ha escluso ogni rilievo alle dedotta insussistenza dello stato di bisogno, richiesto per la configurazione del reato de quo, per avere l'altro coniuge provveduto al mantenimento del figlio minore.
Quanto al secondo profilo relativo allo stato di assoluta e concreta incapacità economica di CU, la Corte d'appello si è espressa in termini appropriati e con valutazioni coerenti e aderenti agli accertamenti compiuti.
Come noto, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condizione di impossibilità economica dell'obbligato vale come scriminante soltanto se essa si estenda a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le
ва 3 inadempienze e se consista in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto (Sez. VI, 7
maggio 1998, Riannetti, rv.21258).
Ne consegue che il venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia ricorre solo quando risulti provato che le difficoltà economiche si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione, dovendo l'imputato, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità per il reato di cui all'art. 570 c.p., allegare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta e totale impossibilità di far fronte ai propri obblighi (in tal senso, Sez.VI, 25 giugno 1999, Morfeo rv.216826).
I principi di diritto enunciati, condivisi da questo Collegio ed ai quali la Corte territoriale si è correttamente attenuta, comportano l'assoluta infondatezza della censura.
Ineccepibile, infatti, l'apparato argomentativo posto a fondamento dell'affermata responsabilità ed altrettanto ineccepibile e logica la spiegazione del convincimento sul totale disinteresse mostrato dall'imputato di rispettare il dovere di non fare mancare ai propri famigliari i necessari mezzi di sussistenza e sulla inconsistenza delle giustificazioni addotte al mancato versamento della somma dovuta.
La Corte territoriale ha svolto una verifica del quadro probatorio posto a fondamento della decisione del Tribunale e ha sviluppato una congrua spiegazione sul persistente, volontario inadempimento da parte dell'imputato, inadempimento ripetuto e negli anni, tranne alcuni parziali versamenti, e sino al marzo 2003.
3. Fondato è l'ultimo motivo di ricorso.
Qualora il giudice ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, è esperibile da quest'ultima il ricorso per cassazione, in applicazione dell'art.111 Cost., deducendo la violazione della legge processuale a suo danno, e non quello della correzione dell'errore materiale, previsto dall'art. 130 c.p.p.. Tale procedura e' infatti limitata dall'art. 535, comma 4, dello stesso codice all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali che sono sempre poste a carico del condannato a norma del comma primo del medesimo art. 535, mentre la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non é una conseguenza ex lege dell'accoglimento della domanda di restituzione risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la loro compensazione, totale o parziale ( Sez. V, 10 marzo 2004, dep. 11 maggio 2004, n. 22446 ;Sez.VI, 28 novembre 2005, dep. 27 gennaio 2006, n. 3441).
4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al pronuncia, come intergrata con provvedimento 27 febbraio 2007, relativa al rimborso delle spese in favore della parte civile.
Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. (dell'imputato
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese sostenute dalla parte civile.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2007
Il Consigliere estensore Il Presidente
Hew. .ckly Domenico Carcano/ Ilario Martella
'IL CANCELLIERE SUPER C1 Lidia Scalla Depositato in Cancelleria
28 GEN. 2008 A
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