Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
AULA "B" 02 6 9 6 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE SEZIONE LAVORO Richiesta copia studi dal Sig. -SOLE 24 composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: per diritti L. 3000 # 24 FEB 2001 Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO IL CANCELLIERES R.G.N.05315/99. Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Cron. 5668 Dott. NI MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.15.01.2001 da I S T I TUTO POSTELEGRAFONICI CANCELLERIA in persona del legale rapp.te p.t., ope legis rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa elett.te dom.to in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, CG074219 ricorrente contro 1) TO NI 2) CO AN - 3) OL IN 4) RU EZ - 5) RU AN 3°, 4° e 5° quali eredi di RI OR, tutti e difesi Nicola Manno, con il quale rapp.ti dall'avv. 8 1 2 1 elett.te domiliano in Roma, viale Angelico, n. 45, presso l'avv. Fausto Buccellato, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrenti per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n. 0614/98 del 15.01/05.03.1998, R.G. nn. 02034/97, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2001 dal Relatore Cons. dott. NI Mazzarella;
Udito gli avv.ti Giuseppe Macaluso dell'Avvocatura Generale dello Stato per l'Istituto LE, e Fausto Buccellato, in virtù di delega dell'avv. Nicola Manno, per i controricorrenti. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per la inammissibilità del secondo motivo di ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 18 febbraio 1997 il Pretore di Lecce, in accoglimento della domanda proposta da NI RE, AN CO e OR RI
contro
LE (in appresso Ipost), l'Istituto condannava l'Istituto al pagamento in favore dei ricorrenti, già alle dipendenze dell'Ente Poste Italiane e collocati a riposo il 1° febbraio 1995, delle somme 2 relative agli interessi legali ovvero alla rivalutazione monetaria sulla indennità di buonuscita con decorrenza dalla data di pensionamento all'effettivo pagamento di essa. Il Tribunale di Lecce rigettava l'appello dell'Ipost; spese del grado a carico dell'Istituto appellante. Osservava il Tribunale: l'art. 10 del d.
1. n. 497/93, convertito in 1. n. 71/94 prevedeva la devoluzione delle controversie di lavoro dei dipendenti giudiziaria dell'Ente Poste Italiane all'autorità ordinaria;
tutte le norme incompatibili con detta disposizione dovevano considerarsi abrogate, e così anche l'art. 6 della 1. n. 75 del 1980, invocato dall'Ipost, non potendosi più considerare il personale dell'Ente come personale dello Stato о di Azienda autonoma;
nessun confermava l'assunto della doppia natura elemento giuridica del personale, il quale si sarebbe rivolto al giudice ordinario per le controversie sopra indicate, salvo che per il trattamento di quiescenza, per il quale proprio l'art. 6, comma 7, citato, portava a limitare l'applicazione delle norme statali solo ai fini sostanziali delle prestazioni;
né la natura dell'Istituto operava in senso decisivo ai fini della giurisdizione. h 3 Ricorre per cassazione l'Ipost con due motivi di censura. RE NI, CO AN, CO IN, ved. RI, RI EZ e RI AN, questi ultimi tre quali eredi di RI OR, si sono costituiti con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso l'Ipost denunzia difetto di giurisdizione dell'A.G.O., violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 10 del d.l. n. 487 del 1993, convertito in l. n. 71 del 1994, e 6 della 1. n. 71 del 1980, nonché omessa, e insufficientecontraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 5, c.p.c.: l'art. 10 invocato devolveva all'A.G.O. le controversie relative al rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente Poste Italiane senza alcuna menzione a quelle relative al rapporto di previdenza e quiescenza con l'Ipost; d'altronde a tale ultimo rapporto si applicavano le norme previste per il personale statale;
la sola natura previdenziale del rapporto dedotto in giudizio era insufficiente per la estensione ad esso della disposizione di cui al citato art. 10%; la stessa Corte dei conti aveva ritenuto la propria giurisdizione in materia pensionistica relativa ai dipendenti dell'Ente 4 h Poste Italiane;
la natura di retribuzione differita dell'indennità non rilevava atteso che comunque ad essa i applicavano le norme per i dipendenti dello Stato. Il motivo risulta già discusso e deciso da questa Corte a SS.UU., cui la causa era tata rimessa per la questione di giurisdizione in esso prospettato, con la sentenza n. 01140/2000, che nel rigettare il motivo stesso, ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario e per la rimessione degli atti a questa sezione lavoro per il prosieguo. Con il secondo motivo di ricorso l'Ipost denunzia omessa motivazione in ordine agli altri motivi prospettati con il ricorso in appello, il tutto in relazione all'art. 360, 5, c.p.c.: il Tribunale nonn. aveva in alcun modo motivato in ordine alla infondatezza degli ulteriori motivi di censura prospettati avverso la sentenza di primo grado relativi al contraddittorio e alla debenza degli interessi, avendo limitato le proprie osservazione al rigetto della proposta eccezione di difetto di giurisdizione. Il motivo è inammissibile. La censura andava proposta con la indicazione specifica dei motivi per i quali si invocava l'omessa valutazione da parte del giudice di merito, atteso che il titolato vizio di motivazione può ritenersi correttamente 5 J proposto solo allorché contiene in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della sussistenza della del mezzo di impugnazione, non essendo decisività sufficiente, al riguardo, il mero rinvio agli atti difensivi o propositivi del pregresso giudizio di merito. Nel caso di specie la censura di vizio della motivazione per omessa valutazione degli ulteriori motivi di censura, prospettati avverso la sentenza di secondo grado relativi al contraddittorio e alla debenza degli interessi, avendo limitato, il giudice di appello, le proprie osservazione al rigetto della proposta eccezione di difetto di giurisdizione, anziché precisarne le ragioni, si esaurisce in una generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata e nella conseguente istanza di cassazione di essa senza specifica indicazione dei motivi della impugnazione in sede di legittimità. Con definitiva pronuncia, pertanto, deve dichiararsi la inammissibilità del secondo motivo di ricorso, e, per il principio della soccombenza, condannarsi l'Istituto LE al rimborso in favore dei き controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. B. Q. M. 6 la C o r t e dichiara inammissibile il motivo di ricorso, e condanna l'Istitutosecondo LE al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione in lire 15.000 ' oltre a lire 3.000.000 (tre milioni) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 15 gennaio 2001. Il Consigliere est. NI Mazzarella Il Presidente Giovanity/apparella Giuseppe Ianniruberto I D A 0 , S 3 1 IC COLLABORATORE DI CANCELLERA S O 3 . A L 5 Depositata in Cancelleria T T * L , R . O A A B ' N S Oggi, 24 FEB. 2001 L I E L D P 3 E S 7 A I - D T 8 N I - S ILOWA TORE S G 1 O N O 1 P ANCELLERIA E A S M E I D I G E A A , G D O O E T E R L T T T I S N I R A E I L G S D L E E R E O D