Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2017, n. 45786
CASS
Sentenza 4 maggio 2017

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In tema di gratuito patocinio a spese dello Stato, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inutilità del falso. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato, il cui reddito non era ostativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza adeguatamente motivare sulla inattendibilità della prospettazione difensiva secondo la quale il fatto era ascrivibile ad un errore dovuto al rilascio di due distinti CUD).

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  • 1Reddito di cittadinanza: fornire informazioni false o ometterle è un delitto
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 dicembre 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2017, n. 45786
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45786
Data del deposito : 4 maggio 2017

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