Sentenza 6 ottobre 1999
Massime • 1
È rituale la costituzione di parte civile avvenuta all'udienza di rinvio quando il dibattimento non sia stato già aperto, come nel caso di nuova notifica del decreto di citazione o di lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza ai sensi dell'art. 486, comma quarto, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Riforma Cartabia: la nuova formula della costituzione di parte civile nel processo penaleLorena Papini · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/1999, n. 12906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12906 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SE Consoli Presidente del 06.10.1999
1. Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
2. " Carlo Cognetti " N.1671
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro Marasca " N.19798/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TT IL nato a [...] il [...]. avverso la sentenza corte d'appello di Roma del 19.02.1999. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Vincenzo Galgano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. A. Guadagno.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella del pretore di Roma che in data 18.04.1997 aveva condannato TT IL alla pena di mesi 1 di reclusione, sostituita con la corrispondente multa, per il reato p. e p. dall'art. 612 cpv. c.p. (minaccia nei confronti di ZZ SE).
Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Mancanza/illogicità di motivazione in ordine alla responsabilità.
2) Violazione artt. 79, 484 c.p.p. in relazione alla tardiva costituzione di parte civile.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Entrambi i motivi vanno dissatesi.
Quanto al primo, va subito rilevato che, nonostante la denuncia di un vizio argomentativo, il ricorrente procede a diversa ed alternativa valutazione delle risultanze processuali sì da sconfinare nella censura di merito non consentita in questa sede di legittimità.
È infondata, poi, la violazione di legge denunciata nel secondo motivo.
Sostiene il ricorrente che la costituzione di p.c. non è intervenuta in limine litis, poiché le formalità di apertura del dibattimento (art. 484 c.p.p.) sarebbero state compiute sin dall'udienza 24.03.1995, presente la parte offesa, laddove la costituzione risulta perfezionata solo il 18.04.1997. In verità all'udienza del 24.03.1995 il pretore aveva rilevato una irregolarità nella notifica del decreto di citazione alla parte offesa, per mancato rispetto del termine di comparizione, e provveduto al differimento dell'udienza, facendo salva il diritto alla "eventuale costituzione della p.c.".
Il dibattimento inizia con la formale dichiarazione di apertura (art. 492 c.p.p.) che avviene successivamente al compimento degli atti introduttivi ex art. 484 co. 1 c.p.p. nell'ambito dei quali il giudice è tenuto a controllare la regolarità nella costituzione delle parti.
Qualora in tale operazione di controllo risulta non essere stato rispettato il termine di comparizione a favore della p.o. (art. 558 cpv. c.p.p.) è consentito al pretore - anche qualora la p.o. sia comparsa al sola scopo di fare rilevare il mancato rispetto del termine (causa di impedimento all'esercizio del diritto a costituirsi parte civile) - rinviare il dibattimento "in limine litis", facendo salva la facoltà di costituzione della parte civile. Poiché, in una simile ipotesi, è necessaria la nuova notifica del decreto di citazione o la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza (art. 486, co. 4 c.p.p.) è evidente trattarsi di un rinvio vero e proprio (comportante il successivo inizio del processo con gli adempimento ex art. 484 c.p.p. e quindi la possibilità di costituzione della p.c. ex art. 79 c.p.p.) e non un c.d. "rinvio in prosieguo" del dibattimento già aperto.
In definitiva la costituzione di p.c., avvenuta il 18.04.1997 dopo altri rinvii sempre "in limine litis", è perfettamente rituale. Per concludere, il rigetto globale del ricorso deve comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999