Sentenza 27 giugno 2012
Massime • 1
L'irregolare citazione del responsabile civile per il mancato rispetto del termine a comparire non integra una nullità assoluta rilevabile d'ufficio e può essere pertanto fatta valere soltanto dall'interessato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2012, n. 35581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35581 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2012 |
Testo completo
3 35581/12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA GAETANINO ZECCA - Presidente - N.1733 Dott. - Consigliere - REGISTRO ERE Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI N. 31732/2011Dott. MAURIZIO FUMO - Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere - Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) LL NI N. IL 27/07/1964 avverso la sentenza n. 6300/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/11/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. udito il PG in persona del sost. proc.gen. dott. V. D'Ambrosio, che ha chiesto rigettarsi il ricorso, uditi i difensori: avv. R. Minniti, sostituito dall'avv. M. Franco per la PC, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e ha depositato nota spese avv. F. Masi per l'imputato, che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RILEVATO IN FATTO 1. EL NI è stato condannato dal tribunale di Monza alla pena di giustizia perché riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale (articoli 216 comma primo n. 1, 223, 219 comma primo LF, 99 cp) con riferimento alla fallimento della società OR SR, del quale era stato socio e amministratore unico, fallimento dichiarato con sentenza 16 marzo 2005. EL è anche stato condannato al risarcimento del danno, in solido con il responsabile civile, IMMOBILIARE GE RE SR, in favore della costituita parte civile (amministrazione fallimentare), con assegnazione di provvisionale esecutiva di euro 200.000. La corte d'appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado.
1.1. In particolare, EL è stato riconosciuto colpevole di aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari della S.r.l., occultando al curatore alcuni libri contabili obbligatori;
è stato anche riconosciuto colpevole delle distrazioni del ricavato delle vendite, incassato in nero e successivamente reimpiegato per l'acquisto di complessi immobiliari intestati alla IMMOBILIARE T & T (poi IMMOBILIARE ER RE SR), di attrezzature, merci in magazzino e disponibilità liquide per un valore superiore a € 500.000, di euro 84.000, prelevati dalle casse sociali a titolo di prelievo soci, di euro 33.000, somma erogata dalla AGOS spa a fronte di finanziamenti ottenuti dai clienti della OR SR per forniture mai consegnate. EL è stato inoltre riconosciuto colpevole della distrazione di un intero ramo di azienda a favore della EX GROUP spa.
2. Ricorre per cassazione il difensore articolando tredici censure e deducendo: a) errata applicazione degli articoli 83 e 429 comma quarto cpp in merito alla citazione del responsabile civile;
contraddittorietà illogicità della motivazione sul punto con conseguente nullità della citazione ai sensi dell'articolo 83 comma quinto cpp. Invero, la notifica del decreto al responsabile civile è avvenuta in data 24 aprile 2007 per l'udienza del 2 maggio 2007; dunque senza il rispetto dei termini di 20 giorni di cui all'articolo 429 comma quarto del codice di rito e in violazione della sentenza della Corte costituzionale 430/92. Inoltre l'udienza dibattimentale è stata rinviata senza che fosse rinnovata la notifica ai sensi dell'articolo 83 cpp. Il tribunale -prima- e la corte d'appello -poi- hanno rigettato, l'eccezione ritenendo valido un invito a comparire, ma tale invito non conteneva né la domanda che si fa valere contro il responsabile civile, né la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste. È stata negata dai giudici del merito la legittimazione dell'imputato; trattasi tuttavia di questione per sé irrilevante in quanto si è in presenza di una nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179 comma secondo cpp. D'altra parte, la difesa dell'imputato ha eccepito la nullità della citazione per violazione dei termini a comparire sin dalla prima udienza dibattimentale. L'imputato aveva concreto interesse processuale e sostanziale ad escludere dal giudizio il responsabile civile. In ogni caso la citazione, come si diceva, è nulla per mancato rispetto del termine a comparire. L'espressione “al più tardi per il dibattimento", contenuta al comma secondo l'articolo 83 del codice di rito, è relativa al momento in cui può essere effettuata la citazione, ma nulla ha a che fare con i termini di comparizione. Poiché la nullità di un atto rende invalidi tutti gli atti susseguenti, si deve dichiarare la nullità di entrambi i giudizi di merito. In ogni caso, deve essere revocata la statuizione di condanna nei confronti del responsabile civile. b) erronea applicazione e interpretazione gli articoli 83 e 86 cpp in merito alla richiesta di esclusione del responsabile civile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non può essere citato come responsabile civile nel processo penale chi ha un titolo diretto di responsabilità per danni lamentati alla parte civile, diverso da quello addebitato all'imputato. Orbene il EL è accusato di aver commesso reati nella sua qualità di amministratore di OR SR e non di aver commesso reati come amministratore di GE RE SR. La corte d'appello, sollecitata sul punto, non ha fornito alcuna valida motivazione ma si è riportata l'ordinanza 26 marzo 2008 del tribunale. c) nullità della sentenza per avere il tribunale assunto il teste AL, curatore del fallimento, in violazione dell'articolo 197 cpp e per avere acquisito agli atti documentazione inammissibile, vale a dire la relazione del curatore con gli allegati. Invero il curatore ha interrogato EN LT, EN AN, TO ND, SI DE, OL OM, AR CO e i relativi verbali sono stati allegati alla relazione di cui all'articolo 33 LF. d) nullità della sentenza per violazione di articoli 125 comma terzo cpp e 111 comma sesto Cost., nonché per mancanza assoluta di motivazione, essendosi limitata la corte d'appello a riprodurre la decisione di primo grado. È noto che la motivazione per relationem è ammissibile se il giudice dia conto di aver valutato le censure proposte dall'impugnante, di averle rapportate alla motivazione del primo decidente, mostrando di aver fatto suo argomentatamente il criterio di giudizio espresso da quest'ultimo. Nel caso in esame, viceversa, la corte d'appello si è limitata a ricopiare la motivazione esibì dal tribunale. e) erronea applicazione dell'articolo 493 cpp per avere la corte d'appello negato all'imputato il diritto di depositare documentazione all'udienza di discussione, nonché mancata assunzione di prova decisiva e contraddittorietà e illogicità della motivazione. Detta documentazione era volta a dimostrare la inattendibilità dei testi EN AN e EN LT. Si trattava della sentenza di separazione tra l'imputato e l'ex coniuge, EN AN e del decreto di archiviazione della denuncia proposta da EN LT nei confronti del EL. Lo scopo era quello di dimostrare il clima di accesa conflittualità che opponeva i due ex coniugi e gli intenti calunniosi che hanno mosso la EN OM. Ebbene, con una motivazione del tutto tautologica, la corte d'appello, con riferimento a tale documentazione, formatasi dopo il giudizio di primo grado, ne ha ritenuto l'irrilevanza. f) inosservanza dell'articolo 192 cpp e omessa motivazione per non avere la corte d'appello valutato le contestazioni svolte dalla difesa dell'imputato in relazione all'eccepita inattendibilità dei testi EN e AL. Sul punto la sentenza è corredata da una motivazione apparente. Con riferimento alle dichiarazioni del curatore, la corte milanese si limita ad affermare che costui avrebbe dato conto delle risultanze connesse al fallimento, mentre per la EN, afferma che le sue dichiarazioni hanno trovato importanti riscontri in quelle di altri teşti. Si tratta di affermazioni generiche, dal momento che non si comprende quali sarebbero state le dichiarazioni della donna e quali testi avrebbero confermato le dichiarazioni da EN. g) mancanza, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione in ordine alle contestate distrazioni di denaro. I giudici di merito hanno travisato il senso delle dichiarazioni dei testi TO, SI, TE, quali emergono dai relativi verbali dibattimentali, che, ai sensi dell'articolo 606 lett. e) cpp, vengono allegati al ricorso. In particolare, il travisamento riguarda le cosiddette entrate "in nero", o meglio la loro quantificazione, che, arbitrariamente, la corte territoriale fissa in una misura percentuale che non trova affatto riscontro nelle dichiarazioni dei predetti testi. Dette entrate in nero possono al massimo quantificarsi, sulla base delle dichiarazioni dei predetti, nell'1% del complessivo incasso. Altra incongruenza motivazionale è quella relativa al preteso utilizzo del denaro distratto, sulla base delle false dichiarazioni di EN AN, come evidenziato nei motivi d'appello, del tutto trascurati dal giudice di secondo grado. Il tribunale ha inoltre disatteso una circostanza cronologica fondamentale, vale a dire che l'ultimo acquisto è stato effettuato nell'aprile del 1998, ovvero sette anni prima del fallimento. Viene anche trascurato il fatto che i mutui ipotecari, stipulati per l'acquisto degli immobili intestati a GE RE SR sono stati onorati attraverso gli incassi dei canoni di locazione corrisposti da OR SR. Dunque, la prima società si è autofinanziata, grazie ai proventi delle locazioni, così come fanno tutte le immobiliari. La corte d'appello ha preso in considerazione solo il canone di lire 48 milioni, ritenendolo insufficiente a coprire le rate di mutuo, dimenticando che detto importo riguarda solo uno degli immobili e non tutti. h) mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla contestata distrazione delle attrezzature del magazzino e delle disponibilità liquide, nonché erronea applicazione dell'articolo 192 cpp. L'imputato, in sede di appello, ha eccepito l'inattendibilità del bilancio al 31 dicembre 2004, perché redatto il curatore, senza rispetto dei principi contabili. Sulla base del bilancio dunque non è possibile formulare alcuna valida conclusione, anche perché i beni strumentali e il magazzino sono valutati al valore storico e non al valore, irrisorio, che essi avevano assunto dopo anni. Conseguentemente detto bilancio non poteva costituire prova a carico dell'imputato. In merito a ciò, la corte nulla ha osservato. Peraltro, non è affatto vero che OR SR avrebbe eseguito vendite per circa 3 milioni di euro senza fatturazione. Si tratta viceversa di vendite regolarmente fatturate, come riferito dal teste Gariboldi e come emerge dai precedenti bilanci. La corte inoltre ha confuso il magazzino fisico con quello contabile: invero l'importo di euro 278.863, risultante dal bilancio, corrisponde a un dato generale che comprende anche la voce "acconti", voce che ovviamente non ha una sua evidenza fisica. Ci sono poi manifeste imprecisioni ed errori clamorosi nella considerazione della contabilità. Quanto alla considerazioni in base alla quale l'imputato avrebbe dovuto dare conto della destinazione data ai componenti del patrimonio, essa avrebbe fondamento se l'Accusa avesse provato l'esistenza dei beni di cui si sostiene essere avvenuta la distrazione. i) mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla visura camerale relativa alla EX GROUP spa e conseguente violazione dell'articolo 192 cpp, atteso che, quanto alla somma di euro 84.000, prelevata direttamente da EN AN, non è affatto stata fornita la prova che essa sia stata versata a favore di EX GROUP, atteso che le visure camerali prodotte dalla difesa smentiscono l'assunto. D'altra parte, sull'inattendibilità di tale teste, derivante dal suo interesse a mentire, anche per allontanare da sé responsabilità, e sull'acrimonia che ella aveva nei confronti dell'ex marito si è già detto. j) mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni testimoniali di EN, SI, TO, TE, nonché inosservanza degli articoli 581 e 597 cpp;
inoltre inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 216 primo comma n. 1 LF, in merito all'incasso dell'importo di euro 33.000. In sede di appello, era stata contestata la genericità e la indeterminatezza dell'imputazione. Ai sensi dell'articolo 2555 cc, l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. I giudici di merito, quindi, avrebbero dovuto determinare in cosa consisteva l'azienda distratta. Invero, OR SR è stata messa in liquidazione dell'ottobre del 2004 e la EX GROUP ha cessato l'attività già a febbraio 2005. Entrambe le società avevano sempre il medesimo immobile e lo stesso curatore ha dichiarato che l'immobile, fu trovato vuoto. Non si capisce allora in cosa sarebbe consistita l'azienda. Sul punto la sentenza appare estremamente contraddittoria: è da chiedersi come poteva essere ceduta l'azienda, se erano già stati svenduti i suoli beni. Quanto alla lettera 27 settembre 2004, sulla quale sembra poggiare l'accusa, essa è assolutamente irrilevante da un punto di vista probatorio. E' poi singolare che la distrazione di azienda sarebbe avvenuta, come si contesta al EL, distraendo i fornitori di OR SR a favore di EX. La corte di merito ha poi affermato che EN AN, SI, MO e TO avrebbero confermato l'ipotesi della distrazione di azienda, ma dalle trascrizioni delle loro dichiarazioni dibattimentali non risulta affatto ciò, anche perché la EN ha dichiarato di aver cessato la sua collaborazione nel febbraio 2004, vale a dire prima della liquidazione di OR SR. Quanto alla pretesa distrazione di € 33.000, si tratta di somma entrata nel patrimonio della fallita;
non è quindi dato comprendere quale distrazione possa essere stata commessa, atteso che nessun indebito prelievo è stato imputato sul punto al ricorrente. k) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai fatti relativi alla bancarotta documentale. L'accusa è quanto mai generica, perché non viene chiarito quali sarebbero "i libri contabili significativi". La decisione inoltre contraddice quanto sostenuto nel paragrafo inerente la distrazione di attrezzature, impianti e magazzino, atteso che la corte di merito poteva trovare traccia contabile nel bilancio 31 dicembre 2004, redatto al curatore. I) inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 216 comma primo n. 1 LF per non avere la corte d'appello considerato che l'utilizzo di entrate extracontabili per il pagamento di uscite extracontabili non costituisce distrazione;
carenza del relativo apparato motivazionale. Invero, ricordando che in caso di somme cosiddette in nero, e di scarsa rilevanza in riferimento fatturato, era stato rappresentato che tale modesto incasso rappresentava il compenso per le prestazioni rese dai soci e amministratori, vale a dire l'imputato e la moglie. OR SR era sostanzialmente un'impresa familiare e, dalle stesse dichiarazioni della EN, si deduce che ella lavorava intensamente nell'azienda, lamentandosi addirittura della mancanza di ferie e di riposo. È allora evidente che le modeste somme, nella misura di 2000 € 3000 al mese rappresentavano il compenso per la prestazione professionale della donna. Trattandosi di somme incassate in nero, esse rappresentano un'ipotesi di evasione fiscale previdenziale, non certo di distrazione fallimentare. Ebbene, a fronte delle predette, precise contestazioni, suffragate da elementi probatori chiari, la corte si è limitata ad affermare che la circostanza dedotta era del tutto sfornita di riscontro. m) violazione di legge e -ancora- carenze dell'apparato motivazionale in ordine al risarcimento dei danni in favore del fallimento, nonché erronea applicazione dell'articolo 539 comma secondo cpp e carenza del relativo apparato motivazionale. Secondo la corte di appello, la somma sopraddetta sarebbe congrua in quanto il tribunale avrebbe tenuto conto della notevole consistenza della vendita. L'importo tuttavia, come calcolato dal curatore, è frutto di un errore di lettura dei bilanci e nessuna prova può ritenersi raggiunta in merito. In ogni caso, l'ammontare della provvisionale è stato stabilito in maniera del tutto arbitraria e certamente sproporzionato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prima censura è infondata. Invero, la nullità attinente all'intervento della parte civile, prevista all'articolo 178 del codice di rito lett. c), non può considerarsi una nullità assoluta, insanabile e quindi rilevabile d'ufficio ai sensi dell'articolo 179 del medesimo codice, atteso che, non rientrando essa tra le nullità di cui al comma primo, non risulta nemmeno riconducibile alle ipotesi di cui al comma secondo che fa riferimento a nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge. Detta nullità dunque non era rilevabile d'ufficio.
1.1. Conseguentemente, la questione della legittimazione dell'imputato a rilevare la nullità, per mancato rispetto dei termini, della citazione responsabile civile è tutt'altro che secondaria. Orbene, è certamente vero che, ai sensi dell'articolo 86 cpp, l'imputato può chiedere l'esclusione del responsabile civile, purché la sua richiesta sia motivata, il che significa che lo stesso deve dimostrare di avere uno specifico interesse, qualificato processualmente a tale esclusione. Ma cosa diversa è la possibilità di richiedere l'esclusione del responsabile civile rispetto alla possibilità di eccepire la regolarità della sua citazione in giudizio (nel caso in esame, per mancanza dei termini di comparizione dei giorni 20). A tanto è legittimato, ovviamente lo stesso responsabile civile, vale a dire nel nostro caso la SR ER RE., che non risulta abbia eccepito in merito. Dunque: è certamente vero che, in base alla sentenza della corte costituzionale 430/92, anche la citazione del responsabile civile deve rispettare il termine di 20 giorni, ma è altrettanto vero che l'irregolarità di tale citazione non costituisce una nullità assoluta insanabile e come tale rilevabile d'ufficio, così come è vero che l'eventuale irregolarità della notifica può esser fatta valere solo dall'interessato. D'altra parte, come la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, non è affatto richiesto che la citazione del responsabile civile avvenga necessariamente per la prima udienza.
2. La censura seconda è inammissibile, atteso che la sentenza non sostiene affatto che il responsabile civile abbia responsabilità diretta per i danni lamentati dell'amministrazione fallimentare. Si tratta dunque di un presupposto insussistente. La censura quindi è generica.
3. La censura sub c) è inammissibile, atteso che, da un lato, curatore non rientra in nessuna delle categorie elencate dall'art 197 cpp e, dall'altro, che le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società. Ne consegue che è corretto l'inserimento della relazione diretta al giudice delegato nel fascicolo processuale, in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare (ASN 200439001-RV 229330).
4. La quarta censura in realtà riguarda non solo quanto esposto sub d), ma si riferisce a tutte le doglianze relative alla dedotta inadeguatezza dell'apparato motivazionale. In pratica, il giudice di appello viene accusato di essersi completamente allineato sulla motivazione del giudice di primo grado, ignorando completamente le censure formulate con l'atto di appello. Si rimprovera anche al secondo giudicante di aver riportato, da pagina uno a pagina otto della sentenza una sintesi della motivazione della sentenza del tribunale. Al proposito, va osservato che, nelle prime otto pagine, la sentenza della corte d'appello illustra, doverosamente, la decisione e le rationes decidendi del primo giudice. Non si tratta dunque di un'opera di parafrasi, di ricopiatura o di translitterazione (come sembra ritenere superficialmente ricorrente), ma della illustrazione, appunto, del contenuto della sentenza di primo grado, alla quale viene fatta seguire la indicazione dei motivi di appello, che vengono poi confutati, di volta in volta, ovvero in unica soluzione. Sostiene il ricorrente che la motivazione esibita dal giudice di appello non può essere qualificata neanche motivazione per relationem, in quanto consisterebbe nella mera ricopiatura di parti della sentenza impugnata.
4.1. Al proposito, si deve osservare che, quando le censure non abbiano uno spessore tale da scalfire la motivazione prodotta dal primo giudice, non può esigersi che il secondo giudicante rinnovi la motivazione sul quale si sono inutilmente appuntate le censure dell'impugnante. E invero è inevitabile che, se, come detto, dette censure siano manifestamente infondate, inefficaci, irrilevanti, non pertinenti, il giudice d'appello altro non può fare che ribadire la trama motivazionale del primo giudicante. Evidentemente egli non è legittimato a riportare puramente e semplicemente la motivazione di primo grado (o a riportarsi ad essa), ma, certamente, non si può chiedergli di non far riferimento alla trama argomentativa del primo giudice, eventualmente anche citandone interi brani. Ciò che conta è che il suo ragionamento sia aderente alla realtà processuale e sia tale da dimostrare che egli non ha puramente e semplicemente replicato le ragioni che il primo giudice ha posto alla base della sua decisione, ma le ha condivise, le ha criticamente valutate, le ha, per così dire, assimilate e fatte sue.
4.2. Tutto ciò premesso, si deve rilevare che il ricorso si dilunga, per il gran parte delle sue 35 pagine, nella confutazione -spesso frontale e sterile- della trama argomentativa esibita dal giudice d'appello, che, viceversa, per la sua intima coerenza e per il puntuale aggancio alle emergenze processuali, non merita le censure -in genere- generiche o in fatto, che ricorrente muove. Ne consegue che la censura di cui al punto d) appare manifestamente infondata, e che manifestamente infondate, quando non anche articolate in fatto sono le censure che dal medesimo presupposto concettuale muovono.
5. La quinta censura è generica e manifestamente infondata. Il profilo di genericità consiste nella mancata indicazione dell'efficacia dimostrativa dei documenti che si sarebbero voluti far acquisire. Che EN AN fosse moglie separata dell'imputato era circostanza già nota ai giudicanti, di talché il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare (o quantomeno allegare) la rilevanza della produzione del documento che tale avvenuta separazione dimostra. Il fatto poi che la EN avrebbe reso dichiarazioni sfavorevoli al EL, perché animata da astio verso lo stesso è illazione che avrebbe dovuto essere confortata almeno da un principio di prova, atteso che, oltretutto, la corte d'appello ritiene di aver individuato anche elementi di riscontro alle dichiarazioni della donna. Quanto alla archiviazione della denuncia proposta da EN LT nei confronti dell'imputato in altro e diverso procedimento, sarebbe stato quantomeno necessaria la indicazione del contenuto di tale altro procedimento, in modo che questo giudice di legittimità potesse valutare l'effettiva incidenza di quei fatti in relazione alla censura formulata. 5.1. È noto peraltro che ai sensi dell'articolo 603 comma secondo cpp, il giudice di appello, di fronte a prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, è tenuto a compiere la valutazione di ammissibilità e di rilevanza di cui all'articolo 495 comma primo del medesimo codice.
5.2. Quanto alla motivazione del provvedimento istruttorio assunto, riportato a pagina 12 della sentenza, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 619 cpp, gli errori di diritto nella motivazione non producono l'annullamento della sentenza, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. Ne consegue che l'errata motivazione su di una questione processuale correttamente decisa è del tutto irrilevante.
6. La censura sub f) e manifestamente infondata, atteso che le dichiarazioni della EN vengono indicate alle pagine 14 e seguenti della sentenza di appello come confermate da quelle dei testi SI, TO, TE e persino dai testi indicati dalla difesa - quali IL e LB. Per quanto attiene alle dichiarazioni del curatore, evidentemente, esse vanno valutate unitamente alla relazione prodotta ai sensi dell'articolo 33 LF e degli allegati alla stessa.
7. La censura sub g) e manifestamente infondata. La sentenza di appello pone in evidenza come la società fallita, da anni avesse bilanci in perdita. Sulla base di detti bilanci dunque non si comprende come la OR SR potrebbe aver pagato canoni per svariati milioni alla società titolare degli immobili che risultano presi in affitto. Partendo da tale incontrovertibile dato, la sentenza di appello, facendo uso anche delle dichiarazioni dei testi che parlano diffusamente di incassi in nero, giunge alla conclusione che proprio detto flusso clandestino di denaro sia stato utilizzato per pagare il canone d'affitto alla ER RE. II senso dell'operazione è stato dunque ricostruito in questi termini: la OR SR, contrariamente a quanto esposto nei suoi bilanci, maturava utili sufficienti a pagare il canone d'affitto alla ER RE;
quest'ultima utilizzava tali mezzi finanziari per pagare le rate di mutuo. Conseguentemente i fondi per pagare il mutuo erano fondi (neri) che provenivano dal giro d'affari della OR SR e che di fatto avevano consentito alla ER RE di poter assumere l'impegno di far fronte un mutuo per l'acquisto dell'immobile. La sentenza poi mette in evidenza che la ER RE altro non era che la nuova denominazione della TT SR, società che comunque vedeva come dominus l'imputato. Sulla base di tali dati fattuali, i giudici di merito hanno ritenuto fondata l'ipotesi d'accusa in base alla quale EL utilizzava la OR SR come società sulla quale caricare i debiti, distraendo i profitti e destinandoli all'acquisto di immobili da intestare ad altra società, formalmente separata, ma comunque facente capo a lui. Peraltro, nella sentenza impugnata, si pone in evidenza come gli incassi al nero non fossero l'unica forma con la quale venivano occultati i guadagni della società fallita, atteso che anche attraverso lo storno di fatture venivano indicate in bilancio entrate in realtà inferiori a quelle effettive.
7.1. Quale dunque che sia la percentuale di entrate al nero cui fanno riferimento i testi ai quali sia la sentenza di appello che il ricorso alludono, sta di fatto che dette modalità furono sistematicamente adoperate e che, come il giudice di appello ha adeguatamente dimostrato, esse erano di volume tale da consentire ad una società, che formalmente era costantemente in perdita (la OR SR) di acquistare immobili del valore di alcuni milioni di euro, facendoli intestre, con il meccanismo sopra descritto, ad altra società (afferente all'imputato).
8. La censura di cui al punto h) è inammissibile perché articolata in fatto. Con essa, addirittura, si chiede che il giudice di legittimità si trasformi in contabile per sindacare la correttezza dei bilanci e in particolare di quello redatto dal curatore nel dicembre 2004. Il dato incontrovertibile, messo in evidenza dalla sentenza, è che il curatore non trovò né merci in magazzino, né beni strumentali. Si tratta di cose che, quale ne fosse il valore al momento del fallimento, certamente erano state in possesso della Srl. Conseguentemente l'imputato avrebbe dovuto comunque renderne ragione, ovvero rendere ragione di quanto ricavato (per quanto poco potesse essere) dalla loro cessione, ovvero ancora esibire documentazione che ne comprovasse la messa fuori uso. Tutto ciò non è stato provato e dunque deve certamente trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale (ASN 199907569-RV 213636) in base al quale, una volta accertato che l'imprenditore ha avuto nella sua disponibilità determinati beni, nel caso in cui egli non renda conto del loro mancato reperimento, né sappia giustificarne la destinazione per effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che gli stessi siano stati dolosamente distratti;
ciò in quanto il fallito ha l'obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio. Insomma: la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni (ASN 20097048-RV 243295).
9. La censura sub i) è infondata, atteso che la visura camerale non fornisce prova della eventuale disponibilità in conto corrente un'altra (o con altre modalità) di una somma di denaro. In ogni caso, non risulta (la sentenza non lo evidenzia e il ricorrente non lo assume) che il EL abbia mai protestato per questo "furto" della moglie. а 10. Quanto alla censura sub j), anche se fosse impropria la espressione "azienda", la sentenza ha voluto significare che i crediti che la fallita vantava nei confronti dei suoi clienti sono stati ceduti alla EX, società che anche faceva capo l'imputato; si tratta dunque di una modalità di distrazione certamente efficace e rilevante ai fini penali. La censura pertanto è infondata. 11. Quanto alla bancarotta documentale (censura sub k), basta porre in evidenza che la mancata contabilizzazione delle entrate in nero e i falsi storni delle fatture, dei quali si è sopra detto, già da soli basterebbero a qualificare come infedele la registrazione contabile dei movimenti di denaro afferenti alla OR SR. A ciò va aggiunto quanto si legge in sentenza circa il disordine nel quale la contabilità e la documentazione erano tenute e le difficoltà che incontrò il curatore nella redazione del bilancio. Va da sé che, in una visione non atomistica della condotta dell'imputato, tale irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili non può ritenersi fine a se stessa ma, appunto, strumentale alla copertura delle reiterate distrazioni operate nel corso del tempo. 12. Quanto alla censura sub I), correttamente la corte di merito ha affermato trattarsi di una mera giustificazione sfornita di qualsiasi riscontro. Si presuppone, innanzitutto, contrariamente a quanto dimostrato dalla sentenza, che gli introiti al nero fossero poca cosa, si pretende poi che il lettore del ricorso creda al fatto che detti introiti sarebbero stati destinati a pagare lo stipendio per la moglie dell'imputato, la quale, viceversa, essendo socia (oltre che, come detto, coniuge di altro socio e amministratore) evidentemente partecipava agli utili. 13. L'ultima censura è inammissibile. Invero non è deducibile con il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale(ASN 201034791-RV 248348). 14. Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado. Lo stesso va anche condannato al ristoro delle spese sostenute in questo grado dalla PC, spese che si liquidano comne da dispositivo.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questa giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.500, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma in data 27.VI, 2012. Il presidente- Gaetanino Zecca L'estensore- Maurizio Fumoения DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 17 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cartela Lanzuise