Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 1
La depenalizzazione introdotta con l'art.2 della legge 28 dicembre 1993, n. 562 non si estende ai reati finanziari che nelle ipotesi aggravate siano punibili con pena detentiva, congiunta o alternativa a pena pecuniaria, attesoché il principio di ordine generale sancito dall'art. 32, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo il quale la depenalizzazione non opera nei confronti delle violazioni che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, congiunta o alternativa a quella pecuniaria, deve ritenersi applicabile anche alle violazioni previste da leggi in materia finanziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/1999, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 10/5/1999
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Componente SENTENZA
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Componente N. 1755
Dott. ALDO GRASSI Componente REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO MORGIGNI Componente N. 2653/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
SU RL, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 2/11/98;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perché manifestamente infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza del Tribunale di Palermo in data 11/10/95 LO RA veniva condannato, tenuto conto della recidiva specifica contestatagli, alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione ed un milione di lire di multa, con confisca delle sigarette in sequestro, in quanto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 282, 292, 293 D.P.R. 23/1/73, n.43 e 67, 69 e 70 D.P.R. 26/10/72, n. 633), dei quali era chiamato a rispondere per avere fatto contrabbando di Kg. 2,040 di tabacchi lavorati esterni, sottraendoli anche al pagamento dell'I.V.A., come accertato in Palermo il 21/9/92.
Contro tale decisione l'imputato proponeva impugnazione per chiedere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione del proprio comportamento processuale e, comunque, una riduzione della pena inflittagli, perché eccessiva. La Corte d'Appello di Palermo confermava, con sentenza del 2/11/98, la decisione impugnata osservando che le invocate attenuanti generiche bene erano state negate all'imputato a causa dei di lui precedenti penali specifici e reiterati e che il comportamento processuale dello stesso era stato già valutato in sede di irrogazione della pena, peraltro inflittagli in misura modesta. Avverso la sentenza di appello il RA ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente che il fatto ascrittogli avrebbe dovuto essere considerato depenalizzato dall'art. 2 L. 562/93 e che le circostanze attenuanti generiche gli sarebbero state negate con motivazione inadeguata, senza tenere conto del suo comportamento processuale, della esiguità del fatto e del suo completo ravvedimento.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, a mente dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di denaro indicata in dispositivo, equa in considerazione delle ragioni di palese infondatezza dell'impugnazione.
La depenalizzazione introdotta dall'art. 2 L. 28/12/93, n. 562 non si estende, infatti, al reati finanziari che nelle ipotesi aggravate siano punibili con pena detentiva, congiunta o alternativa a pena pecuniaria, dato che la norma di cui al secondo comma dello art. 32 L. 24/11/81, n. 689 ha valore di principio generale anche ad essi applicabile (v. conf. Cass. sez. III, 11/11/96, Longo;
22/11/94, Carniona;
6/5/94, Di Prima e 13/4/94, Antoci).
Invero, prima della modifica apportatavi dall'art. 2 L.562/93, l'art. 39 della L. 689/81 conteneva un principio, quello secondo cui non costituivano reato le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite con la sola ammenda, che aveva carattere di specialità rispetto a quello di cui all'art. 32 co. 1 e 2 della stessa legge, in virtù del quale non costituivano reato le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, sempre che nelle ipotesi aggravate non fossero punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. Per espressa previsione di legge, la norma di cui al co. 1 del citato art. 32 L. 689/81 operava salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'art. 39.
Una volta che, con la modifica introdotta dalla L. 562/93, sono state depenalizzate le violazioni finanziarie punibili non soltanto con l'ammenda, ma anche con la multa, il regime giuridico ad esse riservato dalla legge è stato equiparato a quello già in vigore -ex art. 32 co. 1 L. 689/81- per ogni altra violazione punibile con la multa o con l'ammenda, così che il principio di ordine generale sancito nel co. 2 della stessa norma, secondo il quale la depenalizzazione non opera nei confronti delle violazioni che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, congiunta o alternativa a quella pecuniaria, deve n'tenersi applicabile anche alle violazioni previste da leggi in materia finanziaria, per le quali non ha più ragion d'essere il previgente, particolare regime giuridico (v. conf. Cass. Sez. Un. 21/4/95, Zouine;
sez. III, 2/10/98, Catania;
11/12/95, Tricarico e 27/02/95, Stefanile). Le circostanze attenuanti generiche sono state negate con motivazione incensurabile, in questa sede, perché adeguata, corretta e logica, fondata sulla valutazione del comportamento processuale dell'imputato e sulla personalità dello stesso, desumibile anche dal di lui precedenti penali specifici e reiterati.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso proposto da LO RA avverso la sentenza delta Corte di Appello di Palermo in data 2/11/98 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di L.1.000.000.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1999