Sentenza 25 agosto 2009
Massime • 1
La durata della sospensione dei termini di custodia cautelare non subisce riduzione né per effetto dell'inosservanza del termine massimo di dieci giorni che deve intercorrere tra un'udienza e l'altra in caso di differimento del dibattimento (corrispondentemente alla parte eccedente), trattandosi di termine ordinatorio, né per la parte in cui viene superato il termine di sessanta giorni per i quali resta, al massimo, sospeso il corso della prescrizione in caso di sospensione del procedimento, trattandosi di istituto del tutto eterogeneo rispetto a quella della durata della custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/08/2009, n. 33518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33518 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 25/08/2009
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 66
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 25567/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO PP N. IL 17/12/1977;
avverso ORDINANZA del 14/05/2009 del TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO Domenico;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. DE NUNZIO Vladimiro per il rigetto;
udito il difensore avv.to STELLATO Giuseppe.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna la ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stata rigettato l'appello proposto contro l'ordinanza del giudice di merito che ab origine rigettò l'istanza di scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare in applicazione del combinato disposto dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d) e comma 4.
Il giudice dell'appello ritiene corretta l'impostazione giuridica del ricorrente, poiché l'istanza fa riferimento al decorso dei termini massimi di custodia per il giudizio di primo grado e prima della pronuncia di secondo grado e, pertanto, non avrebbero dovuto applicarsi l'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d) e comma 4, bensì la disposizione invocata dall'istante di cui all'art. 303 c.p.p., lett. c), n. 3.
Ciononostante, i termini massimi di fase di un anno e sei mesi per il giudice dell'appello, non sono decorsi poiché va considerato il periodo ulteriore di nove mesi di sospensione:
- dal 29 novembre 2007 al 21 febbraio 2008, come disposto con ordinanze pronunciate alle udienze consecutive del 29 novembre, 20 luglio e 17 gennaio, per un periodo complessivo di due mesi e ventitre giorni;
- dal 29 febbraio 2008 al 27 marzo 2008, come disposto con ordinanze pronunciate alle consecutive udienze del 29 febbraio 2008 e del 10 marzo 2008, per un periodo complessivo di ventisette giorni;
- dal 14 aprile al 25 settembre 2008, come disposto dalle ordinanze pronunciate alle consecutive udienze del 14 aprile, 9 maggio, 21 maggio, 30 maggio 8 luglio e 25 settembre dell'anno 2008, per un periodo complessivo di cinque mesi e undici giorni.
Il giudice d'appello rileva che tali ordinanze non sono state oggetto di specifico gravame in relazione ai predetti periodi di sospensione. Nell'ordinanza impugnata si precisa che il periodo da considerare è quello dal 13 luglio 2006, data di lettura del dispositivo di primo grado, al 25 settembre 2008, giorno in cui è stato letto il dispositivo in grado d'appello, e, pertanto, pari a due anni, due mesi e 12 giorni, dal quale vanno sottratti nove mesi. Ciò comporta che il periodo di un anno e sei mesi non era ancora decorso.
2. Il ricorrente deduce che il calcolo relativo ai periodi sospensione è errato. Il tribunale ha tenuto conto, ai fini del computo del periodo di durata della sospensione, anche dei giorni in cui si sono state tenute le udienza e per un numero pari a dodici. Inoltre, dall'8 luglio al 25 settembre 2008, ha calcolato l'intero periodo settantotto giorni anziché il tetto massimo di sessanta. Pertanto, dal termine di sospensione considerato dal tribunale vanno detratti trenta giorni e, così, il termine risulta decorso il 13 settembre 2008, in data anteriore alla sentenza di appello 25 settembre 2008.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha solo in udienza chiarito che il tetto massimo di sessanta giorni stabilito per la sospensione del processo è previsto dall'art. 159 c.p., là dove si prevede che la sospensione del decorso del tempo di prescrizione non può essere superiore ai sessanta giorni, anche se il rinvio del dibattimento o la sospensione dell'attività processuale sia superare a tale termine. La questione è priva di fondamento. Anzitutto, l'art. 477 c.p.p. stabilisce che il dibattimento, qualora non possa essere esaurito in una sola udienza, debba essere rinviato al giorno successivo e che il giudice può sospende il dibattimento, nel caso di assoluta necessità, per un termine non superiore ai dieci giorni. Al riguardo, proprio con riferimento alla sospensione dei termini di custodia cautelare, la giurisprudenza di legittimità è uniforme nel senso che si tratti di un termine ordinatorio, perché per la sua inosservanza non è prevista alcuna sanzione processuale o decadenza nè spiega influenza sulla sospensione di cui all'art. 304 c.p.p.. Ciò in considerazione dell'esigenza che il rinvio di ciascun processo deve essere compatibile con il rispetto dei ruoli e la trattazione di altri processi. Se è vero dunque che il giudice è tenuto a osservare i termini predetti e che tale dovere deve assumere maggiore importanza là dove la durata del processo si rifletta su quella delle misure cautelari, è non meno certo che il rispetto dei termini in esame non può essere disgiunto dalla valutazione dell'attività complessiva dell'ufficio giudiziario, la cui entità non sempre consente lo svolgimento del processo con le cadenze temporali prefigurate dall'art. 477 c.p.p. (Sez. 1^, 18 febbraio 1994, dep 16 marzo 1994, n. 888; Sez. 1^, 17 febbraio 1997, dep. 26 aprile 1997, n. 2233; Sez. 1^, 17 febbraio 1997, dep. 12 aprile 1994, n. 866). Altrettanto, il riferimento, per le medesime ragioni già poste in rilevo, alla disposizione dell'art. 159 c.p., volta a disciplinare un istituto diverso e con effetti assolutamente diversi rispetto a quelli della custodia cautelare, possa estendersi alle sospensione dei termini di custodia che hanno una sistematica e disposizioni assolutamente proprie e modellate con tipicità sull'istituto de quo. Corretto, dunque, il calcolo complessivo di settantotto giorni di sospensione del dibattimento, anziché sessanta come preteso dal ricorrente. Pertanto, il computo ulteriori diciotto giorni sul tempo di sospensione - non contestato dal ricorrente e pari a otto mesi - comporta che il termine di scadenza di del 13 gennaio 2008 va differito al 1 ottobre 2008, e cioè in epoca successiva al 25 settembre 2008, data di pronuncia della decisione di appello. Ciò rende ininfluente il computo o meno degli ulteriori dodici giorni di relativi alle udienze di trattazione, in quanto il legittimo calcolo dei diciotto giorni non incide su termine di scadenza della custodia e impedisce la perdita di efficacia della misura.
Peraltro, anche qui la conclusione cui è giunto il tribunale non è posta in discussione dal generico motivo di ricorso che non distingue sulle ragioni della sospensione: se dovuta a impedimento della difesa o a richiesta delle parti ovvero a quella di cui all'art. 304 c.p.p., comma 2, riconducibile alla difficoltà del processo. Tale ultima disposizione senza dubbio comporta di considerare anche i giorni di udienza - al pari dei tempi tra l'una e l'altra udienza i cd. "tempi morti" -, poiché anche essi riferibili alla complessiva difficoltà del processo.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato. A norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 25 agosto 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2009