Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/08/2009, n. 33518
CASS
Sentenza 25 agosto 2009

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La durata della sospensione dei termini di custodia cautelare non subisce riduzione né per effetto dell'inosservanza del termine massimo di dieci giorni che deve intercorrere tra un'udienza e l'altra in caso di differimento del dibattimento (corrispondentemente alla parte eccedente), trattandosi di termine ordinatorio, né per la parte in cui viene superato il termine di sessanta giorni per i quali resta, al massimo, sospeso il corso della prescrizione in caso di sospensione del procedimento, trattandosi di istituto del tutto eterogeneo rispetto a quella della durata della custodia cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/08/2009, n. 33518
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33518
    Data del deposito : 25 agosto 2009

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