Sentenza 10 gennaio 2007
Massime • 1
Non sono causa di inutilizzabilità della perizia la mancata redazione, a cura del cancelliere, del verbale di consegna al perito della necessaria documentazione in originale, e la mancata allegazione di tale documentazione all'elaborato peritale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2007, n. 5619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5619 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RI Aldo - Presidente - del 10/01/2007
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 38
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 028709/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI US N. IL 28/11/1955;
avverso SENTENZA del 04/05/2006 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza dell'11.2.1999 il Pretore di Ancona condannava ZO GI alla pena di mesi nove di reclusione e L. 500.000 di multa, avendolo riconosciuto colpevole del reato di ricettazione di due moduli per assegni bancari del Banco di Roma - Agenzia 1 di Roma, provento del delitto di appropriazione indebita in danno di PP TA.
La Corte di PPlo di Ancona, con sentenza del 4.5.2006, confermava la decisione del giudice di primo grado.
Avverso tale sentenza l'imputato ZO GI proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto due diversi profili.
Col primo motivo di gravame la difesa lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 76 disp. att. c.p.p., art. 191 c.p.p.. In particolare rileva la difesa che l'inosservanza delle formalità previste dall'art. 76 disp. att. c.p.p., stante la mancata redazione a cura del funzionario di cancelleria del verbale di consegna della documentazione in originale e la mancata allegazione di questa all'elaborato peritale, determina l'inutilizzabilità della perizia, posta dal giudice a fondamento della sua decisione. li rilievo non fondato.
Ed invero l'art. 191 c.p.p. invocato dal ricorrente si riferisce alle "prove illegittimamente acquisite" in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Nel caso di specie occorre innanzi tutto evidenziare che l'accertamento demandato al perito non costituisce "prova" ma un mezzo, essenzialmente discrezionale, di acquisizione o valutazione di dati che richiedono specifiche competenze tecniche;
inoltre è fondamentale il rilievo che la disposizione di cui all'art. 191 c.p.p. fa riferimento alle "prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", mentre nel caso di specie non sussiste alcun divieto stabilito dalla legge in ordine all'espletamento di tale accertamento, con conseguente inapplicabilità della disposizione richiamata;
da ciò l'ulteriore conseguenza che i vizi denunciati dal ricorrente si traducono in una irregolarità in alcun modo sanzionata che non inficia la validità ed utilizzabilità dell'accertamento suddetto.
Col secondo motivo di gravame la difesa lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione agli artt. 224, 223, 229 e 546 c.p.p. non avendo il decidente verificato la validità e completezza dell'indagine tecnica in questione, stante la carenza e contraddittorietà della metodologia utilizzata dal perito, puntualmente eccepita dalla difesa, che si era concretizzata in una risposta non esaustiva ai quesiti postigli. Ed ha rilevato altresì che erroneamente la Corte di merito era pervenuta ad un giudizio di certezza della falsità dei due titoli e della attribuibilità di tale falsità al ricorrente solo sulle conclusioni del perito, ed in assenza di ulteriori elementi che potessero dare concretezza al suo convincimento.
Neanche tale motivo di ricorso è fondato.
Per quel che riguarda la validità e completezza dell'indagine tecnica in questione, rileva il Collegio che la metodologia degli accertamenti svolti dal perito non è in alcun modo codificata, e sarà quindi compito del giudice valutare l'attendibilità o meno dei risultati cui lo stesso è pervenuto, anche alla stregua della correttezza e condivisibilità del procedimento e dei metodi usati:
e, nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato piena ed esaustiva contezza della correttezza degli accertamenti peritali svolti. Per altro verso rileva il Collegio che la Corte di merito è pervenuta ad un giudizio di colpevolezza dell'imputato argomentando da una serie di elementi che univocamente convergevano in detta direzione, e cioè: la provenienza degli assegni in questione dal furto subito da PP TA;
il possesso e la utilizzazione di tali assegni da parte del ZO;
la sostanziale anomalia della condotta del ZO che aveva girato tali assegni al teste Di TU AU senza apporre la propria firma per girata, rilevando quindi che l'ipotesi accusatoria fondata sul materiale probatorio acquisito era compatibile con i risultati della verifica peritale eseguita "previa scientifica comparazione con scritture sicuramente provenienti dall'imputato, appositamente reperite in più sedi nonché legittimamente acquisite e riprodotte in fotocopia nel corpo della relazione scritta", traducendo in tal modo correttamente in certezza giuridica, alla stregua di tutte le ulteriori acquisizioni processuali, il giudizio espresso dal perito in termini probabilistici o possibilistici.
E pertanto neanche sotto tale profilo il ricorso può trovare accoglimento.
Ai rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 10 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2007