Sentenza 13 maggio 2014
Massime • 1
L'immutabilità del giudice, sancita dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., essendo espressione di un principio generale, si estende anche alle decisioni assunte con ordinanza all'esito di udienza camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza pronunciata dalla Corte d'appello ex art. 315 cod. proc. pen., poiché il verbale dell'udienza camerale recava in intestazione l'indicazione di un collegio presieduto da magistrato diverso da quello che aveva sottoscritto il provvedimento in veste di presidente).
Commentario • 1
- 1. Immutabilità del giudice estradizionale vale per discussione e decisione (Cass. 1763/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 marzo 2025
Il principio di immutabilità del giudice opera anche nella fase della trattazione e della discussione della causa estradizionale, e vieta, nei procedimenti che non sono connotati dalla formazione della prova nel contraddittorio delle parti, che il giudice che decide la regiudicanda sia diverso da quello che ha partecipato alla discussione delle parti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI SEZIONE PENALE Sentenza 1763/25 7 marzo – 25 marzo 2025 Gaetano De Amicis Presidente Fabrizio D'Arcangelo Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AB (CU **), nato in Australia il **/1981; avverso la sentenza emessa in data 10/01/2025 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2014, n. 38122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38122 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 13/05/2014
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 937
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 44358/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT IN N. IL 09/07/1951;
avverso l'ordinanza n. 23/2012 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 11/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG Dott. FODARONI Giuseppina, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 11 aprile 2013 la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione proposta da EN AN, il quale era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 23/7/2005 al 21/9/2005 perché indagato del reato di abuso d'ufficio continuato. Il predetto, con sentenza del 21/7/2010, era stato assolto dall'imputazione dal Tribunale di Enna perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la richiamata ordinanza propone ricorso per cassazione il EN, a mezzo del difensore, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 525 c.p.p.. Osserva che il procedimento era stato deciso da collegio presieduto dal dr. Cardinale, dopo che l'udienza camerale di trattazione era stata celebrata innanzi al collegio presieduto dal dr. Nicastro, come documentato dal relativo verbale.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha rilevato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Il ricorrente ha presentato memoria integrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso va accolto, in ragione della fondatezza del primo motivo. Secondo l'orientamento costantemente espresso da questa Corte, al quale il collegio si conforma, "il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525 c.p.p., comma 2, è espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni assunte con ordinanza all'esito dell'udienza camerale ex art. 127 c.p.p. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza resa ex art. 310 c.p.p. dal Tribunale del riesame, poiché vi era contrasto tra il verbale di udienza e l'intestazione del provvedimento, con conseguente dubbio che due magistrati che avevano partecipato alla decisione non avessero partecipato all'udienza)" (Sez. 1, Sentenza n. 25806 del 12/06/2007 Rv. 237369). Nella specie il principio richiamato risulta violato poiché il verbale dell'11/4/2013 reca in intestazione l'indicazione del collegio presieduto da magistrato diverso da colui che ha sottoscritto l'ordinanza in veste di presidente. Il dato non può che intendersi come indicativo di una partecipazione alla deliberazione di un magistrato in veste di Presidente diverso da quello che presiedeva il collegio in udienza. Tanto basta a ritenere integrata la nullità, non rilevabile dalla parte prima del deposito dell'ordinanza e, di conseguenza, tempestivamente dedotta.
6. In base alle svolte argomentazioni l'ordinanza va annullata, con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la impugnata ordinanza con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2014