Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/07/2002, n. 9805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9805 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
ес 740 Q K I H Y L L D I I I E V E A L Å N B J S I 5 5 ° 8 R 9 . 1 09805. 02 A / N 4 T - EPUBBLICA ITALIANA / U 6 B 3 B . I . L R R L . IN NOME DEL PROLOTTALI P T A . . D B L ORTE SU A E A T D I I I R S F E I N SEZIONE QUINTA CIVILE T E . S A N I A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI Presidente R.G.N.1223/2001 Dott. Bruno Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Stefano MONACI Cron.26563 Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 27/02/2002 Dott. Antonino DI BLASI Rel. ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi - IRPEF - ILOR SENTENZA Calamità naturali 1984 sul ricorso proposto da: Sospensione riscossione Effetti ricollega- AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro bili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge - Ulteriore Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura beneficio rideter- minazione imponi- bile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
SEGATORI LUCIANO, residente a [...], - intimato Tributariaavverso la sentenza della Commissione E 6 L Regionale di Perugia Sez. 2 n.322/2/99 del 15-12-1999, I E 3 V N I O 2 I C Z A 8 4 S E S A 1 7 N C / I O D 1 I . A P M N E M R P A U S C E T R O C depositata il 15-12-1999. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 27-02-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Velardi che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art.375 C.p.C.; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor EG LU, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt.28, della legge 13 maggio 1999, n.133, 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.917, 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46, 2 del DPR 597/1973, nonché della Legge n.263/1989. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 7-12-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, The .n.792, come convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 - prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art.13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, della legge 18 n.133, posto in relazione all'art.11 febbraio 1999, n.28, deve essere considerata come introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 8659/2001; 10237/2001; 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2002. I Z A Il Presidente R T S A I I Dott. Saccucci Bruno " G R B E 0 R A . L T " L A U A D B . I B E R A T A T T I N 1 E R A RelatoreRelato 3 S re Il Consigliere 1 Estensore E T . N A Blasi Dott Ab M DEPOSITATO IN CANCELLERIA -5 LUG. 2002. Oggi. IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Osvaldo Ascanio 1