Sentenza 8 luglio 2010
Massime • 1
L'impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato è situazione di fatto da valutarsi con riferimento al momento e alle circostanze in cui essa si prospetta all'ufficiale giudiziario. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale l'ufficiale giudiziario aveva appreso dai vicini di casa dell'imputato del suo allontanamento in altra zona della città individuata solo genericamente, ha precisato che non rileva la circostanza che, successivamente alla consegna al difensore per impossibilità della prima notifica al domicilio eletto, le ulteriori notifiche siano state bene eseguite all'originario domicilio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2010, n. 35048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35048 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2010 |
Testo completo
Udienza pubblica dell'8 luglio del 2010
Registro Gen. N P ollio Sentenza n1348 35 048 / 1 0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Guido De Maio presidente Dott. Agostino Cordova consigliere
Dott. Ciro Petti consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi consigliere Dott Santi Gazzarra consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di RA
TO, nato a [...], il 6 novembre del 1955, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 27 ottobre del 2009; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti: sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Sante Spinaci, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
La Corte d'appello di Palermo,con sentenza del 3 dicembre del 2009, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale di Termini Imerese, dichiarava non doversi procedere nei confronti di RA TO, in ordine alle contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda, perché le stesse si erano estinte per prescrizione e riduceva a mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro 21.000,00 di ammenda la pena che
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1)la nullità del giudizio d'appello per la irrituale notificazione del decreto di citazione a giudizio,il quale è stato notificato al difensore nonostante l'elezione di domicilio che il prevenuto non aveva mai cambiato;
l'affermazione dell'ufficiale giudiziario contenuta nella relata della notificazione, secondo la quale, da informazioni apprese dai vicini, il prevenuto avrebbe trasferito la propria residenza in Piazza San Domenico di Caccamo non è sufficiente a configurare "l'impossibilità” di notificazione richiesta dalla norma, proprio perché l'imputato non aveva cambiato residenza e peraltro, nessun tentativo di rintracciarlo nella piazza San Domenico era stato effettuato;
2) violazione di legge per avere i giudici del merito affermato l'esistenza del vincolo sulla base delle sole dichiarazioni del teste MO FR senza precisare la natura del vincolo e senza considerare che il prevenuto aveva ottenuto il permesso in sanatoria.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato Con riferimento al primo motivo si osserva che la notificazione mediante consegna di copia al difensore, in presenza di una dichiarazione di domicilio, implica che sia accertato da parte dell'ufficiale addetto alle notifiche che per trasferimento 0 altra causa la notificazione sia divenuta impossibile nel luogo indicato. Tuttavia, l'ufficiale giudiziario, una volta accertato, anche per mezzo d'informazioni assunte in loco, che non trattasi di assenza momentanea, non è tenuto a svolgere ulteriori indagini per individuare la nuova residenza essendo onere dell'imputato comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Nella fattispecie l'ufficiale giudiziario dai vicini di casa ha appreso che il prevenuto aveva trasferito la propria residenza nella piazza San Domenico della medesima città senza ulteriori precisazioni .Contrariamente all'assunto del difensore,l'ufficiale giudiziario non aveva l'obbligo di rintracciare il destinatario nella piazza San Domenico tanto più che i vicini di casa non erano stati in grado di indicare il numero civico della nuova residenza. Pertanto legittimamente l'atto è stato notificato al difensore, essendo divenuta impossibile la
Edutfi 2 notificazione nel domicilio eletto. Non assume alcun rilievo la circostanza che successivamente le ulteriori notificazioni siano state eventualmente effettuate nel domicilio originariamente eletto, poiché il prevenuto potrebbe essere ritornato a dimorare nel luogo dell'elezione del domicilio. In ogni caso l'impossibilità della notificazione nel domicilio eletto deve essere valutata con riferimento alla situazione che si prospetta all'ufficiale giudiziario al momento della notificazione. Se l'ufficiale giudiziario,sia pure per mezzo di notizie apprese sul posto,accerta che non si tratta di assenza momentanea,ma di trasferimento, legittimamente effettua la notificazione mediante consegna dell'atto al difensore.
Con riferimento al secondo motivo,si rileva anzitutto che la questione relativa alla presunta mancanza di prova del vincolo è inammissibile perché non risulta dedotta con i motivi d'appello. In ogni caso l'esistenza del vincolo risulta dimostrata mediante una testimonianza qualificata, resa nel contraddittorio delle parti.
Si osserva poi che la valutazione relativa alla necessità o meno dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale, in relazione all'incidenza delle opere sull'ambiente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 e 149 d.P.R. n. 42 del 2004,compete, in sede di verifica dell'eventuale ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 181 dello stesso d.P.R., all'autorità giudiziaria penale e non è condizionata dall'eventuale opinione diversa dell'autorità amministrativa. (Cass n 35401 del 2007). Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire effettuato,ai sensi degli artt 13 e 22 della legge n 47 del 1985( ora 36 e 45 del testo unico approvato con d.P.R.n 380 del 2001),
,come espressamente previsto dalla norma, determina l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e quindi, si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio ossia alle violazioni delle stessa legge in cui sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria ( opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione o con variazioni essenziali). Pertanto la causa estintiva di cui alle norme citate non produce alcun effetto sul reato paesaggistico (cfr per tutte Cass 20 maggio 2005 n 19256).
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
Necfi 3 Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma l' 8 luglio del 2010- Il Consigliere estensore Il Presidente
Ciro Petti Guido De MaioGuido lize Felf Welland
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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