Sentenza 9 aprile 2002
Massime • 2
I lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile in zona sottoposta a vincolo, sia pure nel rispetto della precedente volumetria e destinazione d'uso, richiedono l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo ai sensi degli artt 151 e 152 del decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, così come in precedenza ai sensi degli artt. 1 del D.L 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431 e 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497. (Nell'occasione la Corte ha inoltre affermato che tale quadro normativo non risulta modificato dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D. P.R. 6 giugno 2001 n. 380, atteso che ai sensi dell'art. 22 del citato T.U. gli interventi di demolizione e ricostruzione, pur se ora sottoposti a denuncia di inizio attività, allorché effettuati in zone vincolate necessitano della autorizzazione della P.A. a tutela del vincolo).
In materia edilizia le disposizioni più favorevoli contenute nel D. P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) trovano applicazione ai giudizi in corso in virtù del principio di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., stante la vigenza della predetta riforma dal 1 al 9 gennaio 2002, atteso che la proroga del termine di entrata in vigore del citato Testo Unico risulta introdotta solo con la legge 31 dicembre 2001 n. 463, di conversione con modificazioni del D. L. 23 novembre 2001 n. 411, ed entrata in vigore il 10 gennaio 2002. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato che i lavori di totale demolizione e fedele ricostruzione di un manufatto identico, ovvero con il rispetto della preesistente sagoma, volumetria, area di sedime e caratteristiche dei materiali, rientrano nella nozione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del citato T.U., con la conseguenza che, allorché tali interventi non comportino aumento delle unità immobiliari, non necessitano del rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 10 del decreto n. 380 - sostitutivo della pregressa concessione edilizia - , bensì della denuncia di inizio attività prevista dall'art. 22 del citato decreto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2002, n. 18216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18216 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 09/04/2002
Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - N. 818
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - N. 28895/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AL GE, n. a Agrigento il 4.8.1938, res. in Realmente C/da Scavezzo n. 148,
avverso la sentenza in data 14.3.2001 della Corte di Appello di Palermo, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Agrigento in data 5.4.2000, venne condannata alla pena di giorni 28 di arresto e L. 20.000.000 di ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui all'art. 20 lett. c) della L. n. 47/85; e) di cui agli art. 1 e 1^ sexies della L. n. 431/85, unificati sotto il vincolo della continuazione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di colpevolezza della AL in ordine ai reati ascrittile al capi a) ed e) della rubrica per avere eseguito lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza concessione edilizia e senza antorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. La sentenza ha escluso che i lavori di cui alla contestazione rientrino nella nozione di interventi di ristrutturazione edilizia o di manutenzione e consolidamento statico, come sostenuto dall'appellante con il corrispondente motivo di gravame, di talché ha affermato che la loro esecuzione doveva essere preceduta dal rilascio della concessione edilizia e della autorizzazione paesaggistica.
La Corte ha, però, dichiarato estinto per prescrizione l'ulteriore reato afferente alla violazione della normativa per le opere da realizzarsi in zona sismica e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta dal giudice di primo grado alla AL nella misura precisata in epigrafe.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, che la denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 31 lett. c) della L.
5.8.1978 n. 457, nonché dell'art. 7 del D.L. 23.1.1982 n. 9,
convertito in L. n. 94/82. Osserva la ricorrente che l'orientamento giurisprudenziale, cui si è uniformata la Corte territoriale, si riferisce all'ipotesi di interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano comportato la demolizione e successiva ricostruzione dell'intero edificio, mentre nel caso in esame i lavori hanno interessato solo una piccola parte dell'inimobile preesistente, che è stata ricostruita nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo, di talché per la loro esecuzione era necessaria la solo autorizzazione di cui al citato art. 7 del D.L. n. 9/82 e, trattandosi di intervento di restauro conservativo, non occorreva neppure il rilascio dell'autorizzazione della competente Soprintendenza. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la illogicità della motivazione della sentenza in punto di rideterminazione della pena per effetto della declaratoria di estinzione del reato sub d), rilevando che nella parte motiva della pronuncia, a differenza di quanto indicato in dispositivo, la pena risulta ridotta a giorni venti di arresto e L. 28.000.000 di ammenda, a seguito della detrazione da quella inflitta dal giudice di primo grado (mesi uno di arresto e L. 21.000.000 di ammenda) di giorni due di arresto e L. 200.000 di ammenda.
Il primo motivo di gravame è fondato limitatamente al reato di cui al capo a) per effetto della riforma delle disposizioni legislative in materia edilizia di cui al D. L.vo 6.6.2001 n. 378, trasfuse nel T.U. approvato con D.P.R.
6.6.2001 n. 380. Osserva la Corte che l'entrata in vigore del citato testo unico, già disposta, ai sensi dell'art. 138, per la data dell'1.1.2002, è stata prorogata al 30.6.2002 dall'art. 5 bis della L. 31.12.2001 n. 463, di conversione con modificazioni del decreto legge 23.11.2001 n. 411, entrata in vigore, a seguito della pubblicazione sulla G.U. del 9.1.2002. il successivo giorno 10 gennaio.
Le disposizioni più favorevoli per l'imputato contenute nel D.P.R. n. 380/2001, stante la vigenza della predetta riforma legislativa dal
1.1. al 9.1.2002,in quanto la proroga del termine di entrata in vigore del testo unico è stata introdotta dalla citata legge di conversione del D.L. n. 411/2001, devono, quindi, trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, c.p., nel presente procedimento.
Per completezza di disamina deve, infatti, rilevarsi sul punto che le attività eventualmente poste in essere successivamente all'1.1.2002 e non più sanzionate penalmente, per effetto dell'entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, non possono costituire illecito penale in conseguenza della attribuzione di efficacia retroattiva alla legge di proroga del termine di entrata in vigore del medesimo Testo Unico, ponendosi una siffatta interpretazione della legge di proroga in contrasto con il disposto di cui all'art. 25, comma secondo, della Costituzione. Orbene, va rilevato che i lavori di totale demolizione e fedele ricostruzione di un manufatto identico, e cioè nel rispetto della preesistente sagoma, volumetria, area di sedime e caratteristiche dei materiali, rientrano nella nozione di "interventi di ristrutturazione edilizia", di cui all'art. 3, primo comma lett. d), del D. L.vo 6.6.2001 n. 378 e corrispondente disposto del testo unico.
I predetti interventi di ristrutturazione edilizia, caratterizzati dalla sussistenza dei requisiti precisati, allorché non comportino, altresì, aumento delle unità immobiliari, della destinazione d'uso, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, o altre variazioni prospettiche, non necessitano del rilascio del permesso di costruire, di cui all'art. 10 del citato D. L.vo, come si desume, a contrario, dal primo comma lett. c) del predetto articolo, bensì della denuncia di inizio attività di cui al successivo art. 22, primo comma.
Peraltro, deve essere, altresì, osservato che i lavori di ristrutturazione edilizia, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria e sagoma, rientrano anche nella categoria prevista dall'art. 1, comma sei lett. b), della legge delega 21.12.2001 n. 443 (cosiddetta legge obiettivo) per la cui esecuzione è espressamente prevista la semplice denuncia di inizio attività.
Tale ultima disposizione di legge entrerà in vigore, ai sensi del dodicesimo comma del citato art. 1, l'11.4.2002.
Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato che il manufatto di cui alla contestazione è stato ricostruito dall'imputata, con lavori che peraltro hanno interessato l'integrale rifacimento solo di una parte di esso, con le stesse caratteristiche dell'immobile preesistente.
L'intervento edilizio posto in essere, pertanto, non necessita, alla luce delle esaminate disposizioni legislative più favorevoli per l'imputata, del preventivo rilascio del "permesso di costruire", che, ai sensi dell'art. 10 del T.U., ha sostituito l'abrogato istituto della concessione edilizia, di talché il fatto di cui al capo a) non è più previsto dalla legge come reato.
Relativamente al reato di cui al capo e), invece, deve essere in primo luogo rilevato che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, formatosi sulla previgente disciplina della attività edilizia, i lavori di ricostruzione di un immobile, già oggetto di demolizione, sia pure nel rispetto della preesistente volumetria e destinazione d'uso, non sono classificabili quali interventi di manutenzione straordinaria o di restauro conservativo e, pertanto, l'esecuzione degli stessi necessitava del rilascio di concessione edilizia e non già della mera autorizzazione amministrativa, poi sostituita dalla denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 7 del D. L. 23.1.1982 n. 9, convertito in L. n.94/82, peraltro abrogato dall'art. 136, primo comma lett. e), del
T.U. (cfr. sez. 3^, 1997, Morano riv. 1209414; 199301758, Mirarchi, riv. 194676; 199301439, Vigi riv. 194658; 199109975, Bendinelli, riv. 188228).
L'esecuzione di detti lavori, pertanto, richiedeva, altresì, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 431/85, attualmente sostituito dall'art 152 del D. L.vo n. 490/99, come esattamente affermato nella impugnata sentenza, l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1497/39, attualmente art. 151 del medesimo Testo Unico.
Tale quadro normativo inoltre non è stato modificato dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, entrato temporaneamente in vigore l'1.1.2002, poiché, ai sensi del citato art. 22, comma terzo, del decreto presidenziale, gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è richiesta la citata denuncia di inizio attività (interventi che non rientrano nell'elenco di cui all'art. 6 ed all'art. 10) sono egualmente subordinati al rilascio della autorizzazione della amministrazione preposta alla tutela del vincolo, allorché debbano essere eseguiti su immobili soggetti a tutela storico-artistica o paesaggistica - ambientale.
Negli stessi sensi dispone inoltre espressamente il citato art. 1, comma ottavo, della L. n. 443/200 1. Il fatto ascritto alla AL,
come accertato dai giudici di merito, pertanto, pur considerando il diverso quadro normativo in materia di attività edilizia esaminato, costituisce egualmente reato, ai sensi dell'art. 1 sexies della L. n.431/78, sostituito senza sostanziali modificazioni dall'art. 163 del D. L.vo n. 490/99.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato nel resto. Per effetto di quanto osservato la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al fatto di cui al capo a), perché non è previsto dalla legge come reato, e con rinvio quanto all'imputazione di cui al capo e) per la sola determinazione della pena afferente a detto reato.
L'accoglimento del ricorso nel limiti precisati con il conseguente rinvio al giudice di merito è assorbente delle censure dedotte con il secondo motivo di gravame, venendo automaticamente corretto, per effetto della nuova statuizione sulla pena, l'evidente errore materiale in cui sono incorsi i giudici di appello sul punto.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo a) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo quanto alla determinazione della pena per il reato di cui al capo e). Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 9 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2002