Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2002, n. 18216
CASS
Sentenza 9 aprile 2002

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I lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile in zona sottoposta a vincolo, sia pure nel rispetto della precedente volumetria e destinazione d'uso, richiedono l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo ai sensi degli artt 151 e 152 del decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, così come in precedenza ai sensi degli artt. 1 del D.L 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431 e 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497. (Nell'occasione la Corte ha inoltre affermato che tale quadro normativo non risulta modificato dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D. P.R. 6 giugno 2001 n. 380, atteso che ai sensi dell'art. 22 del citato T.U. gli interventi di demolizione e ricostruzione, pur se ora sottoposti a denuncia di inizio attività, allorché effettuati in zone vincolate necessitano della autorizzazione della P.A. a tutela del vincolo).

In materia edilizia le disposizioni più favorevoli contenute nel D. P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) trovano applicazione ai giudizi in corso in virtù del principio di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., stante la vigenza della predetta riforma dal 1 al 9 gennaio 2002, atteso che la proroga del termine di entrata in vigore del citato Testo Unico risulta introdotta solo con la legge 31 dicembre 2001 n. 463, di conversione con modificazioni del D. L. 23 novembre 2001 n. 411, ed entrata in vigore il 10 gennaio 2002. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato che i lavori di totale demolizione e fedele ricostruzione di un manufatto identico, ovvero con il rispetto della preesistente sagoma, volumetria, area di sedime e caratteristiche dei materiali, rientrano nella nozione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del citato T.U., con la conseguenza che, allorché tali interventi non comportino aumento delle unità immobiliari, non necessitano del rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 10 del decreto n. 380 - sostitutivo della pregressa concessione edilizia - , bensì della denuncia di inizio attività prevista dall'art. 22 del citato decreto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2002, n. 18216
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18216
    Data del deposito : 9 aprile 2002

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