Sentenza 9 maggio 2008
Massime • 1
In tema di diffamazione, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese contenute negli scritti presentati nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria e sulla soppressione o cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive spetta solo al giudice della causa nell'ambito della quale furono scritte le frasi offensive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2008, n. 36627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36627 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 09/05/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2170
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 037699/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LE VI, N. il 11/12/1962;
HE CO, N. il 13/06/1961;
NI NC, N. il 24/08/1957;
avverso SENTENZA del 29/06/2006 GIUDICE DI PACE di RIMINI;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero SAVANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario FRATICELLI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
Udito il difensore Avv. MORRONE Corrado di Roma.
IN FATTO E DIRITTO
LE VI, NI NC e HE CO sono imputati del delitto di diffamazione in danno di NI DI perché i primi due, quali avvocati del terzo avevano scritto nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo del 24.10.2002 diretto al Tribunale di Rimini, che le firme di avallo sulle cambiali azionate dal predetto nell'occasione che aveva originato il procedimento erano state estorte truffaldinamente dal NI, che le firme degli opponenti erano state estorte con l'inganno e che costoro si erano resi conto di essere stati da quello raggirati. Contro la sentenza del Giudice di Pace di Rimini, che li aveva assolti in applicazione del disposto dell'art. 598 c.p., ma che aveva ordinato la cancellazione delle espressioni contenute in quell'atto giudiziario mediante annotazione a margine della sentenza penale, ed infine aveva condannato i prevenuti al risarcimento del danno morale nei confronti del NI, ricorrono per cassazione gli imputanti deducendo violazione di legge per la falsa applicazione degli artt.595 e 598 c.p. in quanto le espressioni usate in sè non sarebbero state offensive, ma rappresentative dei motivi, collegati anche ad una denuncia penale, che sostenevano l'opposizione e che quindi il giudice avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 598 c.p., mentre li avrebbe dovuto assolvere per insussistenza del fatto. Inoltre il giudice avrebbe errato nell'applicazione del medesimo art.598 cpv. c.p. perché la competenza a disporre la cancellazione appartiene al giudice della causa nell'ambito della quale sarebbero state utilizzate le espressioni per cui si procede, giudice che sarebbe unico competente a riconoscere una somma a titolo di danno morale.
Il ricorso è fondato con riferimento all'erronea applicazione che il Giudice di Pace ha fatto del disposto dell'art. 598 cpv. c.p.. Invero privo di fondamento è il rilievo dei ricorrenti in merito alla materiale insussistenza del fatto per la mancata offensività delle espressioni utilizzate.
Valutate in sè, ed avulse dal contesto, non v'è dubbio che espressioni quali quelle riportate nel capo di imputazione abbiano una oggettiva carica offensiva e diffamatoria, la cui natura, di attribuzione di comportamenti riprovevoli, non può certo sfuggire a chi, non certo inconsapevolmente, faccia uso di termini del genere. I ricorsi dei prevenuti, nel censurare la decisione del giudice e sostenendo la non offensività delle espressioni usate finiscono necessariamente per affrontare l'aspetto funzionale di tali espressioni e le inseriscono nel contesto in cui debbono essere correttamente valutate, cosi manifestando la non fondatezza del preteso riconoscimento dell'insussistenza del fatto. È nella valutazione del contesto in cui, e dello scopo in vista del quale, le espressioni erano state utilizzate che il giudice ha inquadrato correttamente la fattispecie portata alla sua attenzione, ritenendo che gli imputati avessero agito, in modo che non costituiva il reato loro ascritto, nella tutela del diritto di difesa, proprio e dei clienti, garantito anche assicurando alle parti ampia possibilità di sostenere le proprie ragioni senza un limite diverso da quello della pertinenza all'oggetto della causa. Così, dovendosi difendere dalle pretese di una persona che si riteneva aver carpito la buona fede di persone anziane per ottenere da loro la sottoscrizione di titoli cambiari assicurando che i titoli non sarebbero stati portati all'incasso e sarebbero stati ritirati, sicuramente funzionale all'esercizio del diritto di difesa era una qualificazione forte, quale truffaldino, del preteso comportamento ingannatorio del soggetto che poi aveva finito per azionare i titoli con procedimento monitorio o come raggiri delle affermazioni che avevano convinto gli ottuagenari genitori del HE a sottoscrivere i titoli.
Il giudice, applicato correttamente il disposto dell'art. 598 c.p., comma 1 ha tuttavia erroneamente interpretato le disposizioni del capoverso del medesimo articolo e, quanto a ciò, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ha ritenuto il giudice del merito che compete al giudice penale, che prosciolga l'imputato in applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 598 c.p., comma 1 sia l'ordine di soppressione o cancellazione delle espressioni ritenute offensive, sia l'assegnazione alla persona offesa di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Secondo quanto statuito alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6701 dell'8/2/2006, ric. Massetti) la corretta interpretazione della norma in questione comporta che solo il giudice della causa nella quale sono state scritte o pronunciate le frasi offensive abbia il potere di decidere, a conclusione del giudizio, se assegnare all'offeso una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre a disporre eventualmente la cancellazione delle frasi offensive, ovvero l'annotazione della sentenza in calce agli atti che le contengano. Posto che l'art. 538 c.p.p., comma 1 prevede che solo "quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma dell'art. 74 e ss. c.p.", la pronuncia di proscioglimento a norma dell'art. 598 c.p., comma 1, preclude la possibilità di pronunciare il provvedimento di condanna al risarcimento dei danni. La particolare caratteristica dell'art. 598 c.p., di applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art 51 c.p., in quanto riconducibile all'art. 24 Cost. (Cass., Sez. 2, 6 giugno 1966, Fransoni, Rv. 103016), che si fonda sul rapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesi prospettate nell'ambito di una controversia giudiziaria, fa sì che la sola condizione di applicabilità della norma sia che "le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta" (Cass., Sez. 5, 23 settembre 1998, Lamendola, Rv. 214354, Cass., Sez. 5, 4 aprile 2000, Tumbiolo, Rv. 217523). Non è necessario che le offese abbiano una base di veridicità, perché i fatti portati in giudizio sono per definizione controversi;
e ciascuna parte ha il diritto di esporli al giudice secondo la sua prospettiva di interesse, salva la responsabilità civile, anche per le spese, e la responsabilità penale per calunnia, ne' si richiede esplicitamente una particolare continenza espressiva, posto che un limite in proposito deriva appunto dalla necessità di una rilevanza delle offese in funzione difensiva, con la conseguenza che i limiti di applicabilità dell'art. 598 c.p., comma 1 sono tutti nella funzionalità delle eventuali offese all'esercizio del diritto di agire in giudizio riconosciuto a chiunque dall'art. 24 Cost.. È quindi solo il giudice della causa in cui le frasi offensive furono scritte o pronunciate che è in grado di valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui furono rivolte e se debbano essere adottati gli altri provvedimenti previsti dalla norma in questione. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alle disposizioni ex art. 598 c.p., comma 2, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. d), perché consiste in un provvedimento non consentito dalla legge.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle disposizioni ex art. 598 c.p., comma 2, disposizioni che elimina.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008