Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7321 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
ee 65492 Oggetto Registro. SN Benefici prima casa. 9861/7/9 Inammissibilità del ricorso per tardiva notifica. V ISI 'N SNES IV REPUBBLICA ITALIANA ITALANO07 32 1 / 03 IN DEL POPO LA CORTE SUPREMA DE CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. Giovanni Paolini Presidente R. G. N. 15141/99 Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. Cron.16247 Dott. Francesco Ruggiero Consigliere Rep. Dott. Simonetta Sotgiu Consigliere Ud. 27/11/02 Dott. Michele D' Alonzo Consigliere ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: Ministero delle finanze, Ufficio del registro di Genova, in persona del Ministro p.t., domiciliato in 12, n. presso 1'Avvocatura Roma, via dei Portoghesi, Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex
- ricorrente -
lege
contro
AS AR, elettivamente domiciliato in Roma, viale eG. Mazzini, n. 11, presso gli Avvocati Franco Gallo Livia Salvini, che la rappresentano e difendono, giusta . N procura speciale a margine del controricorso controricorrente - 4321 Я 1 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 112, depositata il 26.11.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito, per la controricorrente, 1'Avvocato Rossi, per delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'ufficio del registro di Genova, con avviso di liquidazione in data 13.4.1995, revocò i benefici inizialmente concessi ai coniugi AS AR e AC NN per l'acquisto della prima casa, avvenuto il 30.6.1992, avendo essi rivenduto l'immobile in data 19.12.1994, prima dello spirare del quinquennio dall'acquisto. AS AR propose ricorso avverso tale avviso, davanti alla commissione tributaria di primo grado di Genova che, con sentenza in data 22.1.1996, lo accolse, contribuenti non in considerazione del fatto che potevano considerarsi decaduti dall'agevolazione suddetta, avendo essi proceduto all'acquisto, in data 2 21.12.1994, e cioè entro l'anno dalla precedente vendita, di altro immobile da adibire а propria abitazione. Propose quindi appello l'ufficio, chiedendo la riforma della decisione di primo grado e sostenendo che il mantenimento del beneficio fiscale, dipendente dall'ac- quisto di altra abitazione entro l'anno dalla vendita dell'immobile che aveva già goduto dell'analoga agevo- lazione, non competeva nel caso di specie, perché n. 751 applicabile, in virtù della legge 24.3.1993, solo agli acquisti originariamente effettuati dopo la data della sua entrata in vigore (25.3.1993). La commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza depositata il 26.11.1998, respinse l'appello, avendo ritenuto che la legislazione agevolativa in materia, costituita da numerosi provvedimenti normativi succedutisi nel periodo di tempo interessato, tenuto conto delle date degli atti consentiva comunque, di compravendita, di conservare il beneficio in parola, grazie all'avvenuta estensione di esso, con la citata legge n. 75/1993 e con l'articolo 16, CO. 1, D. L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 243, a coloro che procedevano, entro l'anno dalla vendita, all'acquisto di altra abitazione;
come appunto era avvenuto nel caso concreto 3 Я sottoposto a giudizio. Avverso tale sentenza, notificata all'ufficio del regi- stro di Genova il 7.5.1999, l'amministrazione finanzia- ria propone ricorso per cassazione, notificato il 15.7. 1999, affidandolo ad un solo motivo con cui deduce vio- lazione e falsa applicazione dell'articolo 15, legge n. 400/1988, dei DD.LL. nn. 14/1992, 237/1992, 293/1992, 16/1993, 155/1993 (convertito nella legge n. 243/1993) e della legge 24 marzo 1993, n. 75, assumendo che la possibilità di evitare la decadenza di cui si tratta, acquistando altro immobile da destinare ad abitazione entro l'anno dalla vendita dell'abitazione precedente, compete soltanto a chi effettuò il primo acquisto agevolato nel vigore delle leggi da ultimo citate, non avendo queste efficacia retroattiva. L'intimato AS AR resiste mediante controri- corso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE pregiudizialmente esaminata l'eccezione Deve essere d'inammissibilità del ricorso, per mancato rispetto del termine "breve" d'impugnazione (articoli 62, co.2, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 e 325, 2°co., c.p.c.), sollevata col controricorso e, comunque, rilevabile d'ufficio (Cass. nn. 8714/2001, 8009/ 1999, 6075/1997). commissione tributaria Risulta che la sentenza della 4 regionale fu notificata all'ufficio del registro di Genova, parte in causa non assistito dall'avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado, il 7.5.1999. La notifica fu ritualmente eseguita, poiché non è applicabile al caso quanto prescritto dall'articolo 11, secondo comma, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato), circa il luogo di notifica delle sentenze. Infatti, in conformità a consolidata giurisprudenza di questa corte, valida all'epoca di detta notificazione, tale luogo era identificato nell'ufficio dell'avvocatu- ra distrettuale territorialmente competente, sol quando il patrocinio dell'amministrazione in secondo grado fosse stato affidato all'avvocatura medesima (S.U. n.2174/1988, in tema di sanzioni amministrative); nel caso contrario, la notificazione della sentenza non andava effettuata in conformità alla norma citata, bensì direttamente all'ufficio (fra le molte, Cass. nn. 10420/1998, 9846/1998, 2438/1998, 3309/1995) che - in 11, base alla disciplina dettata dagli articoli 10, co.2, e 12, co.4, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 era parte nel giudizio e poteva svolgervi direttamente (salva la facoltà di farsi assistere, solo in secondo grado, dall'avvocatura dello Stato) tutte le attività processuali. 5 : L'articolo 21, co.1, della legge 13 maggio 1999, n.133, interprecando "autenticamente" l'articolo 38, co.2, D. Lgs. n. 546/1992 (notificazione della sentenza tributa- ria), ha poi ripristinato la situazione originaria, disponendo che, al fine di far decorrere il termine di sessanta giorni per l'impugnazione, la sentenza pronun- ziata dalla commissione tributaria regionale debba essere notificata all'ufficio competente dell'avvocatu- ra dello Stato, ai sensi del richiamato articolo 11, secondo comma, R.D. n. 1611/1933. In virtù. di tale disposizione, entrata in vigore il 18.5.1999, le notificazioni già eseguite in difformità dal citato articolo 11, secondo comma, sarebbero risul- tate retroattivamente irrituali e, conseguentemente, sarebbero da considerare tempestivi ricorsi per cassazione proposti dall'amministrazione oltre i sessanta giorni, nel termine (lungo) di un anno dalla 38, co.3, D.Lgs. pubblicazione della sentenza (art. n. 546/1992). Questa eventualità, però, è positivamente esclusa per effetto della sentenza n. 525, in data 22.11.2000, della Corte Costituzionale che - pronunziando su analoga ha dichiarato l'illegittimità costituzio- eccezione interpretativa suddetta, nella parte nale della norma in cui estende la propria efficacia anche al periodo 6 anteriore alla sua entrata in vigore. Ne risulta che, fino al 17.5.1999 (giorno precedente la data di entrata in vigore della legge interpretativa, ed in base alla giurisprudenza allora consolidata, ut supra), le notifiche eseguite direttamente all'ufficio impositore, non assistito dall'avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado, sono da ritenere rituali ed idonee a far decorrere il termine breve per il ricorso in cassazione (fra le molte, Cass. nn. 5648, 1674, 488 del 2001). Tale è, dunque, la notifica della sentenza in esame, eseguita il 7.5.1999 nei confronti dell'ufficio del registro di Genova. Il ricorso per cassazione avversO detta sentenza, proposto dall'amministrazione delle finanze, fu notificato alla controparte il 15.7.1999, cioè oltre il termine (breve) di sessanta giorni, stabilito dall'ar- ticolo 51, co.1, D. Lgs. n. 546/1992, che scadeva il 6.7.1999, martedì. Deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile il Tale pronunzia esime, ricorso perché tardivo. nel merito il motivo di ovviamente, dall'esaminare ricorso dedotto. la particolare complessità Si ritiene equo, stante risultante dalle osservazioni della vicenda normativa, 7 che precedono, compensare interamente fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile tributaria, il 27 novembre 2002. Il presidenteРобной Il consigliere est. вред цит CANCELLIERE COR dott Luidi Riitano NOTE DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 MAG 2003 FLUERE Oggi A litara Lu SUPR 8