Sentenza 17 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7738 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SU 7 7 38/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NO EL POLO VALI E IA I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 16766/00 Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere- Cron. ∙17091 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA Consigliere Ud. 30/01/03 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: LANCASTER GROUP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO MENICHINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AT NT, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato GAETANO LEO, giusta delega in atti;
2003 600 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 3003/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 10/06/00 R.G.N. 3048/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato FERZI CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 16766/00 Svolgimento del processo Con ricorso del 18.1.1995 al Pretore di Mascalucia ON TI, premesso di aver lavorato in qualità di agente per la TE UP s.p.a. dal 1 prile 1987 al 31 dicembre 1994, lamentava che alla conclusione del rapporto non gli era stato corrisposto, per la parte che qui ancora interessa, quanto dovuto a titolo di indennità di avviamento e di indennità di maneggio denaro e chiedeva pertanto la condanna della società al pagamento del dovuto. La società si costituiva e si opponeva alla domanda osservando che l'indennità di maneggio denaro non era dovuta dal momento che al TI non era stato conferito alcun incarico di riscuotere denaro per conto della preponente, Dri mentre l'indennità di avviamento di cui all'art. 1751 C.C. non spettava al ricorrente, avendo questi ricevuto analoga dell'accordo economico collettivo indennità in applicazione stipulato il 30.10.1992, dopo l'introduzione del nuovo testo dell'art. 1751 c.c. Il Pretore, con sentenza del 22 giugno 1996, riconosceva al ricorrente la somma di lire 14.650.000 per indennità maneggio denaro, mentre rigettava la richiesta di indennità ex art. 1751 C.C. Avverso detta sentenza proponevano appello sia la società, che si doleva dell'accoglimento della domanda proposta dall'ex agente per l'indennità di maneggio denaro, sia il TI, relativa che si doleva per il rigetto della domanda all'indennità di avviamento. Il Tribunale di Catania, con sentenza depositata il 10 giugno 2000, rigettava l'appello della società ed in parziale 2 accoglimento dell'appello del TI condannava la s.p.a. TE UP al pagamento in favore dell'ex agente della ulteriore somma di lire 58.102.788 a titolo di indennità di avviamento. In motivazione il Tribunale, per quanto concerne l'indennità Osservava che di nessun rilievo era ildi maneggio denaro, mancato conferimento all'agente dell'incarico di riscuotere, visto che la società aveva sempre accettato senza alcuna riscosse dall'agente e che dalla riserva le somme documentazione in atti e dall'esame della stessa compiuto dal CTU risultava che il TI aveva effettivamente svolto in modo non sporadico attività di riscossione non limitata al recupero degli insoluti, sicchè senza dubbio questi aveva Dhon diritto alla indennità. Quanto poi alla indennità ex art. 1751 C.C. il Tribunale, premesso che detta norma stabilisce che le disposizioni in essa previste sono inderogabili a svantaggio dell'agente, osservava le disposizioni dell'accordo economico collettivo che 30.10.1992 dovevano ritenersi più favorevoli all'agente solo nell'ipotesi in cui non sussistessero tutte le condizioni previste dai commi 1 e 2 della norma di legge, poiché detto accordo ne prevedeva la liquidazione a prescindere dall'esistenza di dette condizioni;
per contro, nel caso in cui sussistessero tutte le condizioni di legge, come nella specie, doveva accertarsi in concreto quale dei due trattamenti fosse più favorevole all'agente. Orbene, rilevava il Tribunale, dalla disposta consulenza tecnica era risultato che il trattamento risultante dall'applicazione più favorevole era quello per cui all'agente l'indennità dell'art. 1751 C.C., motivo 3 andava liquidata, in mancanza di specifici rilievi contrari, nella misura massima prevista. Per la cassazione di tale sentenza la soc. TE UP ha proposto ricorso con due motivi. L'intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 C.C. e insufficiente e contraddittoria motivazione, la società lamenta che il Tribunale, violando i principi che regolano l'onere della prova, abbia fondato il proprio convincimento in ordine alla pretesa attività di riscossione somme effettuata dall'agente in modo non sporadico, non già sulle prove che la parte richiedente avrebbe dovuto proporre come era suo onere, bensì utilizzando le conclusioni di una consulenza tecnica suddetto mezzo did'ufficio, omettendo di considerare che il indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. Le censure sono destituite di fondamento. onere probatorio Il TI ha assolto il proprio depositando in giudizio la documentazione in suo possesso. La consulenza tecnica è stata disposta dal Tribunale per l'esame di detta documentazione, e cioè per una valutazione di carattere strettamente tecnico, come si evince chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata. Dall'esame di detta documentazione il CTU ha tratto il convincimento che l'attività di riscossione svolta dal TI non era stata di carattere sporadico e non era limitata al solo recupero degli insoluti ed il Tribunale ha condiviso tale conclusione motivando adeguatamente il proprio convincimento. Nella specie non sono 4 dunque riscontrabili né la violazione dei principi che regolano l'onere della prova, né insufficienza di motivazione. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 1751 e 2697 C.C. oltre che insufficienza di motivazione, la società ricorrente osserva che il Tribunale da un lato ha riconosciuto al TI l'indennità di avviamento nella tale decisione,misura massima senza adeguatamente motivare dall'altro lato ha ritenuto la disciplina legislativa più conveniente per l'agente di quella convenzionale solo ponendo a raffronto la misura massima dell'indennità ottenibile secondo i due diversi sistemi;
in tal modo però il Tribunale non avrebbe considerato che la disciplina convenzionale nel suo complesso doveva ritenersi migliorativa rispetto а quella legale, Den assicurando in ogni caso l'indennità di clientela in misura proporzionale alle provvigioni, ed avrebbe ignorato la stato 10 stesso ricorrente ad invocarecircostanza che era l'applicazione della disciplina contrattuale. Le suesposte censure non sono meritevoli di accoglimento. La decisione impugnata non risulta fondata su una inaccettabile inversione dell'onere della prova, come sostiene la ricorrente. Il Tribunale ha ritenuto corretta la determinazione dell'indennità di avviamento nella misura massima prevista "in mancanza di specifici rilievi contrari che rendessero l'ex agente in qualche misura non meritevole del trattamento massimo". Il giudice di appello, così pronunciando, ha solo preso atto del fatto che dalle risultanze istruttorie non erano emersi elementi negativi che potessero indurre ad una riduzione dell'importo della indennità. Anche sul piano motivazionale la pronuncia del Tribunale risulta, pertanto, sufficiente ed adeguata. 5 Di conseguenza risulta corretto anche il raffronto operato dal giudice catanese tra la liquidazione ex art. 1751 C.C. nella misura (massima) ritenuta congrua e quella convenzionale, nonché la scelta della liquidazione legale, perché più favorevole all'agente. Trattasi peraltro di una valutazione in fatto che, per essere congruamente motivata, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità. Quanto al rilievo che il TI nel ricorso introduttivo aveva invocato l'applicazione della disciplina contrattuale collettiva, è appena il caso di rilevare che detta circostanza è del tutto irrilevante, posto che per espressa volontà del le disposizione dell'art. 1751 C.C. "sonolegislatore inderogabili a svantaggio dell'agente", come ricordato dallo stesso Tribunale. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2003 Il Presidente Il Cons. estensore biglich Puant Фужив Деярпіма velle IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria McCANCELLIERE 17 MAG. 2003 E R P CFL JERE IL