Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/1991, n. 12137
CASS
Sentenza 5 giugno 1991

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L'Arma dei carabinieri è destinata a due funzioni fondamentali, l'una di carattere militare, per la quale dipende dal Ministero della Difesa, l'altra di carattere civile, in ordine alla quale dipende dal Ministero dell'Interno. Conseguentemente l'uno o l'altro di questi Ministeri è legittimato a stare nel giudizio penale come responsabile civile per l'illecito penale commesso da un carabiniere, dal quale sia derivato danno ingiusto per i terzi, a seconda che ciò sia avvenuto nell'esercizio delle funzioni militari o civili (Nella specie, relativa ad un omicidio colposo ex art. 55 cod. pen. commesso da un carabiniere in servizio di ordine pubblico, la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero della Difesa, che lamentava il difetto di legittimazione passiva, quale responsabile civile, in quanto il fatto era stato commesso da Carabiniere in servizio di ordine pubblico e, dunque, mentre era alle dipendenze del Ministero dell'Interno, al quale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 121 del 1981, spetta la tutela dell'ordine pubblico e dal quale dipendono, a tal fine, anche i Carabinieri).

In tema di uso legittimo di armi, nel caso di resistenza posta in essere con la fuga, manca il rapporto di proporzione tra l'uso dell'arma e il carattere non violento della resistenza opposta al pubblico ufficiale. In tale ipotesi il pubblico ufficiale che abbia fatto uso dell'arma non può invocare l'esimente "de qua" sotto il profilo della putatività, assumendo di aver ritenuto di agire in presenza di una causa di giustificazione, essendo incontrovertibile che l'errore sull'esistenza delle circostanze di esclusione della pena spiega efficacia scriminante quando investe i presupposti di fatto che integrano la causa di giustificazione o una norma extrapenale integratrice di un elemento normativo della fattispecie giustificante, e non quando si risolve in un errore di diritto, sfociante nell'erronea e inescusabile convinzione che la situazione (nella specie: un uomo in fuga) nella quale l'agente si trova ad operare rientri tra quelle cui l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia scriminante, giacché diversamente si finirebbe con il considerare inoperante, sul terreno delle cause di giustificazione, il principio generale, posto dall'art. 5 cod. pen., secondo cui l'ignoranza (inescusabile) della legge non scusa. (Fattispecie in cui un carabiniere, allo scopo di arrestare la fuga di un ciclomotorista che non aveva ottemperato all'invito di fermarsi, aveva esploso vari colpi d'arma da fuoco in direzione delle gomme del veicolo ed uno di tali colpi, rimbalzando, aveva attinto il conducente cagionandone la morte).

In tema di notificazioni, il secondo comma dell'art. 166 cod. proc. pen. abrogato dispone che l'atto da notificare è rimesso all' ufficiale giudiziario che deve immediatamente formarne un numero di copie eguale a quello delle persone alle quali deve notificarsi - dal che si deduce, con chiarezza, la necessità della formazione di tante copie quante sono le persone alle quali l'atto va notificato -, mentre l'art. 179 dello stesso codice, nel disciplinare la nullità delle notificazioni, indica, come prima causa della nullità della notificazione, l'incompletezza della stessa, prevedendo, che la notificazione è nulla se l'atto è stato notificato incompletamente. Ne deriva che la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico domiciliatario, che sia eseguita mediante consegna di una sola copia, è invalida per incompletezza della fattispecie notificatoria, giacché, se non sussiste incertezza sul punto se l'atto sia stato notificato all'uno o all'altro destinatario, è certo, peraltro, che l'atto non è stato notificato a nessuno in modo completo, costituendo la consegna di una copia legale dell'atto per ciascun notificando elemento essenziale della notificazione, alla stregua del succitato art. 166, secondo comma; norma, questa, che intende garantire, per un verso, il contraddittorio, e per altro verso, il diritto di difesa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/1991, n. 12137
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12137
Data del deposito : 5 giugno 1991

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