Sentenza 5 giugno 1991
Massime • 3
L'Arma dei carabinieri è destinata a due funzioni fondamentali, l'una di carattere militare, per la quale dipende dal Ministero della Difesa, l'altra di carattere civile, in ordine alla quale dipende dal Ministero dell'Interno. Conseguentemente l'uno o l'altro di questi Ministeri è legittimato a stare nel giudizio penale come responsabile civile per l'illecito penale commesso da un carabiniere, dal quale sia derivato danno ingiusto per i terzi, a seconda che ciò sia avvenuto nell'esercizio delle funzioni militari o civili (Nella specie, relativa ad un omicidio colposo ex art. 55 cod. pen. commesso da un carabiniere in servizio di ordine pubblico, la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero della Difesa, che lamentava il difetto di legittimazione passiva, quale responsabile civile, in quanto il fatto era stato commesso da Carabiniere in servizio di ordine pubblico e, dunque, mentre era alle dipendenze del Ministero dell'Interno, al quale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 121 del 1981, spetta la tutela dell'ordine pubblico e dal quale dipendono, a tal fine, anche i Carabinieri).
In tema di uso legittimo di armi, nel caso di resistenza posta in essere con la fuga, manca il rapporto di proporzione tra l'uso dell'arma e il carattere non violento della resistenza opposta al pubblico ufficiale. In tale ipotesi il pubblico ufficiale che abbia fatto uso dell'arma non può invocare l'esimente "de qua" sotto il profilo della putatività, assumendo di aver ritenuto di agire in presenza di una causa di giustificazione, essendo incontrovertibile che l'errore sull'esistenza delle circostanze di esclusione della pena spiega efficacia scriminante quando investe i presupposti di fatto che integrano la causa di giustificazione o una norma extrapenale integratrice di un elemento normativo della fattispecie giustificante, e non quando si risolve in un errore di diritto, sfociante nell'erronea e inescusabile convinzione che la situazione (nella specie: un uomo in fuga) nella quale l'agente si trova ad operare rientri tra quelle cui l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia scriminante, giacché diversamente si finirebbe con il considerare inoperante, sul terreno delle cause di giustificazione, il principio generale, posto dall'art. 5 cod. pen., secondo cui l'ignoranza (inescusabile) della legge non scusa. (Fattispecie in cui un carabiniere, allo scopo di arrestare la fuga di un ciclomotorista che non aveva ottemperato all'invito di fermarsi, aveva esploso vari colpi d'arma da fuoco in direzione delle gomme del veicolo ed uno di tali colpi, rimbalzando, aveva attinto il conducente cagionandone la morte).
In tema di notificazioni, il secondo comma dell'art. 166 cod. proc. pen. abrogato dispone che l'atto da notificare è rimesso all' ufficiale giudiziario che deve immediatamente formarne un numero di copie eguale a quello delle persone alle quali deve notificarsi - dal che si deduce, con chiarezza, la necessità della formazione di tante copie quante sono le persone alle quali l'atto va notificato -, mentre l'art. 179 dello stesso codice, nel disciplinare la nullità delle notificazioni, indica, come prima causa della nullità della notificazione, l'incompletezza della stessa, prevedendo, che la notificazione è nulla se l'atto è stato notificato incompletamente. Ne deriva che la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico domiciliatario, che sia eseguita mediante consegna di una sola copia, è invalida per incompletezza della fattispecie notificatoria, giacché, se non sussiste incertezza sul punto se l'atto sia stato notificato all'uno o all'altro destinatario, è certo, peraltro, che l'atto non è stato notificato a nessuno in modo completo, costituendo la consegna di una copia legale dell'atto per ciascun notificando elemento essenziale della notificazione, alla stregua del succitato art. 166, secondo comma; norma, questa, che intende garantire, per un verso, il contraddittorio, e per altro verso, il diritto di difesa.
Commentari • 2
- 1. Diritto di resistenza ad atti arbitrari del pubblico ufficiale (Cass. 4457/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 giugno 2019
Il rapporto tra amministrazione e società non è un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima: non vi è spazio per una malintesa tutela del prestigio e della "infallibilità" degli agenti della pubblica autorità. I rapporti tra cittadini ed Autorità devono rendere pertanto lecita e quindi priva di antigiuridicità la reazione del privato di fronte ad atti arbitrari della pubblica autorità, non soltanto perchè il soggetto passivo non è meritevole di tutela, ma in quanto deve essere garantito al cittadino in una concezione dello Stato di tipo democratico la facoltà di "resistere" a tutela del diritto o l'interesse privato arbitrariamente leso o …
Leggi di più… - 2. Cause di non punibilità, scriminante putativa, identificazione indagato, pubblico ufficiale, attività arbitrariaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/1991, n. 12137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12137 |
| Data del deposito : | 5 giugno 1991 |
Testo completo
7 3 1 137 2 1
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 5.6.91
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE π PENALE SENTENZA
N. 1462Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. Raffaele Nigro
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
RI Iarossi
N.3149/81 2. >>>
Davide Avitabile
3.
US Caizzone CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1
4. UFFICIO COPIE
->>
Mariano Battisti Relatore Rilasciata copla chidio ha pronunciato la seguente at SIG. DI 210 L.per diritti L24000 SENTENZA
27 MAR1992 sul ricorso proposto da IL CANCELLIERE ZO US n. a Mon-
Di-teroni di Lecce il 21/3/1959; Ministero della fesa, responsabile civile;
Ministero dell'interno,
responsabile civile;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia legale avverso la sentenza at SIG. Avv. GEN STATO della Corte di Appello de per85 of UTT. 1994 L'Aquila del 12/10/1990;
IL CANCEL ERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Richiesta Copia studio
CATTARINIdal Sig Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere per diritti L. Mod 82 il 2 NOV 1996
UFFICIO COPIE
Richiestal copie studio Cottori o lott. Mariano Battisti O TOMMASI dal Sig per diritti L. 18,59 DIC. 1996
-1 OTT. 2008 CANCELLIERE
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Antonino Scopelliti CANCELLERIAL
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
BK618124
Udita l'Avvocatura dello Stato per i responsabili K618125
civili %;B
Udit i difensor
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ZO US, carabiniere in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Casoli, veniva ci-
tato a giudizio dinanzi al tribunale di Lanciano
per rispondere del delitto di cui agli artt. 55
589 c.p., per avere, il 15/3/1988 in località So-
tagne del comune di Roccascalegna (CH), nel corso
di una operazione di servizio, per la ricerca di un responsabile di omicidio, colposamente cagional-
to la morte di De CA RI, esplodendo in dire-
dalUKTE SUPREMA DI CASSAZION zione delle gomma del ciclomotore condotto
UFFICIO COPIE trichiesta copla studio predetto, allo scopo di arrestarne la fuga, Traverse dal sig. colpi di pistola, uno dei quali raggiungeva il r e
MAR 1998 CA nella zona iliaca destra.
IL CANCELLIERE
Con sentenza del 17 aprile 1989, il tribunale di Lanciano dichiarava il ZO colpevole del reatio
cui di omicidio colposo, escludendo l' ipotesi di LIRE 2000 CANCELLERIA all'art. 55 c.p.; e, con le attenuanti generiche,
lo condannava alla pena di un anno di reclusione e al risarcimento dei danni: il capo civile della AM934831
sentenza di condanna investiva, solidalmente con LIRE 2000
CANCELLERIA
l'imputato e tra di loro, il Ministero della Dife-
sa e il Ministero dell'Interno, ritenuti responsa-
bili civili. Avverso la sentenza proponevano appello il De
AM984833
CA e i responsabili civili. LIRE 2000 CANCELLERIA Nei motivi l'imputato invocava, anzitutto, l'ap-
plicazione della scriminante dell'uso legittimo delle armi, avendo egli esploso i colpi per vince AM984834
di re la resistenza del De CA, che, allo scopo evitare il fermo, aveva cercato di investirlo
AM384019 il suo ciclomotore;
chiedeva, in alternativa,
l'applicazione della norma sul caso fortuito, sul presupposto che egli non avrebbe potuto prevedere che uno dei proiettili, indirizzati alle ruote del
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEciclomotore, sarebbe rimbalzato in modo così ano- UFFICIO COPIE
Richiesta, copia studiomalo da attingere il conducente del veicolo; in- dal Sig. Misson
【stava, infine, in subordine, per la diminuzione per diritti 36000 to della pena.
Il Ministero della Difesa lamentava, in via pre- LIRE 1000
CANCELLERIA
passiva,giudiziale, il difetto di legittimazione premettendo che quel giorno e in quel momento, il Os-De CA era in servizio di ordine pubblico, e T843626
1843670 servando che la legge n. 121 del 1981 aveva attri-
buito al solo Ministero dell'Interno la responsa-
1843663 bilità della tutela dell'ordine pubblico e della
LIRE 1000 Sicurezza pubblica;
entrambe le Amministrazioni, CANCELLERIA
ritenute responsabili civili, chiedevano, nel me-
rito, l'applicazione della esimente di cui agli artt. 51-53 c.p., quanto meno nel dubbio della lo- T843669
ro sussitenza, ex art. 530 del codice di procedu-
LIRE 1000] CANCELLERIA ra penale. La corte di appello de L'Aquila, con sentenza
del 12/10/1990, riduceva la pena inflitta confer-
T843674 mando nel resto la pronuncia del tribunale.
LIRE 1000 CANCELLERIA Accertava in fatto, tra l'altro, la corte di me-
rito che "era certo che la strada, teatro dell'in-
cidente, era in accentuata discesa per il De Luca
T843675 5 e presentava un fondo non asfaltato, misto di ter- ra battuta e sassi%;B che, secondo le indicazionei dello stesso ZO e le risultanze della perizia balistica, il De CA era stato colpito prima che affrontasse una curva sinistrorsa posta a circa m 10 dal punto in cui il militare aveva esploso colpi e, dunque, da una distanza di 8, 9 metri;
che dei tre colpi uno non era stato ritrovato, un
altro aveva forato il 'carter' dell'ingranaggio motore della 'Vespa' e il terzo aveva attinto il
De CA nella zona iliaca destra con una traietto-
ria dal basso verso l'alto e da destra
1000 sinistra". CANCELLERIA LIRE
Osservava, quindi, la corte di merito che "sulla scorta delle anzidette risultanze, così potevano
1843650 essere ricostruiti i fatti: 1) era certo che il De
luca non deteneva un'arma al momento della fuga;
2) era certo che il De CA, al quale era stato
intimato di fermarsi e di declinare le genera LIRE 1000
CANCELLERIA lità, non aveva ottemperato all'invito e aveva av-
viato la marcia della 'Vespa' in modo precipitoso e alquanto veloce%3B 3) si poteva ritenere avvenuta 1843664 la fuga a 'zig-zag' del De CA lungo la fiancata LIRE 1000
CANCELLERIA sinistra della camionetta dei CC. e in direzione del ZO, che era dietro tale veicolo, come se il De CA avesse il proposito di investire il mili- tare; 4) era certo che il ZO non aveva mirato alla persona del De CA, ma alla ruota del veico-
lo, come, del resto, sembrava confermato dal fatto che un proiettile si era conficcato nel 'carter'
*
della 'Vespa' e quello letale, prima di colpire il De CA, aveva subito una netta deformazione per aver prima urtato a terra".
"Non poteva, dunque,-proseguiva la corte di ap-
pello non essere esclusa la ricorrenza della in-
vocata scriminante dell'uso legittimo delle armi
essendovene i presupposti della necessità, non della inevitabilità e della proporzione, anche a dare per certo che il De CA avesse cercato di investire il ZO, -ponendo, così, in essere una
condotta di minaccia tale da concretare il delitto di resistenza ai danni del predetto-, dato che il
pericolo di investimento si era ormai esaurito,
che il prevenuto non era più costretto a far fuo-
co, e che, comumque, avrebbe dovuto prima tentare
di usare altri mezzi per bloccare il fuggitivo:
salire sulla camionetta, fare una rapida inversio- ne e raggiungerlo, visto che quella strada nonera
tra le più comode per una 'Vespa' e che anche per :
questo veicolo, così come per quello militare, al- tri viottoli minori sarebbero risultati impratica+
bili il ZO, in ogni caso, non era legittimato a ledere un bene primario, qual è la vita, per realizzare l'interesse dello Stato a fermare un soggetto che aveva commesso soltanto un reato di resistenza". 190#"Né-notava, ancora, la corte di appello- nel ca so concreto si poteva ritenere che l'evento fosse dipeso da caso fortuito, poiché, se era vero che
il proiettile che aveva determinato la morte del 1'De CA aveva subito un anomalo rimbalzo, urtando dapprima, una parte solida del terreno e, quindi
"Pattingendo il corpo del fuggitivo all'esito di un
rimbalzo abbastanza netto e avente una angolazione discretamente rilevante, era altrettanto vero che il ZO, che ben conosceva la natura del fondo di quella strada per averla già percorsa alla guida
.:: della camionetta e per averne rilevato le asperità
dovute alla presenza dei molti ed anche grossi sassi sporgenti dal terreno e ben visibili nelle
con fotografie in atti, avrebbe dovuto prevedere,
ia normale diligenza e sulla scorta della sua e
sperienza connessa all'uso delle armi, che uno dei proiettili potesse, sibbene indirizzato verso ter-
ra, urtare contro uno dei numerosi, non levigati sassi e, rimbalzando, mutare di traiettoria per quel tanto che fosse sufficiente ad attingere il
De CA".
Rilevava, infine, la corte di merito che la
conferma della sentenza, pur nel capo concernente
si impone- la condanna al risarcimento dei danni,
e deloltre che nei confronti dell'imputato va,
Ministero dell'Interno, anche nei confronti del
Ministero della Difesa "come conseguenza del rap-
porto d'impiego e del legame organico esistențe tra il ZO, come carabiniere, e il Ministero
della Difesa".
.1
Riccorono per cassazione i responsabili civili e il ZO affidando la richiesta di annullamento della sentenza ai motivi qui appresso esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, con il quale entrambi i respon-
sabili civili deducono che "l'avviso di deposito della sentenza, in quanto notificato presso l'Av--
vocatura dello Stato, domiciliataria ex lege, in una sola copia ad entrambe le Amministrazioni re-
sponsabili civili, è nullo ed inefficace ai fini
della decorrenza del termine di presentazione dei
motivi", è fondato, con la conseguenza che i mo-
tivi di ricorso, che risultano presentati, da am- g bedue le Amministrazioni, oltre il termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso di deposito, debbono ritenersi tempestivi, perché
presentati dopo il deposito della sentenza e prima della rituale notificazione dell'avviso di deposi-
to della stessa.
Invero, premesso che, ai sensi dell'art. 166, I
comma, c.p.p. abrogato, la notificazione di un at-
to, salvo che sia disposto altrimenti, è eseguita,
per ordine del giudice o del pubblico ministero a richiesta della parte privata, dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita la funzioni, il
II comma della stessa norma dispone che l'atto da
notificare è rimesso all'ufficiale giudiziario che deve immediatamente formarne un numero di copie eguale a quello delle persone alle quali deve no-
dal che si deduce, con chiarezza, latificarsi-
•necessità della formazione di tante copie quante sono le persone alle quali l'atto va notificato-,
mentre l'art. 179 dello stesso codice, nel disci-
plinare la nullità delle notificazioni, indica,
come prima causa della nullità della notificazio-
ne, l'incompletezza della stessa, prevedendo, ap-
punto, che la notificazione è nulla se l'atto è
stato notificato incompletamente. Ebbene, la notificazione dell'atto di impugna-
zione a più parti presso un unico domiciliatario,
che sia eseguita mediante consegna di una sola co-
pia, è indubbiamente invalida per incompletezza della fattispecie notificatoria, ché, se non sus-
siste incertezza sul punto se l'atto sia stato no-
tificato all'uno o all'altro destinatario, è cer-
to, peraltro, che l'atto non è stato notificato a
nessuno in modo completo, costituendo la consegna di una copia legale dell'atto per ciascun notifi-
cando elemento essenziale della notificazione, al-
la stregua dell'art. 166, II comma, dianzi citato,
norma che, come appare evidente, intende garanti-
_ altrore, per un verso, il contraddittorio e, per ɛ verso, il diritto di difesa (cfr. anche Cass.
civ. 28/10/1982 n. 5639).
Merita, poi, di essere accolto il secondo motivo con il quale il Ministero, della Difesa ripropone la eccezione di difetto di legittimazione passiva sul presupposto che, se "l'evento mortale si è ve-
rificato, come è indiscutibile si sia verificato,
nell'espletamento di un servizio di ordine pubbli-
co ad opera di un militare dell'Arma dei Carabi-
nieri, la legge n. 121 dell'1/4/1981 (Nuovo Ordi-
namento dell'Amministrazione della Pubblica Sicu- rezza), attribuisce al Ministero;
dell'Interno
(art. 1) la responsabilità della tutela dell'ordi-
ne e della sicurezza pubblica, e da tale dicastero dipendono (art. 16) le forze di Polizia e, per ta-
le servizio, i Carabinieri". fE' innegabile, infatti, che, come questa Suprema
Corte ha avuto già occasione di Osservare. prima ancora dell'entrata in vigore della legge n. 121
del 1981 (cass. sez. I, 18/5/1977, Dazzan ed al-
"tri), l'Arma dei Carabinieri è destinata a due
"funzioni fondamentali, l'una di carattere militare e l'altra di carattere civile.
In relazione alla prima i Carabinieri fanno par-
te dell'esercito, concorrendo alle operazioni mi- litari con le altre truppe e disimpegnando altri
speciali srvizi d'indole militare.
In relazione alla seconda, essi vegliano al man-
tenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, alla tutela dei
diritti, curano l'osservanza delle leggi, dei re-
golamenti, delle ordinanze, portano Soccorso 'in
caso di pubblici e privati infortuni.
Per questi due ordini di funzioni i Carabinieri
sono caratterizzati da una duplice dipendenza: dal
Ministero della Difesa per quelle di ordine mili- tare, dal Ministero dell'Interno per le altre.
Conseguentemente l'uno o l'altro di questi Mini-
steri è legittimato a stare nel giudizio penale come responsabile civile per l'illecito penale commesso dal Carabiniere, dal quale sia derivato danno ingiusto per i terzi, a seconda che ciò sia
avvenuto nell'esercizio delle funzioni militari °
cicili. 177
Essendo pacifico, nella specie, che il ZO,
quel giorno e in quel momento, era in servizio di '
ordine pubblico (qualche giorno prima nella zona 蹙
uno sconosciuto și era reso responsabile di comici-
dio e tentato omicidio, donde il servizio di per-
lustrazione del ZO e dei brig. che eran con
lui), non può non convenirsi con il ricorrente. Mi-
nistero della Difesa che il carabiniere ha commes-
so il fatto, per cui è causa, mentre era alle di- tj pendenze del Ministero dell'Interno, al quale, ai
sensi dell'art. 1 della legge n. 121/1981, spetta la tutela dell'ordine pubblico e dal quale dipen-
dono le forze di Polizia e, a tal fine,: pur i Ca-
rabinieri.
Non può, pertanto, non discenderne il difetto di legittimazione passiva del predetto Ministero del-
la Difesa. 13 Il primo motivo del ZO e il secondo motivo del responsabile civile Ministero dell'Interno, con i quali si deduce la "violazione dell'art
524, apn. 1 c.p.p. per inosservanza ed erronea plicazione degli artt. 51 e 53 del c.p.", è privo,
invece, di pregio giuridico.
Premesso che, secondo l'accertamento dei giudici di merito, il ZO ha esploso i tre colpi, miran+
do allo pneumatico posteriore della 'Vespa', quan
་ -
ཀ
་
ས
་
ཎ
་
མ
ན
ར
་
མ
།
བུ
davanti, do il De Luca gli era già passato oltrepassandolo, dunque, superandolo-, e stava proseguendo nella propria fuga, è certo che, ne
momento in cui il ZO ha sparato, non v'erano in atto, né una violenza, intendendo per tale "
gni comportamento attivo, realizzato da una o più
persone,- volto a creare nel destinatario-motivi per una volizione diversa da quella imposta dal dovere d'ufficio o di servizio", secondo come -si
esprime un'autorevole dottrina, né una resistenza 11
attiva, intendendo per tale "quel comportamento
realizzato da una o più persone, volto a rendere impossibile l'adempimento del dovere d'ufficio,
l'adempimento, cioè, degli atti necessari all'ese+
cuzione di questo". indusfie and , in altri 1 termini, volendo dare E' per certo che il De CA, nel fuggire e nel pro-
cedere "zigzagando", come si legge nella sentenza
della corte, abbia cercato di investire il ZO,
ponendo, così, in essere il delitto di resistenza-
་
che, come ha scritto testualmente la corte di ap- :
pello, "il pericolo di investimento s'era ormai esaurito".
Consegue, allora, che, quando ha esploso i tre colpi, il ZO non si trovava più nella necessità
di respingere una violenza o di vincere una resi-
stenza attiva all'Autorità, ed è insegnamento co-
mune della dottrina e della giurisprudenza che, se manca la violenza o la resistenza in atto, viene meno la necessità dell'uso delle armi, viene meno
uno dei presupposti fondamentali della scriminante prevista dall'art. 53 c.p np p atte L
Si può, peraltro, obiettare che il De CA, dopo la violenza o la resitenza attiva, dopo aver ten-
tato di investire il ZO che intendeva fermarlo,
ha proseguito nella fuga, relizzando, in questo modo, quella condotta nella quale la dottrina e la giurisprudenza ravvisano una delle forme di resi-
stenza passiva.
L'obiezione è esatta, ma da questa esattezza non scaturiscono le conseguenze volute dai ricorrenti. E' noto, per vero, che la dottrina e la giuri-
sprudenza di questa Suprema Corte, distinguendo tra resistenza attiva e resistenza passiva, hanno isolato la "fuga" alla quale hanno negato rilievo ai fini dell'art. 53 cup. osservando che, rispetto alla resistenza posta in essere con la fuga, manca il rapporto di proporzione tra l'uso dell'arma il carattere non violento, in quel momento, della resistenza opposta.
Si può, però, ulteriormente obiettare che il De
CA, se aveva cercato di investire il ZO, a+
veva posto in essere il reato di resistenza a pub+ blico ufficiale per il quale, essendo punito - con
la reclusione non inferiore nel massimo a cinque
* è previsto, dal'art. 235 c.p.p.anni, Dabrogato
l'arresto obbligatorio in flagranza.
Neppur da questa ulteriore obiezione, egualmente esatta, discendono le conseguenze che si vorrebbe-
ro, ché il De CA si stava sottraendo, si.
ma con quella particolare forma di all'arresto,
resistenza passiva, assolutamente non violenta,
che è la fuga, donde, ancora una volta, l'illegit timità dell'uso delle armi.
Come, infatti, ha osservato un'autorevole dot.
trina la "fuga di per sé considerata non lede pone in pericolo beni primari, ché non bisogna confondere la fuga, che è un comportamento succes-
sivo, e l'eventuale comportamento antecedente che
è quello che realizza l'attacco a beni di rilevan-
te importanza, sicché, quale che sia la gravità 2
del reato commesso, il rapporto di proporzione de-
ve sussistere non rispetto al precedente reato ma
rispetto alla forma di resistenza successivamente attuata da colui che tenta di sfuggire alla cattu-
ra"
}Nè il ZO può invocare, come pure invoca, l'e-
simente in questione sotto il profilo della puta-
assumendo di aver ritenuto di agire intività,
presenza di una causa di giustificazione, essendo IX +
incontrovertibile che l'errore sull'esistenza del-
le circostanze di esclusione della pena spiega ef-
ficacia scriminante quando investe i presupposti di fatto che integrano la causa di giustificazione o una norma extrapenale integratrice di un elemen- to normativo della fattispecie giustificante, e quando si risolve, come nella specie,non in un errore di diritto, sfociante nell'erronea e ine-
scusabile convinzione che la situazione-un, uomo in fuga- nella quale l'agente si trova ad operare rientri tra quelle cui l'ordinamento giuridico at 17
tribuisce efficacia scriminante, ché in tal caso si finirebbe con il considerare inoperante, sul terreno delle cause di giustificazione, il princi-
pio generale "ignorantia (inescusabile) legis non
excusat" posto dall'art. 5 c.p..
E' noto, d'altro canto, che parte della dottri- na, facendo leva sul fatto che l'art. 53. "parla di uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fi-
sica", tenendo, cioè, nel dovuto conto che "la disposizione in questione non si limita a disci-
plinare l'uso delle armi nei confronti diretti della persona e con presumibile esito letale 0,
quanto meno, lesivo, ma anche qualsiasi altro mez- ZO coattivo che sia idoneo a vincere pur la resi-
stenza passiva, quali lo sparo in aria, l'attività
fisica direttamente portata sul destinatario della condotta legittima o ad esso diretta attraverso
una res animata od inanimata", ritiene che anche nell'ipotesi di fuga, volta ad impedire l'esecu-
zione di un dovere di ufficio, è pensabile tutta una gamma di comportamenti coattivi che non devono necessariamente concretarsi nella morte O nella lesione del soggetto destinatario degli stessi,
con la conseguenza cbe, essendo sicuro che nel ca- so in esame l'arma è stata usata, non nei confron-
ti della vittima, sibbene contro lo pneumatico po-
steriore della 'Vespa' e che uno dei tre proietti-
li ha attinto il De CA dopo essere imprevedibil-
rimbalzato su un sasso, il ZO dovrebbe mente essere scriminato.
Orbene, il ZO non può essere scriminato nep-
pure ove si ritenga che questa articolata tesi ri-
sponda al vero, ché l'uso di "un altro mezzo di
.
coazione fisica" è pur sempre consentito in quanto costituisca l'extrema ratio per respingere la vio-
lenza o vincere la resistenza, in quanto, cioè, il pubblico ufficiale non abbia altra scelta, per a-
.
dempiere il proprio dovere, che quella di far uso di un mezzo coercitivo.
Ma, emerge con indubbia chiarezza dalle due sen-
tenze che- (tribunale)- "il De CA poteva essere agevolmente raggiunto con la campagnola perché il
_non aveva grosse possibilità dile- di fuggitive guarsi sia per la limitata potenza del mezzo a sua
disposizione, sia perché nella zona, secondo quan-
to hanno riferito i testi escussi, non vi sono
strade “laterali all'infuori di una strada rurale
ubicata ad un centinaio di metri dal luogo della
" dato che vocenda", e che- (corte di appello)-, il pericolo di investimento s'era ormai esaurito,
il prevenuto non era più costretto a far fuoco e avrebbe, comunque, dovuto prima tentare di usare altri mezzi per bloccare il fuggitivo, quale sali-
re sulla camionetta, fare una rapida inversione e raggiungerlo, visto che quella strada non era tra
a Vespa' e che anche per que-le più comode per una
11. sto veicolo, così come per quello militare, altri viottoli minori sarebbero risultati impraticabili".
Non è vero, pertanto, come si legge nel ricorso
2 del responsabile civile, che i giudici di merito avrebbero trascurato di rilevare che il De CA si
I sarebbe potuto dileguare servendosi di qualche sentiero, sicché a nulla sarebbe valso ai carabi-
: nieri usare la campagnola per inseguirlo;
e non
桌 vero perché, come si è appena visto, i giudici di merito si sono posto il problema dell'esistenza di altri sentieri accessibili e, alla luce delle de-
☐ ☐ posizioni che avevano raccolte, lo hanno risolto,
in fatto, nel modo appena visto, certamente insin-
dacabile in questa sede perché correttamente moti-
4 vato.
Si può eccepire che il ZO, a questo punto,
può legittimamente tornare ad invocare la scrimi- 6
nante sotto l'aspetto putativo, potendo sostenere di essere incorso in errore "sul presupposto di fatto", sulla ricorrenza dello stato di necessità,
mezzi, di sulla inesistenza, in fatto, di altri altri modi per fermare il fuggitivo.
L'eccezione non ha fondamento sol che si riflet- ta che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 59
c.p., che disciplina le circostanze non conosciute
° erroneamente supposte, "se l'errore sulla pre-
senza di una scriminante è dovuto a colpa dell'a-
gente, la punibilità non è esclusa quando il fatto e,è preveduto dalla legge come delitto colposo",
nella specie, la colpa del ZO, per aver ritenu-
to che non vi fossero altri modi per fermare il De
CA, risulta inequivocabilmente e dalla descri-
zione dei luoghi, dianzi riportata, dei giudici di merito, e da quanto è stato ulteriormente precisa-
to dal tribunale, il quale, dopo aver detto, come
si è visto, che il De CA po teva agevolmente es-
sere raggiunto con la campagnola, ha aggiunto che
"così aveva sensatamente opinato il brig. La Moni-
ca, che, non essendo alla guida della campagnola,
all'evolversi della situazione, si aspettava che
il ZO risalisse in macchina per inseguire il
fuggitivo". 01 La situazione dei luoghi, dunque, era tale da consentire di rendersi conto che l'uso delle armi o di altri mezzi di coazione non era affatto l'u-
nica ratio.
Ove, peraltro, si volesse dare per scontato che
non vi fosse, in realtà, altra possibilità di scelta, che "l'uso di un altro mezzo di coazione fosse veramente la sola ratio, che, quindi, sussi-
stessero i presupposti della scriminante, il ZO
pur sempre ai sensi dell'art. 55 risponderebbe non essendo contestabile, stando all'accer- C.P.,
tamento dei giudici di merito, l'eccesso colposo.
Il tribunale, infatti, ha posto bene in evidenza che "il ZO, con la sua professionalità, deriva-
tagli dalla sua appartenenza all'Arma nonché
dall'aver fatto parte del battaglione italiano in
Libano, avrebbe dovuto prevedere che, sparando da una distanza così ravvicinata e con traiettoria dall'alto. verso il basso, la direzione dei colpi poteva subire l'effetto, altrettanto pericoloso,
del rimbalzo tanto più che il tratto di strada che lo separava dal bersaglio era in discesa".
La corte di appello ha ritenuto, sul punto, che
il richiamo all'eccesso colposo "sia inutile dato che questa ipotesi richiede sempre che l'evento sia voluto, cosa che nella fattispecie non è data,
avendo il ZO sempre affermato di non aver volu-
to la morte del De CA".
Questa Suprema Corte, nel prendere atto che la
propria giurisprudenza è esattamente nel senso che
"nell'eccesso colposo l'evento voluto dal sog-
getto", non può, però, non tener nel dovuto conto che la più recente dottrina ha osservato che "il
travalicamento dei confini della scriminante deve
dipendere da difetto inescusabile di conoscenza I
della situazione concreta da parte dell'agente,
ovvero da altre forme di inosservanza di regole di condotta a contenuto precauzionale relative all'u-
so di mezzi o alle modalità di realizzazione del
comportamento", sicché debbono distinguersi "due forme di eccesso colposo, la prima delle quali ri- corre quando si cagiona un determinato risultato
volutamente, perché si valuta erroneamente la si-
tuazione di fatto, mentre la seconda ricorre quan-
do la situazione di fatto è valutata esattamente,
ma, per un errore esecutivo, dovuto a colpa, ..si di quello produce i denti un evento più grave che sarebbe stato necessario cagionare".
Nel caso in esame, il ZO, per quel che il
tribunale ha posto in rilievo, ha errato nell'ese- guire, non avendo tenuto, imprudentemente, nel de-
"
bito conto che, sparando in quel contesto,
particolare- avrebbedall'alto in basso, strada potuto raggiungere, come ha raggiunto, il De Luca
e lederlo.
Il secondo motivo, con il quale il ZO lamenta
"la violazione e la falsa applicazione dell'art.
' è egualmente infondato.45 del c.p. 11
Da tutte le varie ipotesi prese dianzi in esame
emerge che il ZO ha fatto un uso non consentito delle armi o perché, stando ad un certo indirizzo, la "fuga" esula del tutto dalla previsionė
dell'art. 53, o perché, secondo un diverso indiriz se nell'ipotesi di fuga è consentito l'uso di altri mezzi di coazione, nel caso in esame manca indiscutibilmente il requisisto della "necessità"
dell'essere quell'uso l'extrema ratio, o perché,
supposta l'invocabilità dell'art. 59, II cmma, I
parte C.P., non può non ravvisarsi l'errore sui presupposti di fatto determinato da colpa, o, int
fine, perché, ove si volessero considerare sussi+
'stenti tutti i presupposti della scriminante,
l'eccesso colposo sarebbe comunque ineludibile.
Se ciò è esatto, non può non conseguirne l'im-
di applicare la norma dell'art. 45 possibilità c.p., ché, mentre nelle prime tre ipotesi, in cui è evidente la colpa del ZO, non può non farsi strada il principio secondo il quale il caso for-
tuito non può concorrere con la colpa dell'imputa-
to, essendo riferibile, quale causa di di non pu-
nibilità, sul piano causale, solo ad una azione lecita .e non già ad una azione Jantigiuridica,
nell'ultima ipotesi il caso fortuito va escluso in radice, avendo accertato i giudici di merito, come si è visto, che l'evento, in quel particolare con-
testo, era tutt'altro che imprevedibile, tutt'al-
tro che dipendente dal caso, il che esclude, ap-
punto in radice, che possa farsi riferimento al fortuito, la cui caratteristica saliente è, come è
l'eccezionalità- e, quindi, 1'imprevedibi- noto,
lità-, che "si innesta nel processo causativo di determinato evento facente capo ad un uomo, un senza però che a questi possa riportarsi né mate-
rialmente, 'né psichicamente".
La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio
limitatamente alla condanna del Ministero della
Difesa; i ricorsi del ZO e del Ministero
dell'Interno vanno, invece, rigettati.
P. Q. M.
La corte di cassazione 25 annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna del Ministero della Difesa ai danni verso la parte civile e alle spese;
rigetta i ricorsi di ZO US e del Ministero dell'
Interno che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al pagamento di £ 500.000 a favore della
Cassa delle Ammende, nonché in solido a rimborsare alle parti civili le spese di questo grado che li-
quida in complessive £ 1.550.000 onorari compresi.
Roma, 5/6/1991
Il presidente
L DIRETTORE DI CANCELLERIA L'estensore
Ace Har I M- (Pierangelo Corsi)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI
IV Sezione Renale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
0981, 29 NOV. 1991 MA ASSA IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Pierangelo Corsi) Z E
I
O T
R
N O
E C