Sentenza 4 maggio 2002
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 12 n. 2 della legge n. 164 del 1975, in materia di esonero dal contributo addizionale delle imprese che si avvalgono di interventi di integrazione salariale, per "eventi oggettivamente non evitabili" deve intendersi un accadimento diverso - perché implicante un "quid pluris" - dagli eventi transitori, e non imputabili all'imprenditore o agli operai, giustificanti il ricorso all'integrazione ordinaria ai sensi dell'art.1, n.1, lett. a), della stessa legge ed è riconducibile alla forza maggiore, secondo una nozione che ha peraltro una portata peculiare rispetto a quella rilevante ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.. Tale inevitabilità - la quale, più che agli eventi (i quali possono consistere anche in fatti naturali, come il maltempo), attiene alle conseguenze da essi derivanti con riguardo alle concrete possibilità di proseguimento dell'attività aziendale - deve essere provata non dall'I.N.P.S. ma dall'imprenditore, il quale, per essere esonerato dall'obbligo della quota addizionale, deve dimostrare che il tipo di attività aziendale espletata è tale, per le sue concrete modalità di svolgimento, che, in presenza di determinati eventi, non ne è possibile la normale prosecuzione, e cioè senza aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la forza maggiore per una società esercente l'attività di installazione e manutenzione di linee telefoniche - inquadrata, come tale, tra le imprese industriali e non tra le imprese edili- nel maltempo che aveva determinato la sospensione della relativa attività produttiva nonostante gli accorgimenti organizzativi adottati dalla società).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6415 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega, in atti;
- ricorrente -
contro
RETE GAMMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO CICOLLARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 263/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 15/06/00 - R.G.N. 303/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGINIENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 18 giugno 1999 il Tribunale di Torino, accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Rete Gamma s.p.a., rigettava la domanda dell'NP di condanna della controparte al pagamento della somma di L.
2.139.996 a titolo di contributo addizionale dell'8% relativo al periodo 1 giugno/30 novembre 1995, in cui la società aveva usufruito della cassa integrazione guadagni ordinaria.
L'NP proponeva appello, osservando che la Rete Gamma non è inquadrata nel settore edilizio, ma in quello dell'installazione impianti, e che le imprese impiantistiche sono tenute al versamento del contributo addizionale in caso di sospensione dei lavori per maltempo, come da deliberazione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni.
La Corte d'appello di Torino rigettava il gravame. In punto di fatto rilevava che le sospensioni per cui era causa, come non era contestato, furono determinate dal maltempo, e che, come era provato, la società appellata, svolgente lavori di installazione di reti telefoniche - eseguiti per il 90% in cantieri esterni, per la posa dei cavi, e per il 10% in cantieri interni agli edifici - faceva quanto possibile per compiere i lavori esterni nelle belle giornate e i lavori al coperto nei giorni di maltempo: in questi ultimi procedeva alla sospensione dei dipendenti, dopo l'attesa di un'ora, solo se gli stessi non potevano concretamente essere impiegati al coperto. In linea di diritto il giudice di merito ricordava che, a norma dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975 n. 164, il contributo addizionale in questione non è dovuto quando la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro sono determinate da eventi oggettivamente non evitabili.
L'NP ricorre per cassazione articolando un unico motivo di gravame.
La Rete Gamma s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'NP deduce violazione dell'art. 12 n. 2 della legge 20 maggio 1975 n. 164 e vizio di motivazione.
Lamenta che il giudice di merito abbia dilatato la nozione legale di evento oggettivamente non imputabile fino a ricomprendervi eventi normali, prevedibili e contrastabili sul piano degli accorgimenti tecnici e organizzativi, come il maltempo stagionale. Il ricorso non è fondato.
La questione interpretativa posta dal ricorso è stata già affrontata da questa Corte, la quale ha rilevato che l'art. 12 n. 2 l. n. 164 del 1975, con la dizione Geventi oggettivamente non evitabili" fa riferimento ad una nozione non coincidente - perché implicante un quid pluris - con quella relativa agli eventi transitori, e non imputabili all'imprenditore o agli operai, che giustificano il ricorso all'integrazione ordinaria ai sensi dell'art. 1 n. 1 lett. a), della stessa legge, e riconducibile invece alla figura della forza maggiore, connotata in maniera peculiare rispetto a quella rilevante ai sensi dell'art. 1218 c.c., poiché nell'ipotesi in esame l'inevitabilità più che agli eventi (i quali possono consistere anche in fatti naturali, come il maltempo), attiene alle conseguenze da essi derivanti con riguardo alle concrete possibilità di proseguimento dell'attività aziendale;
infatti l'imprenditore, per essere esonerato dall'obbligo della quota addizionale, deve dimostrare che il tipo di attività aziendale espletata è tale, per le sue concrete modalità di svolgimento, che, in presenza di determinati eventi, non ne è possibile una prosecuzione normale, cioè senza aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi (Cass. 28 giugno 1988 n. 4379; Cass., 12 maggio 1990 n. 4218, Cass. 1 giugno 1990 n. 5130; Cass. 24 marzo 2001 n. 4299). D'altra parte, nel quadro di questo orientamento interpretativo, è stato precisato - proprio con riferimento a fattispecie relativa allo svolgimento di attività di installazione e manutenzione di linee telefoniche - che il maltempo può assumere il rilievo della forza maggiore, ai fini della normativa in questione, anche per le imprese industriali (non edili), sempreché sia configurabile l'inevitabilità della sospensione dell'attività lavorativa, avuto riguardo alla specifica organizzazione imprenditoriale e alla non utilizzabilità delle maestranze in lavorazioni diverse da quelle da svolgersi all'aperto (Cass. 3 febbraio 111 10 n. 978).
Nella specie il giudice di merito ha indubbiamente fatto corretta applicazione dei principi esposti, avendo fondato la sua decisione sull'accertamento - non investito dalle censure dell'NP - che la particolare negativa incidenza del maltempo sulla possibilità di proseguire le lavorazioni era correlata alla natura stessa di queste ultime, e che non erano configurabili accorgimenti organizzativi ulteriori, rispetto a quelli già adottati dall'impresa, al fine di ridurre l'incidenza del maltempo sul normale andamento dell'attività produttiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'NP a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, liquidate in euro 10,00, oltre a euro 2000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2002