Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6415
CASS
Sentenza 4 maggio 2002

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Ai sensi dell'art. 12 n. 2 della legge n. 164 del 1975, in materia di esonero dal contributo addizionale delle imprese che si avvalgono di interventi di integrazione salariale, per "eventi oggettivamente non evitabili" deve intendersi un accadimento diverso - perché implicante un "quid pluris" - dagli eventi transitori, e non imputabili all'imprenditore o agli operai, giustificanti il ricorso all'integrazione ordinaria ai sensi dell'art.1, n.1, lett. a), della stessa legge ed è riconducibile alla forza maggiore, secondo una nozione che ha peraltro una portata peculiare rispetto a quella rilevante ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.. Tale inevitabilità - la quale, più che agli eventi (i quali possono consistere anche in fatti naturali, come il maltempo), attiene alle conseguenze da essi derivanti con riguardo alle concrete possibilità di proseguimento dell'attività aziendale - deve essere provata non dall'I.N.P.S. ma dall'imprenditore, il quale, per essere esonerato dall'obbligo della quota addizionale, deve dimostrare che il tipo di attività aziendale espletata è tale, per le sue concrete modalità di svolgimento, che, in presenza di determinati eventi, non ne è possibile la normale prosecuzione, e cioè senza aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la forza maggiore per una società esercente l'attività di installazione e manutenzione di linee telefoniche - inquadrata, come tale, tra le imprese industriali e non tra le imprese edili- nel maltempo che aveva determinato la sospensione della relativa attività produttiva nonostante gli accorgimenti organizzativi adottati dalla società).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6415
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6415
    Data del deposito : 4 maggio 2002

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