Sentenza 16 ottobre 2018
Massime • 1
Per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., pur a seguito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha apportato modifiche ai minimi edittali, si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio, in quanto abnorme, l'ordinanza con cui il tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché esercitasse l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2018, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2018 |
Testo completo
ASTA 0 1792-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: · Presidente - GIACOMO FUMU Sent. n. sez. 1920/2018 CC 16/10/2018- - Relatore SALVATORE DOVERE R.G.N. 21002/2018 ANDREA MONTAGNI DANIELA RITA TORNESI DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA nei confronti di: AS NG nato il [...] avverso l'ordinanza del 30/04/2018 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG dr.ssa Olga Mignolo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Vallo della Lucania per ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. in sede, per le determinazioni di competenza, ritenendo che l'esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta a giudizio per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. non sia conforme alla previsione normativa, quale deve essere intesa a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 103/2017. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato, conseguente all'erronea interpretazione della legge fatta dal Tribunale. Il ricorrente rammenta che prima dell'entrata in vigore della legge n. 103/2017 la giurisprudenza di legittimità aveva statuito che per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. deve procedersi con la citazione diretta a giudizio;
in assenza di una espressa previsione di legge, a tale conclusione si era pervenuti in forza di un'interpretazione sistematica che faceva perno sulla disciplina valevole per il reato di furto in abitazione e per il reato di furto aggravato, e segnatamente delle pene per essi previste, del tutto coincidenti con quella prevista per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. L'assunto del Tribunale, secondo il quale l'innalzamento della pena prevista per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. ha fatto venir meno il fondamento di quell'insegnamento, non è condivisibile perché l'attuale pena prevista per il reato in parola è pari a quella prevista dall'art. 625 u.c., pacificamente oggetto di citazione diretta.
3. In data 16.7.2018 è pervenuta 'Memoria ex art. 121 c.p.p.' nell'interesse di SI AN, imputato nel procedimento di cui trattasi, con la quale si richiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato.
4.1. Nel tempo anteriore all'entrata in vigore della legge 23.6.2017, n. 103 (quindi al 3.8.2017), la giurisprudenza di legittimità ha insegnato che per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., atteso che la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell'elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen., è inserito tra quelli elencati ed 2 H è punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni (Sez. 5, n. 3807 del 28/11/2017 - dep. 26/01/2018, Cipolletti e altri, Rv. 272439; similmente Sez. 6, n. 29815 del 24/04/2012 - dep. 20/07/2012, Levakovic, Rv. 25317301; Sez. 5, 12 aprile 2011, n. 2256, Castriota;
Sez. 4, 22 maggio 2009, n. 36881, Nasufi;
Sez. 5, 5 novembre 2002, n. 40489, Zagami;
contra, Sez. 4, 7 febbraio 2003, Ciliberti). A seguito della modifica dell'art. 624-bis cod. pen. sono venuti a mutare i minimi edittali previsti rispettivamente per il furto in abitazione non aggravato (comma 1: da uno a tre anni di reclusione) e per il furto in abitazione aggravato (comma 2: da tre a quattro anni di reclusione); sono invece rimasti immutati i massimi edittali. Ne consegue che le ipotesi previste dall'art. 624-bis cod. pen. hanno mantenuto l'allineamento (del massimo della pena) con la pena massima prevista per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen. Per contro, come posto in luce dal Tribunale, all'art. 624-bis cod. pen. è stato aggiunto un ultimo comma nel quale si prevede il divieto di equivalenza e di prevalenza delle circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 625-bis cod. pen., eventualmente concorrenti con le aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 624-bis cod. pen. Ed è quest'ultima previsione che impone di valutare sopravvenuta una maggior gravità del trattamento sanzionatorio disegnato dal legislatore per il furto in abitazione rispetto a quello delle diverse ipotesi di furto riconducibili alle previsioni degli artt. 624 e 625 cod. pen. Ovvero di quella fattispecie che ha operato quale termine di raffronto, in grado di sostenere una interpretazione della norma processuale in forza della quale anche al delitto di furto in abitazione si applica il modello di esercizio dell'azione penale rappresentato dalla citazione diretta a giudizio. Ma ciò non è motivo sufficiente a ripudiare l'interpretazione elaborata nel precedente regime. In primo luogo non si può mancare di osservare che la modifica è intervenuta in presenza di un diritto vivente che sin dall'anno 2002 (Sez. 5, n. 40489 del 05/11/2002 - dep. 29/11/2002, P.M. in proc. Zagami, Rv. 225705) riconduce anche il furto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (introdotto dalla legge n. 128/2001) alla previsione di cui alla lettera f) dell'art. 550, co. 2 cod. proc. pen. In altri termini “ubi lex voluit, dixit, ubi nuolit, tacuit". In secondo luogo, ad avviso di questa Corte, la selezione dei reati operata con il comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen. trae origine non tanto da una minore gravità degli stessi, come dimostra la varietà dei livelli sanzionatori corrispondenti alle diverse fattispecie e la vetta raggiunta con l'inclusione del 3 H delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. proc. pen. Anche la dottrina ha avanzato il dubbio che alla base della scelta legislativa di escludere l'udienza preliminare per una serie di reati vi sia il rilievo accordato a valutazioni di tipo economicistico e di funzionalità organizzativa, ritenute esposte al pericolo di compromissione dall'adozione generalizzata del modulo procedimentale previsto per i reati attribuiti al Tribunale in composizione collegiale. Ed invero, non sembra agevolmente superabile l'obiezione secondo la quale non è possibile stabilire alcun rapporto di proporzionalità diretta tra entità della pena e complessità dell'accertamento del reato. Ne consegue che una ricostruzione che aspiri ad un minimo di realismo non può escludere che l'assenza di un preventivo vaglio giudiziale sull'esercizio dell'azione penale sia motivata dalla volontà di limitare l'utilizzo delle risorse, da ottimizzare a favore di reati che il legislatore ha ritenuto meritevoli di un più meditato accesso al dibattimento. Se tutto ciò coglie il vero è palese che non sono limitate variazioni della pena che possono incidere su quelle valutazioni, aventi nel loro fuoco l'identità tipologica del reato (inteso come furto, indicato dall'art. 550 cod. proc. pen. nel genus con il richiamo dell'art. 625 cod. pen.); un'identità frutto non solo di profili 'tecnici' ma anche di aspetti sociali o criminologici ritenuti meritevoli di considerazione da parte del legislatore. Simili valutazioni sono opinabili dal giudice ordinario solo ove siano ravvisabili gli estremi della questione di legittimità costituzionale. Quanto sinora espresso può essere formulato nel modo che segue: "Anche a seguito delle modifiche recate all'art. 624-bis c.p. dalla legge 23.6.2017, n. 103, il P.M. deve esercitare l'azione penale con la citazione diretta a giudizio e non con la richiesta avanzata al Giudice per le indagini preliminari di rinvio a giudizio dell'imputato".
4.2. Da quanto precede emerge con sufficiente chiarezza il carattere abnorme del provvedimento impugnato. Secondo una costante linea interpretativa, è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al P.M., per avere esercitato l'azione penale - in ordine al delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen. nelle forme della citazione diretta a giudizio, senza celebrazione dell'udienza preliminare, attesa conseguente stasi insuperabile del processo, non potendosi, da un lato, reiterare il medesimo decreto di citazione diretta (perché già, annullato) e, dall'altro, procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, perché non corretta, avuto riguardo al titolo di reato (Sez. 4, n. 53382 del 15/11/2016 - dep. 15/12/2016, P.M. in proc. Macera, Rv. 268487). H Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Vallo della Lucania per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vallo della Lucania per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/10/2018. Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo Fumu Salvatore Dovere ільше тиши DEPOSITATO IN CANCELLERIA MIZIARIO oggi, 16 GEN 2010 IL FUNZION Dott.ssa Irene C ondo 5