Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2001, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
. 0 0 848 / 0 1 CANCELLERIA Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.17397/98 -Cron. 1752 Dott. Ettore Mercurio - Presidente " Fabrizio Miani Canevari - Consigliere " Bruno Battimiello • Rel. -Rep. Federico Roselli -Ud. 23.10.2000 CONTESUPREMA DI CASSAZIONE " DO IN UFFICIO COPIE Lavoro Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig -IL SOLE 24 ORE per diritti L.
2.2.GEN. 2001 SEX IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da EL NA, elett.te dom.ta in Roma alla via Cola di Rien- zo n. 28 presso l'avv. Salvatore Cabibbo, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso gli avv.ti Carlo De Angelis, Miche Di Lullo e Gabriella Pescosolido, che lo rappresentano CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 4372 Rilasciata copia legale al Sig. CABIBBO perper diritti L 9 FEB. 2001 IL CANCELLIERE e difendono in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso Q resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Forli n. 792 in data 9/16 ottobre 1997 (R.G. 1224/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo Pronunciando in sede di rinvio sull'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado, che aveva condannato l'Istituto a corrispondere la pensione di reversibilità, integrata al trattamento minimo, nell'importo raggiunto alla data del 30 settembre 1983 (cd. cristallizzazione), il Tribunale di For- lì, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 181-183, della legge n. 662 del 1996. Avverso tale decisione la parte indicata in epigrafe ha pro- posto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Con l'unico motivo, parte ricorrente denunciando, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa appli- cazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 L. 23 dicembre 1996 n. 662 e degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. sostie- ne l'illegittimità costituzionale delle surrichiamate norme perché l'estinzione del giudizio priva la parte interessata della possibilità di conseguire l'accertamento dell'entità del proprio diritto. Il ricorso non può essere accolto. Premesso che la materia è ora regolata dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 36, va qui richiamata, al fine di dimostrare l'infondatezza delle esposte censure e dell'eccezione di incostituzionalità, la giurisprudenza della Corte, secondo cui "E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale ' dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, nel- la parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e cen- tottantaduesimo, della legge n. 662 del 1996) pendenti alla data del primo gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la voluntas legis '> non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si san- cisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, una sod- disfazione ancorchè ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivan- do l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazio- ne non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la soc- combenza virtuale. Investendo poi l'accertamento del diritto alla cristallizzazione la verifica del requisito reddituale, si configura una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione del giudizio (Cass. 19 . giugno 1999 n. 6171; 13 dicembre 1999 n. 13979; 11 gennaio + 2000 n. 229). Di recente, i suddetti principi hanno ricevuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale (sentenza 20 luglio 2000 n. 310). Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 1 Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2000. и Ма ский Il Presidente Il Consigliere estensore BaltimiellАчто Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 22 GEN. 2001 oggi, A IL COLLABORATORE ESENTE DA IMPOSTA BI ROLLO, DI M E R DI CANCELLERIA P OGNI SPESA, TASSA U AI SENSI DELL'ART. 10 胄 R N. 588 O C 11-8-73 REGISTRO, E DA LEGGE DIRITTO DELLA O 5