Sentenza 13 febbraio 2015
Massime • 2
In tema di falso documentale, il soggetto che nel ricorso al prefetto avverso i verbali di accertamento di violazioni al codice della strada prospetta falsamente i aver trasportato persone titolari di contrassegno per invalidi, di cui allega le false dichiarazioni, risponde del reato di falso in scrittura privata e non di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Non integra il delitto di truffa la condotta di chi allega false dichiarazioni di invalidi al ricorso al Prefetto avverso verbali di accertamento per violazioni al Codice della Strada, nel quale prospetta falsamente di aver trasportato persone titolari di contrassegno per disabili, in quanto l'eventuale decisione favorevole non dà luogo ad un atto di disposizione patrimoniale.
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Come è noto, la Cassazione ha affermato in diverse pronunce che, in “tema di reato di frode in assicurazione, l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata”[1]. In particolare, la Corte è addivenuta a formulare siffatto principio di diritto in quanto se il reato di cui all'art. 642 c.p. richiede che “tra le parti sussista o sia almeno sussistito (come si può supporre in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2015, n. 9951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9951 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 13/02/2015
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita Bianca - Consigliere - N. 385
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 39407/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Milano;
nei confronti di:
IO SE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 8/5/2014 del Gup presso il Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8/5/2014, il Gup di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti di IO SE imputato di falso in atto pubblico e truffa aggravata con la formula perché il fatto non sussiste con riferimento al reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, e per difetto di querela con riferimento al reato di falso,
riqualificato ex art. 485 c.p.. 2. I fatti in contestazione riguardavano la presentazione di una serie di ricorsi al Prefetto avverso verbali di accertamento di violazioni al CdS, in cui si prospettava falsamente di aver trasportato un soggetto titolare di pass per invalidi e si allegavano false dichiarazioni degli invalidi.
3. Il Gup escludeva che il fatto materiale di presentare ricorsi al Prefetto con motivazioni pretestuose e fondati su documenti falsi potesse integrare l'elemento oggettivo del reato di truffa evidenziando due profili fra loro collegati: da un lato il fatto che i raggiri fossero destinati ad incidere su una attività tipicamente inerente all'esercizio di una pubblica funzione e dall'altro il fatto che il soggetto raggirato (il Prefetto) non coincideva con il soggetto danneggiato (il Comune), non avendo il primo alcun potere di disposizione sul patrimonio del secondo.
4. Quanto al reato di falso il Gup riqualificava il fatto come falso in scrittura privata, non punibile per mancanza di querela.
5. Avverso tale sentenza propone ricorso il P.M. deducendo violazione di legge ed osservando che la condotta contestata comportava l'annullamento di sanzioni già irrogate, venendo così ad incidere sul patrimonio dell'organo competente. Eccepiva inoltre che la struttura del delitto di truffa non postula l'identità fra la persona offesa e quella indotta in errore. Quanto al reato di falso, contestava la riqualificazione del fatto come falso ex art. 485, insistendo per la tesi della falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Questa Sezione, in un caso analogo al presente ha statuito che non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale, perché l'eventuale decisione favorevole non da luogo ad un atto di disposizione patrimoniale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17472 del 24/03/2009 Ud. (dep. 23/04/2009) Rv. 244349) In motivazione la Corte ha osservato:
"Il reato di truffa è un reato contro il patrimonio la cui ratio consiste nella tutela della libertà di determinazione negoziale che, per essere tale, dev'essere assunta in assenza di qualsiasi atto fraudolento;
- il reato in questione, è caratterizzato, sotto il profilo dell'elemento materiale, dai seguenti elementi: a) gli artifizi o raggiri;
b) l'incidenza sul patrimonio della vittima;
- secondo, poi, il consolidato indirizzo di questa Corte, nel caso in cui il soggetto raggirato sia diverso dal soggetto danneggiato, ai fini della configurabilità del reato, è indispensabile che fra i due sussista un rapporto di rappresentanza legale o negoziale tale per cui il soggetto che subisce il comportamento dell'agente abbia la possibilità di incidere giuridicamente sul patrimonio del rappresentato nel senso che il rappresentante abbia il potere di compiere l'atto di disposizione destinato efficacemente a incidere sul patrimonio del danneggiato per effetto di una libera scelta negoziale: in altri termini, l'induzione in errore ed il conseguente danno non possono derivare da qualsiasi generico rapporto di interferenza fra soggetto raggirato e soggetto danneggiato ma solo da un rapporto qualificato per cui il rappresentante abbia il potere di compiere libere scelte negoziali destinate a ricadere sul patrimonio del danneggiato: ex plurimis Cass. 37409/2001, rv 220307;
- sulla base di tale osservazione, questa Corte, ha tratto la conclusione che non è configurabile il reato di truffa, tutte le volte in cui la frode (rectius: gli artifizi o raggiri) sia destinata ad incidere sulla determinazione di un organo che esercita un potere di natura pubblicistica, proprio perché manca l'elemento costitutivo del reato ossia l'atto di disposizione patrimoniale di natura privatistica: ex plurimis Cass. 37409/2001, rv 220307 fattispecie, come quella in esame, in tema di frode sia destinata a incidere sull'autorità amministrativa tenuta ad accertare una violazione amministrativa nell'ambito di un procedimento destinato alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'emanazione dell'ordinanza- ingiunzione di cui alla L 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 Cass. 21868/2002, Rv 221842 - Cass. 29929/2007, Rv 237699 fattispecie in tema di ed truffa processuale - Cass. 6022/2008, Rv 239506 fattispecie in tema di decisione favorevole ottenuta con artifizi e aggiri in un procedimento arbitrale".
3. Non c'è motivo di cambiare tale orientamento che il Collegio condivide. Di conseguenza nessuna censura può essere mossa alla sentenza del GUP che legittimamente ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non sussiste.
4. Ugualmente infondate sono le censure in punto di falso. Le false dichiarazioni degli invalidi costituiscono falso materiale in scrittura privata, perché tale è la natura delle scritture allegate ai numerosi ricorsi al Prefetto presentati dall'imputato. Tali scritture non sono destinate ad essere trasfuse in alcun atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti attestati. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il delitto previsto dall'art. 483 c.p., sussiste qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del delitto in questione nel caso di falsa dichiarazione di distruzione di documentazione contabile e societaria rilasciata al curatore fallimentare e ad un organo di polizia giudiziaria). (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18279 del 02/04/2014 Ud. (dep. 30/04/2014) Rv. 259883). Pertanto legittimamente il GUP ha derubricato il reato contestato in falso in scrittura privata, dichiarando non doversi procedere per difetto di querela.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2015