Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 1
Il ricorrente che denunzi un "error in procedendo" è tenuto - in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell'iter processuale - non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l'interpretazione da lui prospettata e, soprattutto, è tenuto a specificare puntualmente i singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale è stato commesso l'errore che si adduce indicando, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove rinvenire gli atti, le pronunzie o le omissioni che si pongano in contrasto con la norma.
Commentario • 1
- 1. Processo tributario, invalidità sostanziale dell’avviso di accertamentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5148 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV CH BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FULCERI PAULUCCI DE CALBO 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCO RODOLFO, difeso dall'avvocato LUIGI DE GIORGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CAROLI, difeso dagli avvocati GIOVANNI MANCA, O. SALVATORE SERIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 516/99 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 21/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato DE GIORGI Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato CAROLI Enrico (costituito con comparsa di costituzione del 16/01/01), (ammesso con riserva di decidere in C.C.) difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 22.10.1993, CO MA esponeva di aver acquistato da AR HI, con atto per notar Resta del 5.8.1991, un fabbricato in Squinzano la cui consegna, convenuta entro due anni, non era stata dal AR effettuata. Il CO, pertanto, citava il AR innanzi al Tribunale di Lecce per sentirlo condannare al rilascio dell'immobile detenuto senza titolo. Il Convenuto si opponeva alla domanda sostenendo che la vendita era stata stipulata in violazione del divieto del patto commissorio a garanzia della restituzione di debito che egli aveva contratto col CO e, prima ancora, con lo zio di costui RA MA. Chiedeva che il processo fosse sospeso in attesa della definizione del procedimento penale per usura pendente a carico dell'RA e dei suoi eventuali concorrenti.
Il G.I., all'udienza del 14.10.1994, prima di trattazione, sciogliendo la riserva sull'istanza di sospensione, ne aveva rimesso la decisione al Collegio invitando le parti a precisare le conclusioni.
Il Tribunale aveva deciso sul merito condannando il AR al rilascio dell'immobile detenuto senza titolo.
Il soccombente aveva proposto appello e la Corte di Appello di Lecce, con sentenza 15 luglio 1999, notificata il 30.5.200, aveva confermato la sentenza impugnata osservando:
- che il G.I., con ordinanza del 30.11.1994, aveva invitato le parti a precisare le conclusioni definitive, così che, incombendo sulle parti medesime l'onere di precisare anche le conclusioni istruttorie e di merito, bene il Tribunale aveva deciso in merito sulle difese svolte dalle stesse;
- che, in tema di divieto del patto commissorio - di cui la Corte di Appello ha delineato le diverse concezioni e finalità secondo la dottrina e la giurisprudenza - nel caso in cui l'acquirente a scopo di garanzia risultasse persona diversa dal creditore, era egualmente configurabile il divieto ma la prova di coinvolgimento del terzo deve essere particolarmente rigorosa;
- che il AR nulla aveva dimostrato ne' circa il mutuo contratto con l'RA ne' circa l'intervento del CO e sui rapporti tra costui ed il primo;
- che ne' il patto di retrovendita ne' l'entità del prezzo confortavano l'asserita finalità di garanzia dello schema negoziale.
Avverso detta sentenza il AR propone ricorso cassazione affidato a tre motivi.
Il CO resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo si deduce nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 90 L. 26.11.1990 n. 353, come sostituito dell'art. 4 della legge 4.12.1992 n. 477 in relazione agli artt. 163, 167, 183 c.p.c. e 24 Cost.. Il ricorrente sostiene che in base al disposto dell'art. 3 n. 4 L.
4.12.1992 N. 477, vigente sin dal 2.1.1994, il giudice nella prima udienza successiva al 2 gennaio 1994, era tenuto ad assegnare un termine alle parti per gli adempimenti di cui agli artt. 163, 167 e 183 c. 4 e 184 c.p.c.. La norma si applicava anche al presente giudizio e rendeva doverosa la fissazione dell'udienza ex art. 184 cpc essendo stati richiesti sin dalla comparsa di costituzione provvedimento istruttori.
La decisione della causa nel merito senza la fissazione di detta udienza costituiva una anomalia di tale gravità da produrre la nullità del procedimento e della sentenza.
La censura, prima che infondata, è inammissibile non essendo sorretta dall'interesse del ricorrente a dedurla ed essendo formulata in maniera generica ed imprecisa.
Il ricorrente non chiarisce quale sia stata la prima udienza immediatamente successiva al 2.1.1994 (con la proroga: al 3.7.1994) nella quale andava assegnato dal giudice il termine per gli adempimenti e si limita ad affermare - il che è cosa diversa dalla ipotesi normativa riguardata - che quella del 18.10.1994 fu la prima di trattazione.
Orbene il ricorrente che denunzi un error in procedendo, è tenuto - in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell'iter processuale - non solo ad enunciare le norme processuali violate ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto, secondo l'interpretazione da lui prospettata, prescritto dal. dettato normativo, e, soprattutto, è tenuto a specificare puntualmente i singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso de quale è stato omesso l'errore che si adduce indicando, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove rinvenire gli atti, le pronunzie o le omissioni che si pongano in contrasto con la norma.
Ciò premesso, non può non rilevarsi che nella specie il G.I. invitò le parti a precisare le conclusioni, che queste furono precisate e che su di esse la causa venne decisa dal Collegio. Le parti, quindi, ben avrebbero potuto compiere tutte le integrazioni di cui agli artt. 183 e 1845 cpc ed esercitare le facoltà processuali non ancor consumate ai sensi del nuovo rito. Di fatto, poi, la parte ricorrente, in particolare non è incorsa - o non adduce di essere incorsa - in decadenze rispetto agli adempimenti di cui agli artt. 163, 167, 184, 4 c. e 184 cpc, per cui si sarebbe potuta dolere della mancata fissazione dell'udienza ed, in ogni caso, chiedere di essere riammessa nei termini ai sensi dell'art. 184 bis cpc.. In definitiva, la parte in discorso non ha interesse a dolersi della mancata fissazione dell'udienza, nel passaggio tra il vecchio ed il nuovo rito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 4 della legge 4.12.1992 n. 447 e successive modifiche poiché non allega alcuna decadenza ne' adduce il diniego di riammissione in termini a seguito della lamentata omissione.
Il AR ha articolato nell'atto di appello la prova - che è stata giudicata generica (cfr. sent. ult. pagina) - sulla prospettazione (già carente secondo il giudice di merito) dei fatti ed è il ricorrente stesso a riconoscere - senza che ciò possa esonerarlo dall'onere della prova - l'impossibiità di offrire una "prova rigorosa", così implicitamente ammettendo di non averla offerta.
In buona sostanza:
a) non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice da parte del giudice di appello ex art. 354 cpc, non resta che rilevare come al ricorrente sia stato consentito in appello di formulare le proprie deduzioni istruttorie e che la Corte di appello non ha ammesso(implicitamente) le prove, perché ritenute generiche;
b) che tale statuizione non viene censurata specificamente;
c) che alla omissione del rinvio per le deduzioni istruttorie si è ovviato in appello e che in quella sede le prove sono state giudicate inammissibili;
d) che, perciò, non assume alcun rilievo la mancata concessione in primo grado del termine di cui all'art. 2 c. 4 delle legge n. 477/93 e successive modifiche, con la conseguenza che la parte non ha interesse a dedurla come error in procedendo.
Nel secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1344 e 2744 c.c. nonché contraddittorietà di motivazione. Il ricorrente, premessa la nozione di patto commissorio, sostiene che, in una fattispecie complessa orchestrata dal "ceto creditorio" detentore di una posizione di supremazia, contraddittoriamente gli sarebbe stata richiesta la prova rigorosa del "concorso del CO MA". Di contro, prosegue il ricorrente, il complesso delle pattuizioni negoziali consentiva "di riferire la nullità ex art. 1344 c.c. all'atto 5.8.91" già in base alle considerazione fatte dalla Corte di Appello sul patto commissorio all'acquirente CO e la richiesta di prova rigorosa si poneva in contraddizione con le premesse fatte.
Nel terzo motivo si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia non avendo effettuato i giudici una lettura completa e coordinata degli atti processuali già acquisiti che avrebbero disgelato l'esistenza del patto commissorio.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome tra loro connessi.
Essi non sono fondati.
Al riguardo il Collegio osserva che tutto ciò che, ripreso dalla sentenza, è riportato sub a) dal secondo motivo di ricorso riguarda le enunciazioni astratte fatte dalla Corte sul divieto del patto commissorio e sulla sua funzione ma non concerne affatto la prova che il complesso dei negozi posto in essere in concreto integrasse un patto commissorio. Quindi nessuna contraddizione si crea quando a colui che in concreto deduce il patto commissorio viene chiesta non soltanto la prova rigorosa del coinvolgimento del terzo ma soprattutto la prova del mutuo, del finanziamento, della dazione di danaro sotto qualsiasi forma cui il patto commissorio accederebbe come mezzo di garanzia vietato dalla legge.
Ebbene, la Corte di appello ha ritenuto mancante la prova per entrambi i profili.
Ed al riguardo il ricorrente non deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. circa la possibilità (eventualmente) data al giudice del merito di ricavare per via indiziaria lo scopo di garanzia della vendita fatta dal AR il quale - a parte quanto già detto sulla inesistenza della (presunta) contraddittorietà degli enunciati della sentenza - finisce per chiedere inammissibilmente a questa Corte di legittimità la rivalutazione del materiale documentale e di una serie di altri elementi indiziari (prezzo, dichiarazione dell'RA, modalità di pagamento) a supporto di una conclusione di merito coerente con la propria impostazione difensiva.
Lo stesso ricorrente - di là dei due atti (vendita da lui fatta al CO ed impegno di acquisto del CO) che la Corte di appello ha valutato come irrilevanti unitamente all'elemento del prezzo, adduce una serie di ipotesi circa fatti retrostanti ma assolutamente non verificabili (prezzo apparente della vendita, destinazione dello stesso, coinvolgimento del CO DO) a dimostrazione del coinvolgimento del CO MA in una serie negoziale non frutto di libere scelte ma volta all'attuazione di una garanzia reale. Il ricorrente, quindi, finisce per non censurare l'iter motivazionale della sentenza impugnata ma per addurre confuse circostanze intese a dimostrare che la vendita, ad effetti traslativi immediati, si era, in realtà, conclusa a garanzia di un suo debito senza avere fornito, come ha accertato il giudice di merito con incensurabile apprezzamento, neppure la prova del basilare presupposto del prestito da garantire.
Sussistono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per disporre la totale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003