Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5148
CASS
Sentenza 3 aprile 2003

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Massime1

Il ricorrente che denunzi un "error in procedendo" è tenuto - in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell'iter processuale - non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l'interpretazione da lui prospettata e, soprattutto, è tenuto a specificare puntualmente i singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale è stato commesso l'errore che si adduce indicando, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove rinvenire gli atti, le pronunzie o le omissioni che si pongano in contrasto con la norma.

Commentario1

  • 1Processo tributario, invalidità sostanziale dell’avviso di accertamentoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5148
Data del deposito : 3 aprile 2003

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