Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 1
Al termine dilatorio di cinque giorni previsto dall'art. 7, comma quarto, della legge n. 300 del 1970 per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari a seguito di contestazione della mancanze al lavoratore si applica la regola della computabilità dei giorni festivi intermedi, derivabile dal sistema e positivamente espressa, per i termini processuali, dall'art. 155, comma terzo, cod.proc.civ.. L'applicazione della suddetta regola non comporta violazione del diritto di difesa dell'incolpato in quanto di tale diritto viene assicurato il rispetto, sia pure in termini ragionevolmente brevi, con la previsione della contestazione scritta dell'addebito e la possibilità di raccogliere le prove e fornire gli argomenti a discolpa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2001, n. 7097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7097 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
2. Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
3. Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
4. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
5. Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
EL IU, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Maccari del foro di Messina
- ricorrente -
contro
MONSANTO ITALIANA S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio 1, presso lo studio dell'Avv. Antonio Vianello, che la rappresentata e difende unitamente all'Avv. Bruno Guida del foro di Torino come da procura a margine del controricorso
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 75/2000 del Tribunale del Lavoro di Torino del 10.1.2000/11.3.2000
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.3.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Antonio Vianello per la resistente,
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata l'11 marzo 2000, respingeva l'appello proposto da US AR avverso la sentenza pretorile, che aveva rigettato la domanda da lui avanzata nei confronti della ON IAna S.p.A., alle cui dipendenze aveva operato dal 18.5.1992 con mansioni di operatore scientifico nella zona di Sicilia-Calabria e dalla quale era stato licenziato con lettera del 30.12.1996 a seguito di contestazioni disciplinari del 20.12.1996, domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità di tale licenziamento con le conseguenze di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970. In particolare il Tribunale riteneva infondate le censure mosse dall'appellante con riguardo alla mancata affissione del codice disciplinare, al mancato rispetto del termine a difesa di cinque giorni di cui all'art. 7 - 5^ comma - della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 52 del CCNL chimico-farmaceutico, all'insussistenza del giustificato motivo di licenziamento per la pretesa esistenza di un disegno persecutorio da parte dell'azienda.
Contro tale sentenza ricorre per cassazione il AR con unico motivo, al quale resiste la ON IA S.p.A. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 7 - 5^ comma - della legge n. 300 del 1970, in relazione all'art. 52 CCNL per gli addetti alle industrie chimico- farmaceutiche applicabile alla fattispecie e vigente all'epoca dei fatti di causa (art. 360 n. 3 c.p.c.). Al riguardo sostiene che la lettura della Corte di merito, la quale ha considerato irrilevante la "qualità" dei giorni costituenti il termine utile, pur aderente alla lettera della norma, non contenente distinzioni o specificazioni, pecca di formalismo e finisce per comprimere ingiustificatamente l'esercizio di una facoltà, la cui effettività è legata proprio alla possibilità di utilizzare in modo pieno il termine a disposizione.
Il ricorrente rileva, poi, che in considerazione del fatto che il termine difensivo minimo di cinque giorni decorreva nel periodo natalizio e l'ultimo dei giorni utili coincideva con un giorno festivo (26 dicembre), il licenziamento adottato il 27 dicembre 1996 non avrebbe potuto non essere considerato illegittimo per il mancato rispetto di tale termine.
Qualsiasi diversa valutazione sul punto, ad avviso del AR, sarebbe in contrasto con la ratio delle disposizioni invocate, individuabile nell'assegnazione al lavoratore di un termine, sia pure particolarmente stringente, per l'esercizio del diritto di difesa, ma comunque interamente fruibile e non comprimibile, come avvenuto nella fattispecie, da festività assolutamente impeditive del suo esercizio ed espletamento.
I rilievi esposti non sono fondati e non meritano quindi di essere condivisi.
I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dell'art. 7 - 5^ comma - della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 52 del CCNL con il ritenere che fosse stato rispettato il termine di cinque giorni, essendo stata ricevuta dal AR la contestazione per iscritto il 20 dicembre ed essendo stata spedita la lettera di licenziamento il 27 dicembre.
A tale termine, avente natura dilatoria, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte si applica la regola della computabilità dei giorni festivi intermedi, derivabile dal sistema e positivamente espressa, per i termini processuali all'art. 155 - 3^ comma - c.p.c. (Cass. 13 novembre 2000, n. 14680). Il sistema normativo così delineato, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, non incide sul diritto di difesa dell'incolpato, di cui viene assicurato il rispetto, sia pure in termini ragionevolmente brevi, con la previsione della contestazione scritta dell'addebito e la possibilità di raccogliere le prove e fornire gli argomenti a discolpa (Cass. 15 settembre 1997, n. 9173; Cass. 26 aprile 1994, n. 3965; Cass. 21 aprile 1993,. n. 4671; Cass. 27 gennaio 1993, n. 1000). Riconosciuta la computabilità dei giorni intermedi in base alle precedenti considerazioni, nessun rilievo assume il richiamo della parte ricorrente alla "qualità" di tali giorni in ragione del loro carattere festivo e quindi non è ammissibile una proroga del termine in questione.
In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese di giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano a favore della parte resistente come da dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in L. 16.000, oltre L.
2.500.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2001