Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2013, n. 7401
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Sentenza 31 gennaio 2013

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In tema di patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti. (Fattispecie relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità dei fatti prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

In tema di patteggiamento, ai fini della verifica della congruità della sanzione, con riguardo all'aumento di pena per la continuazione, non vi è necessità di una esplicita motivazione in ordine all'aumento della pena posta a base del calcolo, ma è sufficiente la valutazione della pena finale, purché non illegale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2013, n. 7401
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7401
    Data del deposito : 31 gennaio 2013

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