Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/08/2001, n. 11024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11024 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
C.C. 66759 1999 Udienza del 30.4.2001 Oggetto: imposta di successione R.G. REPUBBLICA ITALIANA1 102 4 /0 1 5 LA CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE . 6 8 N E 9 1 N / B O 4 I / Z SEZIONE TRIBUTARIA 6 L 2 L A . A R R . . T P S . B I omposta dai sigg.ri Magistrati: A D G Dat. Vincenzo Carbone Gron. 23644 T E L E 1 R D 3 1 I A S Presidente D N N E S E T I A N Consigliere Dott. Mario Cicala E S E Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Dott. Achille Meloncelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
ER AR -intimata- N A avverso la sentenza della Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano, C sezione 2, n. 75/2/1998, del 20.2/23.9.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.4.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito per l'Amministrazione Finanziaria l'ew dello Stato caput. Hambrenghi;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 5 5 10 1 Svolgimento del processo In data 30.6.1992 veniva registrata la dichiarazione di successione relativa alla morte di FA ER, deceduta il 30.12.1991. Sulla base dei valori dichiarati dall'unica erede, la sorella AR ER, l'Ufficio liquidava l'imposta sul valore globale in lire 16.655.930, l'imposta di successione sulla quota in lire 25.981.505, l'imposta ipotecaria in lire 8.330.000, l'imposta catastale in lire 2.080.000, l'INVIM in lire 26.024.585. In data 7.2.1995 la contribuente presentava istanza di rimborso delle imposte pagate in eccedenza il 5.2.1993 deducendo che successivamente alla presentazione della denuncia di successione e alla liquidazione dell'imposta principale, i valori dichiarati nell'atto di provenienza, costituito per la quasi totalità dei beni dalla successione del fratello EF ER deceduto il 24.6.1988, erano stati aumentati del 25% per effetto della richiesta di "condono fiscale" ex art. 53 della legge 413/1991, di guisa che l'incremento imponibile ai fini INVIM risultava minore di quello liquidato. La ER proponeva, quindi, ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio in ordine all'istanza di rimborso. La Commissione tributaria di 1° grado di Bolzano, con sentenza 270/3/1996, accoglieva il ricorso della contribuente e compensava le spese. Appellava l'Ufficio rilevando che, a norma dell'art. 26 del d. lgs. 346/1990, dall'imposta di successione si doveva detrarre l'INVIM liquidata in dipendenza dell'apertura di successione, sicché, essendovi nel caso di specie capienza, all'INVIM pagata in più corrispondeva una minore imposta di successione da versare. La Commissione di secondo grado di Bolzano, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la pronunzia di 1° grado, con compensazione della spese. Osservava il giudice di seconda istanza, ribadendo quanto già sostenuto dal giudice di primo grado, che nessuna norma prevede la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare la compensazione tra il credito del contribuente per la maggiore INVIM versata e quello dell'Amministrazione per 2 l'imposta di successione, essendo le due imposte "autonome e applicabili con singoli atti". Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 26 d.p.r. 346/1990, nonché l'omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. La contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione finanziaria deduce che nessun pregiudizio economico aveva subito la contribuente, perché, qualora avesse corrisposto, a seguito della maggiorazione dei valori iniziali per l'intevenuto "condono fiscale", un'INVIM di importo inferiore a quello conteggiato, avrebbe dovuto versare, per effetto della minore detrazione ex art. 26 d. lgs. 346/1990, un'imposta di successione superiore per un eguale importo a quella liquidata. La ricorrente chiede, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione di legge. Il ricorso é fondato. A norma dell'art. 100 c.p.c., per proporre una domanda o per contraddire alla stessa é necessario avervi interesse. Quest'ultimo consiste poi nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile se non mediante ricorso all'autorità giurisdizionale. Nel caso di specie non sussiste alcun interesse ad agire della ER, atteso che, essendovi nel caso di specie capienza, all'INVIM pagata in più corrispondeva una maggiore detrazione dall'imposta di successione da versare;
di guisa che, dovendo detrarsi dall'imposta di successione l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata in dipendenza dell'apertura di successione, il rimborso dell'INVIM pagata in eccedenza comporterebbe automaticamente che la contribuente dovrebbe versare all'Amministrazione la stessa somma a titolo di maggiore imposta di successione. 3 Consegue l'accoglimento del ricorso dell'Amministrazione, la cassazione della sentenza impugnata e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione. della contribuente. Accoglie il ricorso dell'Amministrazione, cassa la sentenza impugnata e
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le CORTE spese. Roma, 30.4.2001 Il Presidente A Il Consigliere est. E M R S U P 5573 ечий пиш IL CANCELLIERE C Arnaldo Gasano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 AGO. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casan Holds E N O 6 I 8 Z 9 1 A / R 4 5 T / . 6 S I N 2 A . G - I R E . R B R P . . A D L A T L L D A U E . D B E B I : T A S R T 4 N N T E E S E 1 A