Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2003, n. 5190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5190 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE C.C. 68888 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.4817.00 05 1 90 /03 Cron. 11511 Composta dai Magistrati: Dott. GIOVANNI PAOLI Rep. CONSIGLIERE Dott. MARIO CICALA Ud.10.6.2002 Dott. VITTORIO GLAUCO EENER CONSIGLIERE OGGETTO: Irpef Dott. VINCENZO DI NUBITA CONSIGLIERE rel. contributo canc CONSIGLIERE DO . GIUSEPPE FALCONE di locazione ha pronunciato la seguente indennità di SENTENZA trasferta sul ricorso proposto da: S Ministero dell'Economia € colle Finanze in persona de_ Lege" Ministro Lempore>pro rappresentato e di Caso rex ufficio è dall'Avvocatura Genera. e deliv Stato, presso il cui domiciliato in Roma, via zei Portoghesi 12 PREMA DI SAZION CAMPIONE CIVRE rice rente 68888
contro
CONDO TO 103. a Lecce via Imperatore Adriano 30 b intimate, non costituito avverso sentenza 11.8.99 in dala 10.2.99 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, deposiLata in data 11.2.99; 9280 udira la relazione delia Causa svolta nella pubblica udienza del 10.6.2002 del Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito lo conclusioni del F.G. in persona del Sostituto ProC at e Generale dr.STEFANO SCHIRO', che ha concluso pет l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Condò TO proponeva ricorso a la Commissione Tributaria 01 primo grado di Salerno contro gii avvisi di accertamento dell'ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di quella città, per oressa indicazione nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1987, 1988 o 1989 di importi inerenti a differenza canone di locazione indennità di alatemazione.e נד ricorrente sosteneva la non-tassabilità delle citate erogazioni, in quanto aventi natura risarcitoria e non reddituale. La Commissione adita respingeva il ricorso. Proponeva appello il Condò e la Commissione Tributaria Regionale lo 2. accogliova, motivando ne GETSO che * 1 contributo салопе d_ locazione doveva ritenersi ¿li natura meramento risarcitoria E 1'indennità di trasferta corrisposta in occasione do trasferimento era avvenuto, ä_ doveva reltamente essere assoggettato, come trattamento tiscale previsto per la mission! Q Cras erte i= senso stretto.
3. la proposto ricorso per Cassazione 1'Amministrazione Finanziaria de lo Stato, deducendo: cmessa, insufficiente e contraddit:oria motivazione circa un punto decisivo della controversia a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC;
violazione e falsa applicazione, sensi dell'art. 360 П. 3 CPC, degli artt. 46 e 48 de D. P.R. . 597.73, 46 e 40 del D.P.R. n. 917.86 12 delle Preloggi.
4. Controparle non ha svolto attività difensiva in Cassazione. MOTIVI DELLA DECISTONE 5. Il ricorso è fondato. motivi Fossone essere congiuntamento esaminati, dala la loro connessione logica e normativa, 6. Per quarto attiene al contributo For differenza canone di locazione, costituisce giurisprude:za costante di questa Corte, sia pure dopo qualche iniziale osci lazione (cfr. Case. 3.12.99 11. 13466), che i l contributo салоге di affitto corrisposto da istituto d' credito ad חנ. proprio dipendente in occasione di trasferimento ad altra sede, Telia "ormativa anteriore al Decreto Legislativo n. 314.97, costituisce componerle del reddito lassabile € pertanto deve essere assoggettato 'internper armontare ad Irpef Cass. 18.2.2000 n. -8/2. Nello stesso censo Cass. 8.3.2000 Π. 261, secondo cu a differenza delle inden tà di trasferta, r Le indennità similar quale il Je indennità di trasferimento rimborso di parte de: più consistenze canone di Locazione che i dipendente debba pagare per acquisire il godimento di un contaconte alloggio sono componenti del reddito tassabile ai fini Irpet per intero amrontare, se ricadono in period: di imposta anteriori al 1998. 7. Quantc all'indennità di trasferimento, occorre anzitutto chiarire che la trasferta o missione si ha quando un sipendente, addetto ad Jna filiale, viene temporaneamente comandato a prestare servizio presso altra seda, face:do poi rientro alla Filiale di appartenenza. Questa è 19 trasferid 0 missionc in senso proprio, assoggettata pre parle> a tassazione.
8. Noila specie, trattasi invece di crasferimento unilateralmente è prevista ladisposto dall'azienda di credito, per il quala corresponsione della diaria ovvero il trattamento di missione, ma il dipendente rimane in servizio presso la sede di destinazione. Per ta_e eventuali Lȧ, contralti collettivi possono prevedere rimborsi di spese vive H piè di lista ad esempio spese Gi -rasicco) concorsi nelle maggiori spese di affitto e trattamenti oquiparazi alia missione.
9. Con riferimento al caso di specie, vale 2 aire al Trattamento di missione рет רני cerLo periodo (соле se il dipende: L fosse destinatc ri tornare:1 presso la filiale di origine) vi è stata qualche oscillazione nella giurisprudenza di questa Corte. 31 è ritenuto che tale indennità , previala dall'art. 51 del CCN, per un minimo di venti giorni ed Un massimo di trenta, sa e parabile all'indennità di trasferta sensia del D. P. R. -1. 597.73 2 nel C.P.R. 1. 917.66 Cass. 2.17.99 5. 13486). Peraltro, la po orientatâ ne! Senso de l' ntegralegiurisprudenza imponibilicà = Cass.
6.3.2000 n. 2611, Cass. 18.2.2000 m. 1842, più sopra cilate, per le 10quali Еdiarie le indennità d' trasferimento temporareamente corrisposte da un'azienda di credito al dipendonte trasforito sono component: del redd_to tassabile per j periodi di imposta anteriori al 1998, cioè per La normativa anteriore all'entrata in vigore del Decreto Legislativo r. 314.97, A cale orientamer.to ormai consolidato ritiene di uniformarsi 10. сто Irattamento di diaria esto Collegio, Ipadendo erogata al dipendente di azienda di trasferimento non à dona da credit , costituisce a tutti gli effetti reddito imposibile, I.On essendo equiparabile ad una missione> temporanea presso altra sede rispetto a quella di apparerenza e rientrando quindi nella regola generale dell'imponibilità di tutto quanto il lavoratore percepisca in reiaz: one al rapporto di lavoro. La sentenza impugnata va portanto casseto, con rinvio ad altra 11. sezione della stessa Commissione Tribulatia Regionale, la quale si un formerà ai principi di diritto sopra enunciati provvederà anche in ordine alle spese. FOM LA CORTE SUPREMA DE CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per Tributaria Regionale le spese, ad Aitza Gezione deila Commissione della Campania. deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 10.6.2002. Cos IL PRESIDENTE JOT TONANNT FAON * CANCELLIEPT 01 i TL CONSIGLIERE ISTENSORF DR. VINCENZO DI NOSLLAКаша DEPOSITATC SRIÁ Oggi.
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