Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2014, n. 4114
CASS
Sentenza 10 gennaio 2014

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È possibile procedere alla rettificazione degli errori di cui all'art. 619, comma secondo, cod. proc. pen. solo quando il ricorso per cassazione sia ammissibile, condizione che non si verifica quando esso sia stato proposto esclusivamente per ottenere la rettificazione della specie della pena, errata nella denominazione. (Nella specie la Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ha affermato che il rimedio esperibile è di richiedere al giudice del merito, ex art. 130 cod. proc. pen., la correzione della sentenza che aveva irrogato, per un delitto, la pena dell'arresto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2014, n. 4114
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4114
    Data del deposito : 10 gennaio 2014

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