Sentenza 10 gennaio 2014
Massime • 1
È possibile procedere alla rettificazione degli errori di cui all'art. 619, comma secondo, cod. proc. pen. solo quando il ricorso per cassazione sia ammissibile, condizione che non si verifica quando esso sia stato proposto esclusivamente per ottenere la rettificazione della specie della pena, errata nella denominazione. (Nella specie la Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ha affermato che il rimedio esperibile è di richiedere al giudice del merito, ex art. 130 cod. proc. pen., la correzione della sentenza che aveva irrogato, per un delitto, la pena dell'arresto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2014, n. 4114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4114 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 10/01/2014
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 48
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 39264/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA;
nei confronti di:
PO GI N. IL 10/11/1982;
avverso la sentenza n. 407/2012 TRIBUNALE di LANCIANO, del 16/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERRAO EUGENIA;
lette le conclusioni del PG Dott. LETTIERI Nicola, che ha chiesto la rettifica sul punto relativo all'erronea indicazione della pena inflitta.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 16/04/2013 il Tribunale di Lanciano ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nei confronti di NE IE in relazione all'imputazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, commi 6 e 7, applicando la pena di anni 1 di arresto con sospensione condizionale.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila deducendo violazione di legge per essere stata irrogata la pena dell'arresto in relazione ad un delitto, per il quale è prevista la pena della reclusione.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. LETTIERI Nicola, ha concluso per la rettifica della sentenza sul punto relativo all'erronea indicazione della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il collegio decidente che, nel caso di specie, si è in presenza di un mero errore materiale della decisione nella qualificazione della pena detentiva come arresto e non come reclusione, errore non determinante nullità, piuttosto che di un vero e proprio errore di diritto riconducibile - sotto la specie della violazione di legge (artt. 17 e 23 c.p. e art. 189 C.d.S., commi 6 e 7) - nell'alveo dei vizi di legittimità previsti dall'art.606 c.p.p.. Di tal che non si rende esperibile la procedura
(riproducente quella di correzione degli errori materiali ex art. 130 c.p.p.) di rettificazione di cui all'art. 619 c.p.p., comma 2, norma che - nel rendere possibile la rettificazione "senza" che occorra "pronunciare annullamento" della sentenza - presuppone un ricorso pertinente a vizi di legittimità diversi dalla tipologia del citato errore di "denominazione della specie della pena" inflitta, cioè un ricorso potenzialmente ammissibile e non un ricorso per cassazione proposto al solo scopo di dar luogo alla rettificazione (correzione) dell'errore, agevolmente emendabile anche di ufficio dal giudice della cognizione di merito ai sensi dell'art. 130 c.p.p., (Sez. 7^, n. 1686 del 10/12/2009, dep. 15/01/2010, P.M. in proc. Frisoli, Rv. 245421; Sez. 6^, n. 30576 del 29/05/2003, Jamal, Rv. 225716; Sez. 6^, n. 12597 del 20/02/2004, Fasciolo, Rv. 229216: "Il potere della Corte di cassazione di rettificazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 c.p.p., può essere esercitato solo in presenza di un ricorso ammissibile e tale non è quello proposto al solo fine di ottenere che il giudice di legittimità provveda a rettificare la specie o la quantità della pena risultante errata per denominazione o computo, in quanto il relativo motivo non è riconducibile alle previsioni dell'art. 606 c.p.p."; Sez. 1^, n. 1025 del 23/09/2005, D'Anna, Rv. 233276).
2. Non ignora il collegio le decisioni di questa Corte di segno diverso in termini di immediata "rettificabilità" dell'erronea denominazione della pena (Sez. 3^; n. 19627 del 4/03/2003, Fascetta, Rv. 224846; Sez. 1^, n. 16421 del 16/03/2005, PG in proc. Lebbaraa, Rv. 231981; Sez. 1^, n. 46253 del 12/11/2008, PG in proc. Cacace, Rv. 242062). Decisioni fondate su un ipotizzato carattere di specialità della disposizione di cui all'art. 619 c.p.p., comma 2, rispetto all'art. 130 c.p.p., (che appunto contempla la previa "ammissibilità" dell'eventuale "impugnazione" del provvedimento affetto da errore), piuttosto che su una analisi strutturale del vizio di violazione di legge per errore di diritto e della sua latitudine concettuale.
3. Per tanto il ricorso del Procuratore Generale distrettuale va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014