Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3975
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Sentenza 18 marzo 2003

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In materia di rapporti tra imprese distributrici e venditori di recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti (cc.dd. "bombole di gas"), l'art. 8 della legge n. 7 del 1973, nel testo modificato dall'art. 5, legge n. 539 del 1985, stabilisce che l'utente finale deve restituire i recipienti vuoti all'impresa distributrice anche tramite il venditore e, allo scopo di facilitare l'immediata restituzione della cauzione da questi versata, gli attribuisce la facoltà di restituirla direttamente all'impresa distributrice, anche diversa da quella da cui - tramite il venditore - la ha ricevuta, e, quindi, la restituzione non deve necessariamente avvenire a mezzo del venditore che gli ha consegnato i recipienti, il quale, conseguentemente, può non essere responsabile della mancata restituzione dei recipienti; l'art. 8, cit., in tale parte, configura una norma di natura imperativa e, pertanto, le clausole del contratto stipulato tra impresa distributrice e venditore che derogano alla disposizione secondo cui l'utente finale può restituire i recipienti vuoti anche direttamente all'impresa di distribuzione e pongono a carico del venditore l'obbligazione di restituire i recipienti vuoti - prevedendo altresì una penale per il suo inadempimento - devono ritenersi nulle(art. 1419, secondo comma, cod. civ.) e sono sostituite di diritto dalla disciplina recata dall'art. 8, cit.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3975
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3975
    Data del deposito : 18 marzo 2003

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